FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI L'11 GIUGNO 2000 A MILANO

TITOLO I:

LA FEDERAZIONE

Art. 1

Costituzione

1. La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), fondata nel 1920 ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 519 dell'1/5/1930 con il compito di dirigere con unità di intenti il movimento scacchistico nazionale, svolgendo opera di coordinamento e di regolamentazione tecnica, nonché di incremento e di diffusione dell'attività scacchistica, adottando forme di equa rappresentanza delle giocatrici e di pari opportunità, è costituita dalle società, associazioni ed organismi similari che nel territorio italiano si dedicano allo sport degli scacchi a livello agonistico.

2. La F.S.I. è una Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

3. La F.S.I. è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in qualità di Disciplina Sportiva Associata, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo ed è l'unica Federazione da esso autorizzata a svolgere in Italia i compiti di cui all'art. 3 e a rappresentare lo scacchismo italiano all'estero.

4. La F.S.I. aderisce alla Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.), della quale è membro fondatore, e alla European Chess Union (E.C.U.), riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), con tutti gli obblighi ed i diritti inerenti.

Art. 2

Durata e Sede

1. La durata della F.S.I. è illimitata. La sede legale è a Roma. La sede operativa può non coincidere con quella legale.

Art. 3

Scopi

1. La F.S.I. favorisce in tutti i campi lo sviluppo degli scacchi e ne promuove, dirige e coordina lo studio e l'attività sportiva, sia essa agonistica che amatoriale, in ogni sua manifestazione, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad esso aderenti, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla FIDE e dall'E.C.U.. Promuove altresì la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali e di quelli delle Società sportive, con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento degli istruttori di scacchi per i giovani e per la Scuola.

2. L'attività sportiva della F.S.I. è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpica.

3.Compie in generale tutti gli atti, inclusa l'eventuale acquisizione di immobili, rivolti direttamente o indirettamente alla realizzazione degli scopi enunciati.

4. L'attività della F.S.I. è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.I.O., dal C.O.N.I. e dalle norme della F.I.D.E..

 

Art. 4

Gestione finanziaria della F.S.I.

1. La gestione finanziaria della F.S.I. avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.

2. Il bilancio preventivo e le relative variazioni deliberati dal Consiglio Federale e il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria annuale dovranno essere trasmessi al C.O.N.I., unitamente alla relazione del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal C.O.N.I. medesimo.

3.  Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, non potranno essere distribuiti fra gli associati, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

4. Le quote e i contributi associativi versati non sono né restituibili né trasmissibili.

Art. 5

Periodo della gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

TITOLO II:

LE SOCIETA'

Art. 6

Le Società

1. Sono affiliati alla F.S.I. le società, associazioni ed organismi similari costituiti da non meno di dieci persone maggiorenni che intendono praticare l'attività sportiva del gioco degli scacchi, sia essa agonistica che amatoriale, senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

2. Le società, le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente comma, e che di seguito saranno indicate come "società" o “affiliati”, sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale della F.S.I., se delegato dal C.O.N.I., e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale medesimo. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i regolamenti interni.

3. Qualora sia scelto il modello della S.p.a. o S.r.l. è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere, nello Statuto e nell'atto costitutivo, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

4. Possono affiliarsi anche le sezioni scacchistiche di altri organismi aventi attività diversa, alle medesime condizioni.

5. Con la presentazione delle domande di affiliazione, le Società accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri associati tesserati F.S.I., lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e tutte le delibere e disposizioni dei competenti Organi Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Le Società affiliate sono tenute all'osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e di probità nei riguardi della F.S.I., degli altri Affiliati e dei Tesserati. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.

6. L'organizzazione di gare ufficiali riconosciute e omologabili dalla F.I.D.E. o dalla F.S.I. compete esclusivamente:

6.1 agli organi federali;

6.2 alle Società affiliate alla F.S.I. che abbiano ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio Federale;

6.3 a terzi autorizzati dal Consiglio Federale.

Art. 7

Aderenti

1. Possono far parte della F.S.I. in qualità di Aderenti tutte quelle Associazioni ed organizzazioni similari che svolgono nel settore degli scacchi esclusivamente attività promozionale o propedeutica o comunque di interesse federale. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Federale che determinerà tempi e modalità. Alle suddette Associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati con assoluta esclusione del diritto a voto in seno a qualsiasi Assemblea Nazionale e Periferica.

 

Art. 8

Condizioni

1. Le Società affiliate devono essere rette da uno statuto sociale approvato dal Consiglio Federale, se delegato dal CONI, e amministrate da organi composti da persone elette in conformità alle leggi vigenti e che risultino esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazione dalla F.S.I. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., da provvedimenti disciplinari in atto che comportino la sospensione da ogni attività federale o l'inibizione a ricoprire cariche sociali.

 Art. 9

Rinnovo dell'affiliazione

1. Le società affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.

 

Art. 10

Cessazione di appartenenza alla F.S.I.

1. Le Società affiliate cessano di appartenere alla F.S.I. nei seguenti casi:

1.1 per recesso;

1.2 per scioglimento volontario;

1.3 per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo, fatti salvi i casi nei quali l'affiliato sia stato posto in posizione di aspettativa, secondo le norme del Regolamento Organico;

1.4 per radiazione determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia;

1.5 per mancata riaffiliazione;

1.6 per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione

2. In caso di cessazione le Società affiliate dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.S.I. e alle altre Affiliate.

3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Affiliate cessate saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.

4. La cessazione di appartenenza alla F.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 11

Le Persone

1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione, in qualità di Tesserati, sono:

1.1 i Giocatori;

1.2 i Dirigenti Sociali;

1.3 gli Istruttori;

1.4 gli Arbitri;

1.5 i Dirigenti Federali;

1.6 i Soci degli affiliati;

1.7 il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;

2. I giocatori, i Dirigenti Sociali e i soci degli affiliati, hanno formale rapporto di appartenenza alla Federazione attraverso una Società affiliata. Le persone predette entrano a far parte della F.S.I. all'atto del tesseramento che sarà valido al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società di appartenenza.

3. Per il Presidente Onorario, i soci onorari, i soci benemeriti ed i maestri ad honorem il tesseramento è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale ed è da intendersi a vita, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

4. Gli Istruttori, qualora non siano soci di affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali. Gli Arbitri vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali. I Dirigenti Federali centrali e periferici all'atto dell'elezione o della nomina.

5. I soggetti indicati al primo comma del presente articolo sono tenuti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 6, 56 e 57, relativamente al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria, ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e di probità.

6. Il tesseramento come giocatori e come soci di affiliati è consentito per tutte le persone, di almeno 6 anni di età, di cittadinanza italiana, o se di cittadinanza straniera con i limiti stabiliti dai regolamenti internazionali e federali, che non rientrino nelle previsioni formulate dal successivo comma 7 del presente articolo. Per le altre fattispecie di tesseramento valgono i requisiti stabiliti dal presente Statuto e la maggiore età. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento organico. Il tesseramento è valido per un anno solare.

7. Le persone cessano di far parte della Federazione per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal Regolamento Organico, per radiazione o per ritiro della tessera nei casi stabiliti dal Regolamento di Giustizia, per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, nonché nei casi previsti dall'art. 10.

8. Il vincolo sportivo che lega un tesserato alla Società di appartenenza ha la durata di un anno e può essere rinnovato.

Art. 12

Diritti delle Società affiliate e dei Tesserati

1. Le Società affiliate hanno diritto:

1.1 a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

1.2 a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;

1.3 a organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;

1.4 a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.S.I., dal C.O.N.I. e dalla Pubblica Amministrazione.

2. I Tesserati hanno diritto:

2.1 a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale attraverso i rispettivi affiliati in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;

2.2 a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.S.I.;

2.3 ad accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;

3. Le società affiliate ed i tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti della F.S.I. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme e dalle deliberazioni federali previste dal Regolamento Organico Federale.

4. La F.S.I. garantisce, nel proprio ambito, i mezzi di impugnativa e di difesa avverso i provvedimenti federali che dovessero risultare pregiudizievoli ai diritti o agli interessi, comunque connessi con l'attività sportiva, dei propri Affiliati e Tesserati.

Art. 13

Scuole e Istruttori

1. In attuazione dei compiti istituzionali, la F.S.I. elabora i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento dell'attività scacchistica nel territorio nazionale.

2. Le Scuole di Scacchi organizzate dagli Affiliati vengono riconosciute dal Consiglio Federale seguendo i criteri stabiliti dal Regolamento Organico Federale.

3. Gli Istruttori fanno parte dell'organizzazione federale alle condizioni tecnico-operative previste dal Regolamento Organico.

4. Il Consiglio Federale è l'unico organo autorizzato a rilasciare i titoli di Istruttore che abilitano all'insegnamento nell'ambito dell'organizzazione scacchistica nazionale.

5. Per quanto non contemplato in questo articolo, fa fede il Regolamento Organico Federale.

Art. 14

Presidente Onorario, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Maestri ad honorem

1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia già rivestito la carica di Presidente Federale o ad una personalità che abbia conseguito particolari benemerenze nei confronti dello scacchismo nazionale. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

2. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può decidere l'iscrizione alla F.S.I., come Soci onorari, di persone, associazioni o enti che, per la loro posizione o per il loro operato, abbiano acquisito speciali benemerenze nel campo dello scacchismo a vantaggio della attività federale.

3. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Socio Benemerito a tesserati che, per l'attività svolta in campo scacchistico, abbiano acquisito particolari benemerenze.

TITOLO III:

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 15

Organi ed Organismi Federali

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia:

1.1 Organi Centrali:

1.1.1 Assemblea Nazionale

1.1.2 Presidente della Federazione

1.1.3 Consiglio Federale

1.1.4 Consiglio di Presidenza

1.1.5 Collegio dei Revisori dei Conti

1.2 Organi Periferici:

1.2.1 Assemblea Regionale

1.2.2 Presidente Regionale

1.2.3 Comitato Regionale

1.2.4 Delegato Regionale

1.2.5 Assemblea Provinciale

1.2.6 Presidente Provinciale

1.2.7 Comitato Provinciale

1.2.8 Delegato Provinciale

1.3 Organi di Giustizia:

1.3.1 Giudice Sportivo Unico

1.3.2 Commissione di Giustizia e Disciplina

1.3.3 Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello

1.3.4 Procuratore federale

2. La Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, di organismi consultivi con il fine di confrontare le diverse esperienze locali, di uniformare metodi e criteri di gestione delle attività e di formulare indicazioni per la conduzione federale. Tali organismi, denominati Conferenze Nazionali e che debbono essere convocati almeno una volta all'anno con le modalità stabilite dal Regolamento Organico, sono i seguenti:

2.1 Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali;

2.2 Conferenza dei Giocatori delle Nazionali;

2.3 Conferenza degli Istruttori;

2.4 Conferenza degli Arbitri.

3. Sono elettive le cariche di:

3.1 Presidente della Federazione;

3.2 Consigliere facente parte del Consiglio Federale;

3.3 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di spettanza della Federazione;

3.4 Presidente Regionale;

3.5 Consigliere facente parte del Comitato Regionale;

3.6 Presidente del Comitato Provinciale;

3.7 Consigliere facente parte del Comitato Provinciale.

4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti, essendo non connessi sotto il profilo funzionale.

TITOLO IV:

ORGANI CENTRALI

Art. 16

Assemblea Nazionale (A.N.)

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.

2. Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici, nonché entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. L'avviso di convocazione deve essere effettuato con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.

5. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

5.1 su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale;

5.2 a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto;

5.3 nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;

5.4 è competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate;

5.5 per deliberare sulla proposta di scioglimento della F.S.I.;

6. L'Assemblea Straordinaria:

6.1 elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;

6.2 delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione al C.O.N.I.;

6.3 delibera sulla proposta di scioglimento della F.S.I.;

6.4 delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.

8. L'Assemblea Ordinaria:

8.1 approva il Bilancio consuntivo, cui devono essere allegate le relazioni del Presidente federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, con l'obbligo di trasmetterlo al C.O.N.I.

8.2 elegge, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;

8.3 nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;

8.4 delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

9. Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti, salvo quanto previsto dagli artt. 59 e 60. I componenti la Commissione Verifica Poteri vengono nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui esso delibera la convocazione. I membri della Commissione Scrutinio vengono eletti dall'Assemblea. Per ciascuna Commissione sono nominate tre persone. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

10. Se elettiva, l'Assemblea deve avere il quorum, anche in seconda convocazione, della metà più uno degli aventi diritto a voto.

 

Art. 17

Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta da:

1.1 Gli Affiliati aventi diritto di voto, rappresentati dai rispettivi Presidenti o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario, regolarmente tesserati F.S.I., muniti di procura scritta;

1.2 I Delegati Regionali dei Giocatori. Essi sono eletti nelle assemblee regionali dei giocatori e delle giocatrici, cittadini italiani e di maggiore età nonché in regola con il tesseramento federale, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e con almeno un delegato per ciascuna regione;

1.3 I Delegati Regionali degli Istruttori. Essi sono eletti nelle assemblee regionali degli iscritti agli Albi Federali degli Istruttori, cittadini italiani e di maggiore età nonché in regola con il tesseramento federale, in misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della regione e con almeno un delegato per ciascuna regione.

2. Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione preclude il diritto delle società di partecipare alle Assemblee. È altresì preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

3. Possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto, o ai loro delegati, in numero di:

3.1 2 oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1.000 società votanti;

3.2 3 oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1.500 società votanti;

3.3 4 oltre la propria sino a 2.000 società votanti;

3.4 5 oltre la propria se il numero delle società votanti è superiore a 2.000.

4. I componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati Regionali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega.

5. Intervengono all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti, i Maestri ad honorem, i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Direttori Agonistici, i Presidenti ed i Delegati Regionali, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti ed i Delegati Provinciali, i rappresentanti federali presso gli enti sportivi nazionali ed internazionali, i Presidenti delle Società con anzianità inferiore a 12 mesi, i rappresentanti delle Associazioni aderenti.

6. I Delegati Regionali dei Giocatori e degli Istruttori non possono essere portatori di alcuna delega.

Art. 18

Votazione nelle Assemblee

1.Hanno diritto a 1 voto le società affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, sia Nazionale che Periferica, a condizione che nella stagione sportiva compresa nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione..

4. La partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il voto dei delegati regionali dei giocatori e degli istruttori non sono delegabili.

5. I rappresentanti degli affiliati, i delegati regionali dei giocatori e degli istruttori per poter votare debbono risultare in regola con il tesseramento F.S.I..

Art. 18 bis

Votazione nelle Assemblee Nazionali elettive

1. Nelle Assemblee nazionali elettive le votazioni per le elezioni avvengono con le seguenti modalità.

2. In prima istanza tutti gli aventi diritto al voto eleggono, con votazioni separate e successive:

2.1 il Presidente della Federazione;

2.2 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

2.3 gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di spettanza della F.S.I..

3. In seconda istanza gli Affiliati eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

4. In terza istanza i delegati regionali dei Giocatori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

5. In quarta istanza i delegati regionali degli Istruttori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

Art. 19

Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti espressi, salvo che nelle ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della F.S.I., per le quali sono necessarie le maggioranze previste dagli artt.59 e 60 del presente Statuto.

2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 20

Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente:

1.1 è il legale rappresentante della F.S.I.;

1.2 convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;

1.3 è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento della F.S.I.;

1.4 compie, in genere, tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;

1.5 può concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva;

1.6 convoca l'Assemblea Nazionale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

2. In caso di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla F.S.I., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva.

3. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente di sede.

4. Qualora, invece, l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vicepresidente, che abbia assunto la reggenza provvisoria della F.S.I., dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro 60 giorni e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui si dimetta anche il Vicepresidente, subentrerà l'altro.

5. Il Presidente dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico.

Art. 21

Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della F.S.I. e dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico.

2. È composto dal Presidente della F.S.I., che lo presiede, e da 10 Consiglieri, che, con le modalità previste dal precedente Art. 18 bis, vengono così eletti nell'Assemblea Nazionale elettiva:

2.1 7 Consiglieri sono eletti dagli Affiliati;

2.3 2 Consiglieri sono eletti dai Delegati Regionali dei Giocatori;

2.4 1 Consigliere è eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori.

3. I suoi membri sono eletti dalla Assemblea Nazionale secondo la procedura prescritta dal presente Statuto e dal Regolamento Organico e sono rieleggibili; hanno tutti voto uguale e deliberativo. Il Consiglio Federale è validamente costituito qualora siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno cinque dei Consiglieri. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4. Il voto non è delegabile.

Art. 22

Riunioni del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte all'anno, e ogni qualvolta riterrà il Presidente della F.S.I. o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 4 suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della F.S.I. o, in sua assenza, dal Vicepresidente di sede. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sempre invitati alle riunioni del Consiglio Federale. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale, secondo gli argomenti all'ordine del giorno:

1.1 il rappresentante della Direzione Agonistica e delle Commissioni Funzionali e per le specifiche attività create nell'ambito della F.S.I.;

1.2 i rappresentanti della F.S.I. negli organismi internazionali;

1.3 i Presidenti Regionali;

1.4 i rappresentanti di enti o associazioni nazionali e internazionali;

1.5 i rappresentanti delle Associazioni aderenti.

2. Funge da segretario il Segretario della F.S.I..

Art. 23

Compiti del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale:

1.1 realizza i fini statutari;

1.2 elegge nella sua prima riunione i due Vicepresidenti, di cui uno con la qualifica di sede;

1.3 delibera i Regolamenti Federali e le eventuali modifiche degli stessi, trasmettendo al C.O.N.I. per l'esame di conformità i Regolamenti per la lotta al doping e di Giustizia.

1.4 ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli assunti d'urgenza dal Consiglio di Presidenza valutando caso per caso i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;

1.5 nomina i rappresentanti negli enti nazionali ed internazionali;

1.6 dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale;

1.7 delibera il Bilancio preventivo e le relative variazioni;

1.8 delibera il Bilancio consuntivo e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria;

1.9 determina le modalità di finanziamento degli Organi Periferici per quanto necessario al loro funzionamento;

1.10 approva i rendiconti dei Comitati Regionali nella prima riunione effettuata dopo il termine della presentazione degli stessi;

1.11 amministra i fondi a disposizione della F.S.I.;

1.12 vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;

1.13 delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società, associazioni ed organismi similari e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione degli stessi;

1.14 approva, se delegato dal CONI, gli statuti delle Società, le variazioni agli stessi e approva i regolamenti interni;

1.15 delibera sulle richieste di adesione delle Associazioni Autonome;

1.16 nomina il Direttore Agonistico ed i tre membri della Direzione Agonistica (D.A.);

1.17 nomina i Presidenti delle Commissioni Funzionali e specifiche;

1.18 esamina ed approva i programmi della D.A. e delle Commissioni Funzionali;

1.19 nomina il Giudice Sportivo Unico e un supplente, la Commissione Giustizia e Disciplina, la Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello, tenuto conto delle incompatibilità di cui agli artt. 45 e 46 dello Statuto ed il Procuratore federale, un suo sostituto ed eventuali collaboratori con esclusione di revoca anticipata;

1.20 delibera l'ammontare annuale delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ed emana le disposizioni di attuazione del tesseramento medesimo;

1.21 determina gli importi delle quote dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di 1° grado;

1.22 esercita il controllo di legittimità sulle elezioni dei componenti gli organi periferici;

1.23 scioglie, in caso di gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, tali organi e nomina commissari straordinari. Il Commissario Straordinario deve avere lo specifico compito di convocare entro 60 giorni dall'evento una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi disciolti;

1.24 delibera, ove occorra, la convocazione della Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale;

1.25 nomina i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi ed autorizza la costituzione di Comitati Provinciali;

1.26 sceglie la località e la data dell'Assemblea Nazionale, tanto ordinaria che straordinaria;

1.27 sceglie la località e la data dei Campionati Nazionali;

1.28 approva il Calendario Federale;

1.29 individua specifici Settori di attività di interesse federale e ne affida la cura a Commissioni o Incaricati;

1.30 concede l'amnistia e l'indulto determinando i limiti dei provvedimenti;

1.31 decide su qualunque questione gli venga proposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti Federali;

1.32 determina l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

1.33 designa i nominativi da proporre all'Assemblea Nazionale per l'assegnazione di qualifiche onorarie;

1.34 elegge nel suo seno un Consigliere federale in quota Giocatori quale componente il Consiglio di Presidenza come previsto dal successivo art. 26.

Art. 24

Decadenza del Consiglio Federale

1. L'intero Consiglio Federale decade ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:

1.1 dimissioni del Presidente della F.S.I.;

1.2 mancata approvazione del Bilancio consuntivo da parte della Assemblea Nazionale;

1.3 impedimento definitivo del Presidente;

1.4 dimissioni, anche se non contemporanee, della metà più uno dei Consiglieri Federali.

2. Nell'ipotesi di cui al punto sub 1.1 si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.

3. Nell'ipotesi sub 1.2 si avrà la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale nel solo caso in cui la reiezione del bilancio in parola scaturisca da una deliberazione assembleare assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto, esistenti sul territorio nazionale. In tale ipotesi il Consiglio Federale e il Presidente resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini stabiliti al 2° comma.

4. Nell'ipotesi di cui al sub 1.3, si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente di Sede sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini al 2° comma. In caso di dimissioni anche del Vicepresidente di Sede, subentrerà l'altro Vicepresidente.

5. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini stabiliti al 2° comma per il rinnovo delle cariche.

6. In caso di vacanze determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza del Consiglio Federale ma non del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini stabiliti al 2° comma per il rinnovo dei soli 10 Consiglieri.

7. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili. La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia e Disciplina e al Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno singoli Consiglieri in numero inferiore alla maggioranza, il Consiglio Federale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

9. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'organo, dovrà essere convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Straordinaria per le elezioni integrative.

Art. 25

Consiglio di Presidenza (C.P.)

1. È formato dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Consigliere eletto in quota Istruttori e da un Consigliere eletto in quota Giocatori, che viene eletto dal Consiglio stesso. Funge da segretario il Segretario della F.S.I. o un suo delegato senza diritto a voto.

2. Il Consiglio di Presidenza provvede al disbrigo degli affari correnti e può prendere provvedimenti urgenti, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

3. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente di sede. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 26

I Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Federale nella sua prima riunione, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni: ad essi possono essere affidati speciali incarichi.

2. Ad uno dei Vicepresidenti viene attribuita, al momento della elezione, la qualifica di Vicepresidente di sede.

Art. 27

La Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

2. Essa è retta dal Segretario della Federazione Scacchistica Italiana, nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. Il Segretario è un dipendente a tutti gli effetti e può essere scelto anche al di fuori dei tesserati della Federazione.

3. Il Segretario della F.S.I. assiste, nella qualifica, alle riunioni della Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.

4. Egli ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati Federali.

5. In caso di assenza o di impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.

6. Costituzione, modalità di funzionamento e compiti della Segreteria sono definiti dal Regolamento Organico.

TITOLO V:

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)

2. Per l'elezione dei due componenti effettivi e dei due membri supplenti del Collegio di competenza federale, in relazione al numero dei voti conseguiti i primi due assumono la carica di membri effettivi, il terzo e il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità di voti risultano eletti i più anziani di età.

3. I Revisori dei Conti, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità, durano in carica 4 anni, in coincidenza con il Ciclo Olimpico, sono rieleggibili e non decadono qualora dovesse decadere, per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Federale.

Art. 29

I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti e deve assistere alle riunioni degli organi deliberanti federali su formale invito della Segreteria Federale. I membri supplenti intervengono alle riunioni degli organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale per i provvedimenti di competenza la propria assenza alla riunione, salvo i casi di forza maggiore.

2. Il Collegio dei Revisori deve:

2.1 esercitare il controllo amministrativo su tutta la gestione federale centrale e periferica;

2.2 accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;

2.3 verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;

2.4 redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione al bilancio stesso;

2.5 approntare la relazione che correda il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale;

2.6 vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. I revisori dei Conti effettivi possono anche, individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.S.I. previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30

Decadenza di singoli Revisori e sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

2. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione integrativa.

3. Fino all'espletamento della suddetta integrazione il Collegio dei Revisori dei Conti viene provvisoriamente integrato con un supplente e fungerà da Presidente il membro effettivo più anziano di età.

4. In caso di vacanze per qualsiasi motivo tra i singoli revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

5. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà alla prima Assemblea utile.

6. Qualora l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'organo, sarà convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria per le elezioni integrative.

TITOLO VI:

Direzioni agonistiche e Commissioni funzionali

Art. 31

Nomina e compiti

1. Il Consiglio Federale nomina la Direzione Agonistica e le Commissioni Funzionali in attuazione dell'attività istituzionale.

2. Ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti Federali.

TITOLO VII:

ORGANI PERIFERICI

Art. 32

Organizzazione periferica

1. Gli organi periferici della F.S.I. hanno il compito di applicare tutte le disposizioni e i provvedimenti emanati dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito del rispettivo territorio.

2. L'organizzazione periferica della F.S.I. è ripartita in:

2.1 Comitati Regionali;

2.2 Delegati Regionali;

2.3 Comitati Provinciali;

2.4 Delegati Provinciali.

2.1 I Comitati Regionali

2.1.1 Sono costituiti, di regola, nelle Regioni in cui sono affiliate almeno 10 Società aventi diritto a voto.

2.1.2 Il Consiglio Federale delibera la costituzione del Comitato Regionale.

2.1.3 Nella regione Trentino-Alto Adige vengono costituiti rispettivamente, nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, gli Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi Periferici a livello regionale.

2.1.4 In presenza di un numero minore di Società, viene nominato un Delegato Regionale.

2.2 I Delegati Regionali

Nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.

2.2.1 L'incarico è biennale e può essere riconfermato. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2.2.2 Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

2.3 I Comitati Provinciali

2.3.1 Nelle Province in cui hanno sede almeno 10 Società affiliate aventi diritto a voto deve essere costituito un Comitato Provinciale, composto dal almeno 4 membri compreso il Presidente. In materia di composizione del Comitato Provinciale e dei membri dello stesso in quota Giocatori e in quota Istruttori si applica quanto stabilito dal successivo Art. 35 per il Comitato Regionale.

2.3.2 Il Comitato Provinciale ha funzioni di coordinamento dell'attività delle Società.

2.4 I Delegati Provinciali

2.4.1 Ove non sia raggiunto il numero minimo di Società per istituire il Comitato Provinciale, i Delegati Provinciali sono di nomina del Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale territorialmente competente.

2.4.2 Hanno funzione di rappresentanza presso il Fiduciario Provinciale del C.O.N.I. e di coordinamento dell'attività provinciale del C.O.N.I. con l'attività delle Società, nonché di assistenza alle Società stesse nei rapporti con il C.O.N.I. provinciale e gli enti territoriali.

2.4.3 L'incarico è biennale e può essere riconfermato. Il Delegato Provinciale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 33

Assemblea Ordinaria e Straordinaria Regionale

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale nell'ambito della regione. È indetta dal Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.

2. L'Assemblea Regionale è composta:

2.1 dai Presidenti delle Società affiliate con sede nella Regione che abbiano diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla F.S.I..

2.2 dai Delegati Regionali dei Giocatori della regione, eletti come stabilito dall'Art. 17, comma 1.2 del presente statuto;

2.3 dai Delegati Regionali degli Istruttori della regione, eletti come stabilito dall'Art. 17, comma 1.3 del presente statuto;

3. L'Assemblea Ordinaria:

3.1 elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;

3.2 vota la relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso;

3.3 delibera su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea Ordinaria è annuale e deve aver luogo almeno 45 giorni prima dell'Assemblea Nazionale.

5. Qualora il Comitato Regionale lo ritenga opportuno, oppure vi sia richiesta scritta da parte della metà più degli aventi diritto al voto, o in presenza di richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei membri componenti il Comitato stesso, il Presidente deve convocare una Assemblea Straordinaria con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria in quanto compatibili.

6. La richiesta di convocazione straordinaria da parte della maggioranza degli aventi diritto al voto deve essere motivata con formulazione esatta degli argomenti di discussione e breve illustrazione degli stessi.

7. Il Consiglio Federale può chiedere la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria, determinandone l'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre quelli per i quali è stata convocata.

8. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'art. 24.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Art. 34

Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione.

2. Rappresenta ai soli fini sportivi la F.S.I. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale in quanto compatibili.

3. È responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.S.I..

 Art. 35

Composizione del Comitato Regionale

1. Ogni Comitato Regionale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da 3 o più Consiglieri, di cui almeno 1 in quota Giocatori ed almeno 1 in quota Istruttori nel caso di soli 3 Consiglieri. In caso di un numero superiore di Consiglieri, dovranno essere applicate le percentuali rispettivamente del 20% dei Consiglieri in quota Giocatori rispetto al totale dei componenti il Comitato Regionale e del 10% di quelli in quota Istruttori. Tutti sono eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto, durano in carica per il Ciclo Olimpico e sono rieleggibili.

2. Per l'elezione alle cariche dei Comitati Regionali, l'Assemblea Regionale provvede separatamente, con le modalità stabilite dall'Art. 18 bis, come segue:

2.1 elezione del Presidente;

2.2 elezione del numero di membri del Consiglio di competenza delle Società;

2.3 elezione del numero di membri di competenza dei Delegati Regionali dei Giocatori;

2.4 elezione del numero di membri di competenza dei Delegati Regionali degli Istruttori.

3. Il Comitato Regionale si riunisce immediatamente dopo la sua elezione per eleggere a scrutinio segreto un Vicepresidente.

4. Le funzioni del Vicepresidente sono analoghe a quelle del Vicepresidente della F.S.I. designato di sede.

5. Il Comitato nomina un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del Comitato stesso, per le pratiche di ordinaria amministrazione.

6. Il Segretario decade quando, per qualsiasi motivo, il Comitato venga a cessare.

7. Il Comitato Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito periferico di competenza, secondo le disposizioni-quadro del Consiglio Federale.

8. Per la convocazione del Comitato e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 36

Decadenza del Comitato Regionale

Sostituzione dei membri mancanti

1. In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione dei singoli Consiglieri si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per le fattispecie di cui all'Art. 24 riguardante il Consiglio Federale.

Art. 37

Composizione e diritto al voto dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta:

1.1 dai Presidenti delle Società affiliate con sede nel territorio della regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario, regolarmente tesserati F.S.I.

1.2 dai Delegati Regionali dei Giocatori eletti nella Regione;

1.3 dai Delegati Regionali degli Istruttori eletti nella Regione;

2. Quando le Società affiliate con diritto a voto nel territorio della regione sono superiori a venti, ogni Delegato può rappresentare una società oltre la propria.

3. È sancito il divieto per i componenti i Comitati Regionali, compresi i rispettivi presidenti nonché per i presidenti dei Comitati Provinciali di rappresentare società direttamente o per delega.

4. Intervengono all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti, i Maestri ad honorem, i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Direttori agonistici, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Delegati Provinciali, i rappresentanti federali presso gli Enti sportivi nazionali ed internazionali, i rappresentanti delle Associazioni aderenti e le Società affiliate con un'anzianità di affiliazione inferiore a 12 mesi.

Art. 38

Validità dell'Assemblea Regionale e modalità delle votazioni

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti presenti.

2. Nella sola ipotesi di assemblea a carattere elettivo, è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

3. Per la validità delle deliberazioni si applicano le stesse maggioranze previste per l'Assemblea Nazionale.

4. Per le modalità di votazione si rinvia a quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale.

Art. 39

Votazione nelle Assemblee regionali

1. Ogni Società affiliata da almeno 12 mesi precedenti la data dell'Assemblea, e che nel frattempo abbia svolto effettiva attività sportiva, ha diritto a un voto, ai sensi dell'art. 18.

2. Ogni Delegato Regionale dei Giocatori, eletto nella regione, ha diritto a un voto, ai sensi dell'art. 18.

3. Ogni Delegato Regionale degli Istruttori, eletto nella regione, ha diritto a un voto, ai sensi dell'art. 18.

Art. 40

Comitati Provinciali

1. Nelle Province dove esistano almeno 10 Società affiliate con diritto a voto il Comitato Regionale può avanzare al Consiglio Federale una proposta di costituzione del Comitato Provinciale.

2. Nell'ambito delle loro competenze i Comitati Provinciali assolvono le loro funzioni secondo lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni federali, seguendo le direttive generali del Comitato Regionale.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per i Comitati Regionali, nonché le disposizioni del Regolamento Organico.

Art. 41

Assemblea Provinciale

1. In materia di composizione, diritto al voto, validità dell'assemblea, modalità delle votazioni e votazioni delle Assemblee Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico per le Assemblee Regionali.

Art. 42

Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Si applicano in quanto compatibili le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico per il Presidente Regionale.

TITOLO VIII:

CARICHE FEDERALI

Art. 43

Carattere

1. Tutte le cariche federali sono onorifiche.

 

Art. 44

Candidature per le Cariche federali

1. Gli aspiranti alle cariche federali nazionali dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 20 giorni prima della data dell'Assemblea. Nei casi di decadenza anticipata, tutti i membri uscenti compreso il Presidente dovranno riproporre formale candidatura.

2. In caso di Assemblea Straordinaria nazionale il termine di presentazione delle candidature è di 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.

 3. Gli aspiranti alle cariche federali periferiche dovranno presentare la loro candidatura al Presidente dell'organo periferico competente e inviare copia della stessa alla Segreteria della F.S.I., nel termine inderogabile di 10 giorni prima della data dell'Assemblea periferica.

Art. 45

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Cittadinanza italiana e maggiore età;

1.2 Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno.

1.3 Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

1.4 risultano essere tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso o esserlo stati per almeno due anni in passato;

1.5 per quanto concerne i Giocatori e gli Istruttori, risultano eleggibili nelle rispettive quote coloro che siano in attività o coloro che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione.

2. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

3. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione.

4. È richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza delle cariche.

6. Il requisito di cui al punto 1.3 non è richiesto per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia.

 

Art. 46

Incompatibilità

1. Incompatibilità:

1.1 La qualifica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica;

1.2 le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio di Revisori dei Conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale;

1.3 le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;

1.4 è inoltre incompatibile con le cariche federali, sociali e con la qualifica di istruttore la qualifica di arbitro;

1.5 chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

TITOLO IX:

PATRIMONIO ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 47

Patrimonio

1. Il patrimonio della F.S.I. è costituito da:

1.1 fondi di riserva;

1.2 beni d'uso ed attrezzature;

1.3 immobili;

1.4 donazioni, lasciti, ecc., previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono alla F.S.I. senza specifica destinazione.

Art. 48

Mezzi Finanziari

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.S.I. si provvede con le entrate derivanti da:

1.1 contributi di terzi;

1.2 quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento ed ammende varie;

1.3 quote di omologazione e promozione derivanti da manifestazioni sportive o ad esse connesse;

1.4 qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

TITOLO X:

ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 49

Principi informatori della Giustizia Federale

e Responsabilità disciplinare

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto.

2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, primi fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e di metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

3. Deve essere garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio. Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

4. Deve essere sancita la provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà del giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

5. Per quel che concerne, infine, la sospensione cautelare, il relativo provvedimento può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore Federale. Deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo;

6. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

 Art. 49 bis

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Art. 50

Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale per la durata biennale.

3. Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia federale.

Art. 51

Il Giudice Sportivo Unico (G.S.U.)

1. Il Giudice Sportivo Unico è organo di giustizia di primo grado, con l'esclusivo compito di decidere in ordine agli atti trasmessi dagli Arbitri per l'erogazione di sanzioni attinenti alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni e relative ad infrazioni dei regolamenti di gioco.

2. Ha l'obbligo di trasmettere gli atti al Procuratore federale, qualora si ritenga incompetente in conseguenza di quanto stabilito dal precedente comma.

3. E' nominato dal Consiglio Federale e dura in carica 4 anni, in coincidenza con il ciclo olimpico.

4. E' scelto fra persone di comprovata esperienza giuridica.

5. Di norma il Consiglio Federale nomina un supplente.

Art. 52

La Commissione di Giustizia e Disciplina (C.G.D.)

1. La Commissione Giustizia e Disciplina è organo di primo grado. Diviene organo di secondo grado per i ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo Unico.

2. È nominata dal Consiglio Federale e dura in carica 4 anni, in coincidenza con il Ciclo Olimpico. I suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica, possono essere riconfermati.

3. Essa è composta dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e due supplenti; opera con un Collegio di tre membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente. Su indicazione del Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina, il Consiglio Federale nomina il Segretario della stessa, che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.

4. Le decisioni sono prese col quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.

Art. 53

Competenze della Commissione Giustizia e Disciplina

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina decide:

1.1 sulle infrazioni commesse da Società affiliate o da Tesserati nel corso di manifestazioni sportive;

1.2 sulle infrazioni ai principi di comportamento, enunciati dal presente Statuto, commesse da chiunque sia soggetto alla osservanza delle norme federali;

1.3 su ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo Unico.

 

Art. 54

Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello (C.G.D.A.)

 

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello è organo di secondo grado.

2. È nominata dal Consiglio Federale; dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico; i suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica, possono essere riconfermati.

3. Essa è composta dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e due supplenti; opera con un Collegio di tre membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

4. Su indicazione della Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello, il Consiglio Federale nomina il Segretario della stessa, che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.

5. Le decisioni sono prese col quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.

 

Art. 55

Competenze della Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello in materia di disciplina

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione Giustizia e Disciplina.

2. I provvedimenti della Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello in materia disciplinare sono definitivi.

 

Art. 56

Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Scacchistica Italiana hanno piena e definitiva efficacia, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 49 bis in materia di Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, società e persone fisiche, tesserati e affiliati alla F.S.I..

2. Nel rispetto dell'autonomia tecnica della Federazione, riconosciuta dall'Art. 19 della Legge 23 luglio 1999, n. 242 la Società ed il tesserato si impegnano a non adire altra autorità che non siano quelle federali, per la tutela dei loro interessi relativi allo svolgimento dell'attività sportiva nei suoi aspetti tecnici ed organizzativi.

3. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.

4. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.

5. Il Consiglio Federale, entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

6. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 57

Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

1. Le Società affiliate e tutti i Tesserati della F.S.I. esplicitamente riconoscono e accettano di rimettere a giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale di Organi federali di giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri, questi ultimi nominati da ciascuna delle parti, i quali provvedono alla designazione del Presidente.

3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è demandata al Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina, che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

4. Gli Arbitri, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel Regolamento di disciplina.

5. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la segreteria della F.S.I. che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e darne esecuzione.

TITOLO XI:

RAPPORTI CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art.58

Rapporti con la Presidenza del Consiglio

1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno il Presidente trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione sull'attività svolta dalla Federazione nell'anno precedente e l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo.

TITOLO XII:

MODIFICHE ALLO STATUTO

E SCIOGLIMENTO DELLA F.S.I.

Art. 59

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. In questo caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice, entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. l'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

6. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sono necessari almeno 2/3 dei voti sul totale degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del C.O.N.I. e dell'autorità governativa.

Art. 60

Proposta di scioglimento della F.S.I.

1. La proposta di scioglimento della F.S.I. può essere presentata all'Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata, su richiesta di almeno 4/5 del totale degli aventi diritto al voto.

2. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo.

3. Tale Assemblea è valida con la presenza di 4/5 dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.S.I. sono necessari almeno 4/5 dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto al voto.

5. Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche federali e subentra un Commissario nominato dall'Assemblea per la redazione del bilancio finale.

6. A scioglimento avvenuto il patrimonio della F.S.I. sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, o al C.O.N.I. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIII:

NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

Art. 61

Regolamenti

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico-sportiva sono stabilite da appositi Regolamenti Federali deliberati dal Consiglio Federale. I Regolamenti in materia di lotta al doping e di giustizia sono sottoposti ad approvazione del C.O.N.I..

2. Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti Federali, valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di diritto inerenti agli sport amministrati.

Art. 62

Norma transitoria

1. I Comitati Periferici preesistenti costituiti con un numero di Società affiliate con diritto a voto inferiore a dieci avranno tempo un anno per raggiungere il suddetto minimo a decorrere dall'approvazione da parte degli organi competenti del presente Statuto.

 

Art. 63

Disposizione finale

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'esame di conformità da parte del C.O.N.I. e dell'autorità governativa vigilante.