FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE
PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE FEDERALE
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Generalità
Art. 2
composizione della federazione scacchistica italiana
Art. 3
Organizzazione della F.S.I.
Art. 4
Eleggibilità
Art. 5
Candidature
Art. 6
Documentazione dei requisiti d'eleggibilità
Art. 7
Incompatibilità
Art. 8
Opzione
Art. 9
Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità
1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli Artt. 45 e 46 dello Statuto federale, è di competenza del Consiglio Federale.
Art. 10
Durata delle cariche
Art. 11
Decadenza
Art. 12
Separazione dei poteri
Art. 13
Conflitti di competenza
Art. 14
Funzionamento degli Organi collegiali
Art. 15
Principio della proroga
Art. 16
Decentramento
Art. 17
Attività sportiva
TITOLO II
Affiliazione e Tesseramento
Capo I
Generalità
Art. 18
gli Affiliati
Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonché i regolamenti interni e le loro modifiche.
Art. 19
Composizione delle Società
Art. 20
Diritti e doveri degli Affiliati
Capo II
Affiliazione
Art. 21
Modalità di Affiliazione
Art. 22
Riaffiliazione
Art. 23
Tasse di affiliazione e riaffiliazione
Art. 24
Accettazione delle domande di affiliazione o riaffiliazione
Art. 25
Rappresentanza sociale
Art. 26
Denominazione sociale
Art. 27
Fusioni
Art. 28
Comunicazione di tutte le variazioni
Capo III
Cessazione di appartenenza alla F.S.I. delle società
Art. 29
Generalità
Art. 30
Recesso
Art. 31
Scioglimento volontario
Art. 32
Inattività sportiva
Art. 33
Radiazione
Art. 34
Mancata riaffiliazione annuale
Art. 35
Revoca dell'affiliazione
Capo IV
Tesseramento
Art. 36
Vincolo federale
Art. 37
Tesserati
Non vi è incompatibilità tra la tessera di Giocatore e Socio di Affiliato e gli altri tipi di tessera.
Art. 38
Modalità di tesseramento
Art. 39
Diritti dei tesserati
Art. 40
Validità delle tessere federali
Art. 41
Partecipazione all'attività sportiva
L'Arbitro, dopo aver valutato la correttezza della dichiarazione presentata, può ammettere il giocatore a partecipare, sub judice, alla competizione, sino all'accertamento delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b)..
Art. 42
Tesserato di più Affiliati
Art. 43
Persone cui è inibito il tesseramento
Capo V
Tessere
Art. 44
tipi di tessere
Art. 45
tessere giocatori e soci dell'affiliato
1. Le tessere Giocatori e Soci di Affiliato sono dei seguenti tipi:
a) AGONISTICA: rilasciata dalla Federazione tramite l'Affiliato ai giocatori di età superiore ai 16 anni delle Categorie Nazionali o superiori, nonché ai giocatori di categoria inferiore di età superiore ai 16 anni quando intendono partecipare a gare federali valide per le promozioni alle Categorie Nazionali;
b) JUNIORES: rilasciata, tramite l'Affiliato, ai giovani di almeno 6 anni sino ai 16 anni d'età. La tessera Juniores abilita a partecipare ai Campionati Italiani Giovanili, alle gare sociali nonché alle gare federali valide per le promozioni alle Categorie Nazionali e superiori.
c) ORDINARIA: rilasciata a tutti gli altri soci dell'Affiliato.
Art. 46
tessere istruttori
Art. 47
tessere arbitri
Art. 48
tessera dirigente
Art. 49
duplicati
Art. 50
giocatori non regolarmente tesserati
Capo VI
Settori dei Tesserati
Art. 51
suddivisione secondo l’età dei giocatori
Art. 52
computo dell’età
Art. 53
suddivisione delle competizioni
Capo VII
Classificazione dei Tesserati agonisti
Art. 54
classificazioni tecniche
Art. 55
Non classificati
Capo VIII
TRASFERIMENTI
Art. 56
Generalità
Art. 57
Vincolo e modalità di trasferimento
Art. 58
Limitazione ai trasferimenti in corso d’anno
Art. 59
Trasferimento in corso d’anno
Capo IX
Cessazione di appartenenza alla F.S.I. dei tesserati
Art. 60
cessazione di appartenenza
1. I Tesserati cessano di far parte della F.S.I. nei seguenti casi:
TITOLO III
ORGANI FEDERALI CENTRALI
Capo I
ORGANI CENTRALI
Art. 61
Generalità
Capo II
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 62
Norme generali
Art. 63
Indizione e pubblicità
Art. 64
Convocazione e svolgimento dell'Assemblea Nazionale
Capo III
PRESIDENTE FEDERALE
Art. 65
Norme generali
Art. 66
Attribuzioni e compiti
Art. 67
Assenza o temporaneo impedimento
Art. 68
Impedimento definitivo o dimissioni
Capo IV
CONSIGLIO FEDERALE
Art. 69
Composizione ed elezione
Art. 70
Non accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri
Art. 71
Decadenza del Consiglio Federale
Art. 72
Opzioni
Art. 73
Riunioni e modalità di convocazione
Art. 74
Funzionamento
Art. 75
Segretario del Consiglio Federale
Art. 76
Pubblicità delle deliberazioni
Art. 77
Attribuzioni del Consiglio Federale
Capo V
VICEPRESIDENTI
Art. 78
Elezione dei Vicepresidenti
Art. 79
Attribuzioni dei Vicepresidenti
Capo VI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Art. 80
Elezione e composizione
Art. 81
Attribuzioni e deliberazioni
Capo VII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 82
Composizione, elezione e nomina
Art. 83
Cessazione dalla carica
Art. 84
Funzionamento
Art. 85
Attribuzioni e compiti
TITOLO IV
COMMISSIONI E CONFERENZE NAZIONALI
Capo I
Commissioni
Art. 86
Generalità
Art. 87
Requisiti, incompatibilità e durata in carica di componenti di Commissioni
Capo II
Commissioni nazionali
Art. 88
Commissioni nazionali
Art. 89
Commissione Organizzazione Periferica
Art. 90
Commissione calendario nazionale
Art. 91
Commissione Tecnica
Art. 92
Commissione campionato italiano a squadre
Art. 93
Commissione giovanile e scuola
Art. 94
Commissione didattica
Art. 95
Commissione fair play
Art. 96
Commissione Arbitrale federale
Art. 97
Commissione federale atleti
Art. 98
Commissione federale del controllo antidoping
Capo III
CONFERENZE NAZIONALI
Art. 99
Conferenze nazionali
Art. 100
Conferenza nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali
Art. 100 bis
Conferenze dei giocatori delle nazionali
ed inoltre, a prescindere dal termine prima indicato, i tesserati FSI in possesso del seguenti titoli internazionali riconosciuti dalla FIDE:
Art. 100 ter
Conferenze degli istruttori
Art. 100 quater
Conferenza degli arbitri
E' invitato ad assistere ai lavori il Presidente della FSI. Possono intervenire alla Conferenza gli Arbitri regionali, gli Arbitri in aspettativa e gli organi della FSI.
TITOLO V
SETTORI DI ATTIVITÀ E DIREZIONE AGONISTICA
Capo I
Settori di attività
Art. 101
Generalità
Art. 102
Settore attività agonistica
Art. 103
Direzione agonistica
Art. 104
Settore giovanile
Art. 105
Settore femminile
Art. 106
Settore Seniores (Over 60)
Art. 107
Settore arbitrale
TITOLO VI
ORGANI FEDERALI PERIFERICI
Capo I
Generalità
Art. 108
Organi federali periferici
Art. 109
Mancato od irregolare funzionamento
Capo II
ORGANI REGIONALI
Art. 110
Generalità
Capo III
ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 111
Norme di riferimento
Capo IV
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Art. 112
Elezione ed attribuzioni
1. Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.
2. Il Presidente del Comitato Regionale espleta le funzioni di cui all'Art. 34 dello Statuto federale. Rappresenta la F.S.I. ai soli fini sportivi, e non negoziali, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. In particolare è suo compito:
Per quanto non contemplato si richiamano per analogia, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Presidente della Federazione dall'Art. 20 dello Statuto federale.
Art. 113
Non accettazione della carica
Art. 114
Impedimento temporaneo
Art. 115
Impedimento definitivo e dimissioni
Capo V
COMITATO REGIONALE
Art. 116
Composizione
Art. 117
Elezione
Art. 118
Non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri
Art. 119
Opzioni
Art. 120
Attribuzioni del Comitato Regionale
Art. 121
Funzionamento
Capo VI
DELEGATO REGIONALE
Art. 122
Norme di riferimento
Art. 123
Sede
Capo VII
ORGANI PROVINCIALI
Art. 124
Generalità
Capo VIII
ASSEMBLEA PROVINCIALE
Art. 125
Norme di riferimento
Capo IX
PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE
Art. 126
Elezione ed attribuzioni
Per quanto non contemplato si richiamano per analogia, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Presidente della Federazione dall'Art. 20 dello Statuto federale.
Art. 127
Non accettazione della carica, impedimenti temporanei, definitivi e dimissioni
Capo X
COMITATO PROVINCIALE
Art. 128
Composizione
Art. 129
Elezione, non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri, opzioni
Art. 130
Attribuzioni del Comitato Provinciale
Art. 131
Funzionamento
Capo XI
DELEGATO PROVINCIALE
Art. 132
Norme di riferimento
Art. 133
Sede
TITOLO VII
SEGRETERIA FEDERALE
Capo I
Generalità
Art. 134
Finalità
Art. 135
Segretario generale
PARTE SECONDA
LE ASSEMBLEE
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 136
Norme di riferimento
1. Le Assemblee sono regolamentate dagli articoli 16, 17, 18, 18 bis, 19, 33, 37, 38, 39, 41, 59 e 60 dello Statuto.
Art. 137
Funzionamento dell’Assemblea Nazionale
TITOLO II
LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE
Art. 138
Competenza della Segreteria Federale in tema di atti preparatori per l’Assemblea Nazionale Ordinaria e per quelle periferiche
1. La Segreteria Federale, a seguito della comunicazione della data per la quale l'Assemblea Nazionale è stata indetta, entro:
- il 20 novembre degli anni antecedenti le assemblee ordinarie elettive, con riferimento alla data del 31 ottobre precedente, e
– il 5 dicembre degli anni antecedenti le assemblee ordinarie non elettive, con riferimento alla data del 30 novembre precedente,
redige un primo elenco delle Società che, con il rinnovo dell'affiliazione, risulteranno aventi diritto a voto e non aventi diritto a voto alla data di celebrazione dell’Assemblea, distinte per regione e provincia, dei delegati regionali dei Giocatori e dei delegati regionali degli Istruttori, distinti per regione, nonché dei nominativi che hanno diritto ad intervenire all’Assemblea senza diritto di voto. Per quanto concerne le Società con diritto di voto l’elenco riporterà per ciascuna di esse i seguenti dati:
a) denominazione sociale, località ed eventuale numero di codice federale ad essa assegnato;
b) data concernente la prima affiliazione nonché quelle relative alle due ultime riaffiliazioni;
c) cognome e nome del Presidente;
Art. 139
Ricorsi avverso il contenuto degli elenchi
1. Per quanto attiene alle lettere a), b) e c) di cui al precedente articolo, non è ammesso ricorso. Gli interessati, comunque, possono rivolgere istanza di rettifica entro 40 giorni dalla data di comunicazione degli elenchi ai Presidenti dei Comitati periferici al Presidente della Federazione, che delibererà al riguardo con provvedimento motivato entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa.
2. La deliberazione del Presidente è soggetta a ratifica del Consiglio Federale.
3. Per quanto attiene eventuali contestazioni circa il riconoscimento del diritto di voto per Società indicate negli elenchi come prive di tale diritto, oppure la non presenza di nominativi regolarmente eletti negli elenchi rispettivamente dei delegati regionali dei Giocatori o degli Istruttori, l’istanza deve essere proposta per iscritto - entro il termine di almeno 80 giorni prima dell’Assemblea - da chiunque vi abbia interesse, senza il rispetto di altre formalità e senza il pagamento di alcuna tassa, al Consiglio di Presidenza della Federazione. Il Consiglio di Presidenza provvederà tempestivamente ad un riscontro della posizione dell’Affiliata o del delegato e, nel caso di accoglimento del reclamo, provvederà tramite la Segreteria Federale a darne comunicazione ufficiale alla stessa ed al Comitato Regionale competente.
4. A pena di irricevibilità, non sono ammessi reclami sul diritto di voto direttamente in Assemblea.
Art. 140
Elenchi definitivi
Art. 141
Atti preparatori per l’Assemblea straordinaria nazionale
e per quelle periferiche
1. In caso di Assemblea Nazionale Straordinaria concomitante con quella Ordinaria o successiva alla stessa nel corso del medesimo anno saranno utilizzati gli stessi elenchi adottati per l’Assemblea Ordinaria, eventualmente aggiornati in base alla data di celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e riportando le riaffiliazioni e i tesseramenti successivamente avvenuti. Ugualmente si procederà per quelle periferiche.
2. In caso di Assemblea Nazionale Straordinaria che fosse antecedente, nel corso dello stesso anno, a quella ordinaria gli atti preparatori saranno dello stesso tipo di quelli previsti per l’assemblea ordinaria. Il Consiglio Federale provvederà a fissare i termini previsti per la redazione degli elenchi, la presentazione dei ricorsi e la deliberazione degli elenchi definitivi in modo che risultino compatibili con quanto stabilito dallo Statuto federale in materia di indizione e convocazione dell’Assemblea straordinaria. .
TITOLO III
EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE
Art. 142
Effettuazione delle Assemblee ordinarie regionali e provinciali
1 Il Consiglio Federale stabilisce, entro il termine di 100 giorni prima della data per cui viene indetta l’Assemblea nazionale ordinaria, e cioè
–al massimo entro il 5 dicembre dell’anno antecedente a quello di effettuazione dell’assemblea nazionale ordinaria elettiva, ed
–al massimo entro il 20 gennaio dell'anno di effettuazione delle assemblee nazionali ordinarie non elettive,
stabilisce il periodo entro il quale debbono svolgersi le Assemblee Regionali e Provinciali nelle regioni e provincie in cui risultino già regolarmente costituiti secondo l'Art. 32 dello Statuto federale rispettivamente i Comitati Regionali e Provinciali, e che secondo quanto disposto dall’Art. 33 dello Statuto debbono aver luogo almeno 45 giorni prima dell’Assemblea nazionale.
2. Qualora il termine ultimo per la convocazione venga a scadere senza che si sia provveduto al riguardo, il Consiglio Federale, valutate le responsabilità dei Consigli Regionali e Provinciali inadempienti, nomina a seconda dei casi un Commissario Straordinario oppure un Commissario ad acta per provvedere alle necessarie incombenze elettorali.
3. Le Assemblee provinciali e regionali hanno luogo, e nel caso di assemblee elettive eleggono i propri organi direttivi, se alla data di indizione risultano rispettivamente affiliate, da almeno 12 mesi e sempre che durante tale arco di tempo abbiano svolto attività sportiva, un minimo di tre e cinque Società con voto deliberativo.
4. Nel caso di assemblee elettive, al controllo di legittimità sulle elezioni dei Comitati Regionali e Provinciali provvede il nuovo Consiglio Federale nella prima riunione utile che si terrà dopo l’espletamento dell’Assemblea nazionale ordinaria elettiva.
Art. 143
Indizione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria
1. Il Consiglio Federale indice l’Assemblea Nazionale Ordinaria con deliberazione che deve essere assunta non più tardi del 100° giorno antecedente la data prevista per la sua effettuazione; con tale deliberazione vengono stabiliti data, sede, ordine del giorno dei lavori, nonché l’orario della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea stessa, e la nomina dei tre componenti la Commissione Verifica Poteri.
2. Le Assemblee ordinarie elettive devono sempre essere tenute entro il 15 del mese di marzo dell’anno successivo a quello di scadenza del quadriennio olimpico. Le Assemblee non elettive devono essere celebrate entro il 30 aprile degli altri anni del quadriennio.
3. La deliberazione di indizione dell’Assemblea ordinaria è pubblicata sugli "Atti Ufficiali" ed inviata entro 10 giorni dall’adozione a tutti i Comitati Regionali e Provinciali.
4. L’avviso di convocazione deve essere effettuato con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea. Per l’Assemblea straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.
5. Unitamente all’avviso di convocazione devono essere spediti, oltre all’O.d.G. definitivo, anche gli elenchi aggiornati dei partecipanti con diritto di voto e senza diritto di voto.
6. Tutti i partecipanti all’Assemblea a qualsiasi titolo - con esclusione dei soci onorari e degli invitati - devono risultare tesserati alla F.S.I. al momento di effettuazione della stessa.
Art. 144
Indizione delle Assemblee Ordinarie regionali e provinciali
1. Per le Assemblee, sia elettive che non elettive, regionali e provinciali l’indizione delle stesse deve avvenire a cura dei competenti organi statutari nel rispetto dell'obbligo previsto dall'Art. 33, comma 4 dello Statuto federale.
2. L’avviso di convocazione deve essere spedito entro il 20° giorno antecedente la data di effettuazione delle suddette Assemblee.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di Assemblea Nazionale Ordinaria.
Art. 145
Indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria
ad iniziativa del Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale che decide di indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto deve farlo con propria delibera motivata. Con lo stesso provvedimento devono essere stabiliti O.d.G., data, ora e sede dell’Assemblea, nonché la designazione della Commissione di verifica dei poteri.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni relative all’Assemblea nazionale ordinaria.
Art. 146
Indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria
ad iniziativa degli aventi diritto a voto
1. Quando la convocazione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria è chiesta degli aventi diritto a voto, ai sensi del comma 5.2 dell’Art. 16, dello Statuto federale, le richieste devono essere firmate rispettivamente dal Presidente della Società, oppure dal delegato regionale dei Giocatori o dal delegato regionale degli Istruttori, e debbono contenere gli elementi indicati dal citato comma statutario. Le richieste regolari sono custodite dal Segretario federale, che, via via che pervengono, tiene nota del numero di società richiedenti. Al fine di tale computo si sommano solo le Società che, alla data del computo, hanno diritto di voto avendo ottenuto l’affiliazione da almeno 12 mesi ed avendo svolto nel frattempo attività agonistica unitamente agli altri aventi diritto a voto che risultano regolarmente tesserati; il conteggio resta aperto fino alla scadenza dell’anno solare entro il quale le richieste pervenute nell’anno conservano la loro validità. Se il quorum richiesto dallo Statuto non viene raggiunto entro il 31 dicembre, tutte le richieste pervenute fino a quel momento diventano inefficaci, e se gli aventi diritto a voto intendono ancora richiedere l’Assemblea straordinaria debbono ripetere la richiesta; in tal caso il conteggio degli aventi diritto a voto viene rifatto sulla base delle nuove richieste presentate dopo il 31 dicembre.
2. Quando viene raggiunto il quorum di aventi diritto a voto richiedenti a norma dell’Art. 16 dello Statuto, il Segretario federale ne dà immediata comunicazione al Presidente Federale, il quale, entro i 60 giorni successivi, deve convocare il Consiglio Federale per indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria in modo che essa possa svolgersi entro i successivi 30 giorni. Con la delibera di indizione deve essere stabilita la sede, la data e l’ora dell’Assemblea, nonché la nomina della Commissione di Verifica dei Poteri.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si procede con le stesse modalità indicate per l’Assemblea Nazionale Straordinaria indetta dal Consiglio federale.
4. Come stabilito dall’Art. 16 dello Statuto, comma 5.4, è competente alla convocazione l’organo di volta in volta espressamente indicato dallo Statuto a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicato.
Art. 147
L’Assemblea Straordinaria. Compiti
1. I compiti dell’Assemblea Straordinaria sono:
a) elegge con votazioni separate successive nelle ipotesi previste dallo Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l’intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso, nelle rispettive quote di appartenenza, o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto federale da sottoporsi per l’approvazione al C.O.N.I.;
c) delibera sulla proposta di scioglimento della F.S.I.;
d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
2. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dallo Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un’assemblea nazionale ordinaria.
TITOLO IV
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 148
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Art. 149
Ricorsi sulla presentazione di candidature
1. Chiunque ha titolo a partecipare ad una Assemblea con diritto di voto, ovvero chiunque abbia proposto di essere candidato a cariche elettive se non è compreso nelle liste di quella determinata Assemblea, può presentare ricorso sia per negare l’ammissibilità di candidature già presentate, sia per affermare l’ammissibilità di candidature, compresa la propria, non convalidate dall’organo che le riceve.
2. Il ricorso - nei casi di candidature per le cariche centrali e regionali - deve essere proposto per iscritto, senza tasse ed altre formalità entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi, che ha luogo presso la sede dell’organo competente, alla Commissione di Giustizia e Disciplina, che decide inappellabilmente nei successivi cinque giorni. Della decisione viene data immediata notizia, anche a mezzo telegramma, agli interessati ed all'ufficio o organo competente per l'eventuale rettifica degli elenchi di cui all'articolo precedente.
3. Il ricorso avverso le candidature a cariche provinciali deve essere proposto con le medesime modalità degli altri entro quarantotto ore dalla pubblicazione dell’elenco, al Giudice Sportivo Unico che decide in merito e inappellabilmente entro i tre giorni successivi. Della decisione viene data immediata comunicazione, anche a mezzo telegramma, agli interessati ed al Presidente Provinciale per l'eventuale rettifica degli elenchi di cui all'articolo precedente.
TITOLO V
COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Art. 150
Funzioni, composizione e nomina
della Commissione Verifica Poteri
1. I Membri del Consiglio Federale, del Comitato Regionale o del Comitato Provinciale non possono far parte di nessuna Commissione Assembleare né possono esercitare il diritto di voto.
2. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di provvedere al controllo dei diritti di partecipazione e di voto. Possono partecipare all'Assemblea, oltre agli aventi diritto al voto, le persone di cui all'Art. 17, comma 5 dello Statuto. La Segreteria Federale provvederà a fornire ai componenti la Commissione Verifica Poteri sia l’elenco degli aventi diritto a voto sia l'elenco di quelli comunque ammessi ad assistere. La Commissione è organo permanente dell’assemblea, si insedia almeno un’ora prima dell’ora fissata per l’inizio dell’assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
3. La Commissione Verifica Poteri è costituita da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui delibera la convocazione.
4. In sede di Assemblea Regionale e Provinciale è il rispettivo Presidente di Comitato che procede alla nomina della Commissione Verifica Poteri.
Art. 151
Insediamento della Commissione Verifica Poteri
1. La Commissione Verifica Poteri è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei membri nominati; in tal caso, se è assente il Presidente della Commissione Verifica Poteri ne assume la presidenza il membro più anziano presente.
2. Se al momento dell’insediamento non è presente la maggioranza dei membri nominati, il Presidente federale nomina seduta stante i membri mancanti affinché sia costituito un collegio di almeno tre membri, scegliendoli insindacabilmente fra i presenti che dimostrino di essere tesserati alla F.S.I. Analogo potere spetta al Presidente regionale e al Presidente provinciale nei riguardi delle rispettive assemblee. La Presidenza della commissione così formata spetta al più anziano dei nominati originariamente, se almeno uno di essi è presente, altrimenti il Presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti sceglie anche il Presidente della Commissione Verifica Poteri; gli assenti sostituiti che giungano sul posto dopo che la loro sostituzione è avvenuta non possono più far parte della Commissione Verifica Poteri.
3. Non può far parte della Commissione Verifica Poteri alcun candidato alle cariche elettive di competenza dell’Assemblea per la quale la Commissione Verifica Poteri stessa è nominata; nel caso si verifichi tale incompatibilità, la decadenza da componente la Commissione Verifica Poteri è immediata appena l’incompatibilità si rende manifesta e la sostituzione dei membri decaduti è di competenza del Presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti.
Art. 152
Operazioni di Verifica Poteri e deleghe
1. La Commissione Verifica Poteri esamina i titoli di ammissione dei membri dell’Assemblea, ossia dei partecipanti con diritto di voto, attenendosi unicamente alle risultanze degli elenchi ufficiali definitivi. Esamina altresì la regolarità delle deleghe rilasciate, in base a quanto stabilito dall'Art. 17 dello Statuto federale e dal presente Regolamento.
2. Un Affiliato con diritto a voto è rappresentato in Assemblea dal Presidente o da un suo delegato, purché quest'ultimo sia un componente del Consiglio Direttivo in carica dell'Affiliato, mediante delega scritta. Il rappresentante di un Affiliato avente diritto a voto, ovverosia il Presidente o il suo delegato, può ricevere deleghe scritte da altri Affiliati aventi diritto a voto nel numero massimo di due oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1.000 Società votanti; qualora le Società votanti fossero in numero superiore si deve fare riferimento a quanto stabilito dall'Art. 17 terzo comma dello Statuto federale. Solo il Presidente di un Affiliato può rilasciare delega in favore del rappresentante di altro Affiliato.
3. I membri del Consiglio Federale, i componenti dei Comitati Regionali, compresi i rispettivi Presidenti, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare Società né direttamente, né per delega.
4. La Commissione Verifica Poteri ammette all’Assemblea i rappresentanti degli Affiliati che, dagli elenchi ufficiali, risultino non in regola con i versamenti delle quote federali stabilite, solo se essi danno prova di aver successivamente regolarizzato la loro posizione, esibendo la ricevuta dell’avvenuto versamento, purché ciò si sia realizzato entro il termine ultimo fissato per la riaffiliazione annuale di cui all'Art. 34 del presente Regolamento.
5. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri ha il potere di disciplinare i lavori preliminari dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative ritenute atte alla scopo, inclusa la costituzione di un servizio d’ordine se non predisposto; tali poteri disciplinari sono assunti dal Presidente dell’Assemblea appena egli ne dichiari aperti i lavori.
Art. 153
Ammissione dei membri alle assemblee
2. Intervengono inoltre alle Assemblee, senza diritto di voto, i Soci Onorari, i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti e Delegati Regionali, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Direttori Agonistici, i Presidenti e Delegati Provinciali, i Rappresentanti federali presso gli Enti sportivi nazionali e internazionali, i Presidenti delle Società con anzianità inferiore a 24 mesi, i rappresentanti delle Associazioni aderenti.
3. Le operazioni di verifica poteri, e le conseguenti ammissioni di membri, devono svolgersi ininterrottamente per tutta la durata dell’Assemblea, ogni qual volta si presenti qualche persona che intenda far riconoscere la sua qualifica di membro dell’assemblea; tali operazioni restano sospese brevemente, per il solo tempo materialmente necessario, in occasione della compilazione periodica dell’elenco dei membri effettivi e dei relativi voti, per la comunicazione della "forza assembleare", secondo le norme dell’articolo successivo.
Art. 154
Comunicazione della "forza assembleare"
e suoi successivi aggiornamenti
1. All’orario stabilito per l’inizio dell’assemblea, dopo aver completato le operazioni di ammissione delle persone presenti, la Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, redige apposito verbale delle operazioni compiute. Il verbale riporta la "forza assembleare" presente e riporta i seguenti dati:
a) il numero degli aventi diritto a voto;
b) il numero delle Società, dei delegati regionali dei Giocatori e dei delegati regionali degli Istruttori presenti in Assemblea con diritto di voto;
c) il totale dei rappresentati, direttamente o per delega, con diritto a voto.
Se esistono casi di contestazione, il verbale suindicato riporta distintamente i membri ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell’assemblea, dopo che quest’ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.
2. Il verbale di cui al comma precedente è consegnato al Presidente provvisorio dell’assemblea per i suoi successivi adempimenti, ed è affisso in copia all’albo. Dopo l’affissione all’albo della forza assembleare presente, la Commissione Verifica Poteri dispone per l’ammissione di nuove persone eventualmente sopraggiunte.
3. Le operazioni descritte nei commi precedenti si ripetono, nel corso dell’assemblea, ogni qual volta il suo Presidente richieda l’aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione; in tali casi le operazioni di verifica poteri sono immediatamente sospese, e vengono riprese a votazione conclusa, affinché la forza assembleare presente non possa subire alterazioni nel corso della votazione stessa.
PARTE TERZA
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
TITOLO I
APERTURA DEI LAVORI
Art. 155
Presidenza provvisoria dell’Assemblea
1. La Presidenza provvisoria dell’Assemblea ha luogo dal momento in cui il Presidente della Commissione Verifica Poteri nell’orario stabilito per l’Assemblea stessa comunica la relativa "forza assembleare", come precisato dall'Art. 154 del presente regolamento, fino al momento in cui si insedia il Presidente dell’Assemblea, eletto dall’Assemblea medesima.
2. La Presidenza provvisoria dell’Assemblea Nazionale spetta al Presidente della Federazione o a chi, in caso di impedimento del Presidente stesso, spetta di sostituirlo secondo le norme dello Statuto.
3. La Presidenza provvisoria dell’Assemblea regionale o provinciale spetta rispettivamente al Presidente del Comitato regionale o provinciale o a chi, in caso di impedimento degli stessi Presidenti, spetta di sostituirli.
4. Il Presidente provvisorio dell’Assemblea, giunto l’orario stabilito per l’inizio della stessa, dopo il completamento delle operazioni di verifica poteri in corso, se dall’elenco ufficiale consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri risulta esser presente la "forza assembleare" necessaria ai sensi degli articoli 16, 59 e 60 dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
5. Il Presidente provvisorio sottopone all’assemblea costituita dai membri ammessi dalla Commissione Verifica Poteri gli eventuali casi controversi sull’ammissione di ulteriori membri o di rappresentanza in assemblea di ulteriori Società prima di qualunque altro adempimento, e li sottopone a votazione con esclusione di chi ha presentato la contestazione.
6. Esaurita la votazione dei casi controversi, in relazione alle decisioni dell’Assemblea, il Presidente provvisorio aggiorna eventualmente l’elenco dei membri ammessi e la "forza assembleare", dopo di che ammette i nuovi membri a prendere parte ai lavori assembleari.
7. Quando costituitasi l’Assemblea nella sua composizione definitiva, nel corso di eventuali successive operazioni di verifica dei poteri si presentino ulteriori casi di contestazione, il Presidente della Commissione Verifica Poteri li comunica senza indugio al Presidente dell’Assemblea, che sospende i lavori assembleari in corso ed invita l’Assemblea stessa a risolvere tali ulteriori casi nei modi già descritti.
8. Se vi è in corso una votazione i casi di cui al comma precedente non possono interrompere la votazione; essi saranno discussi dall’Assemblea appena il suo Presidente ha proclamato l’esito di detta votazione.
TITOLO II
COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELL’ASSEMBLEA
Art. 156
Elezione della Presidenza dell’Assemblea
1. Il Presidente provvisorio, appena il quorum richiesto per la validità della costituzione dell’Assemblea è stato raggiunto, pone in votazione il nominativo o i nominativi proposti per la presidenza, avendo cura, comunque, che i candidati alla presidenza siano regolarmente tesserati alla F.S.I. per l’anno in corso. In caso di un solo nominativo l’elezione può avvenire per acclamazione; altrimenti pone in votazione distintamente ciascun nominativo proposto. È eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Eletto il Presidente dell’Assemblea, questi assume immediatamente la presidenza della stessa.
3. Il Presidente dell’Assemblea indice poi la votazione, con le medesime procedure indicate nel primo comma, per l’elezione del Vice Presidente dell’Assemblea, il quale, insieme al Presidente ed al Segretario, costituisce l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Art. 157
Compiti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
1. Il Presidente dell’Assemblea ha il compio di dirigere i lavori dell’Assemblea stessa secondo le norme federali, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all’O.d.G., di fissare la durata massima ed il numero degli interventi, di accettare o meno mozioni di ordine e porle in discussione, determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, e convalidare tutti gli atti relativi all’Assemblea.
2. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea Nazionale vengono assunte d’ufficio dal Segretario Generale della F.S.I. o da un suo incaricato. Egli ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri Atti dell’Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima presso la sede della Federazione, ove rimarrà a disposizione degli Affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento. Nelle Assemblee Regionali e Provinciali le funzioni di Segretario vengono svolte dai rispettivi Segretari Regionali e Provinciali.
3. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d’impedimento momentaneo o definitivo.
Art. 158
La Commissione di Scrutinio
TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Art. 159
Illustrazione degli argomenti posti all’ordine del giorno
1. L’ordine del giorno dei lavori assembleari comprende l’indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.
2. Devono essere iscritti all’ordine del giorno a pena di nullità dell’atto di convocazione:
a) la discussione e approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria in corso di Assemblea Ordinaria;
b) l’elezione alle cariche federali nel caso di Assemblea Ordinaria indetta al termine di un ciclo olimpico o di Assemblea Straordinaria indetta nei casi previsti dall’Art. 16 dello Statuto.
3. Dopo la relazione tecnico-morale e finanziaria del Presidente, i punti posti all’O.d.G. dell’Assemblea debbono essere illustrati dai relatori addetti o, in loro mancanza, dal Presidente della Federazione.
Art. 160
Discussione degli argomenti
Art. 161
Votazioni
1. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti in Assemblea, fatta eccezione per le ipotesi previste dagli Artt. 59 e 60 dello Statuto federale.
2. I sistemi di votazione sono, nell’ordine: per acclamazione; per appello nominale; per scrutinio segreto; per alzata di mano e controprova. Prima di ciascuna votazione si procederà all'accertamento della forza assembleare come stabilito dall'Art. 154.
3. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all’unanimità.
4. Le elezioni alle cariche indicate all’Art. 15, comma 3 dello Statuto debbono avvenire per scrutinio segreto, nell’ordine stabilito dal citato Art. 15 e dagli Artt. 18 bis, 28, 35 e 41.
I candidati, rispettivamente nel numero di 7, 2 e 1, che avranno riportato il maggior numero di voti sono eletti Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il Candidato più anziano di età. Analogamente si procederà per l'elezione dei componenti dei Comitati Regionali e Provinciali, nelle rispettive Assemblee, in base al numero di Consiglieri previsti per ciascuna quota.
6. Per le elezioni del Presidente, dei due componenti effettivi e dei due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti di competenza F.S.I., si procederà come disposto dall'art. 18bis, punto 2, dello Statuto.
7. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell’Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell’Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate e allegate al verbale dell’Assemblea.
8. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
Art. 162
Il verbale di Assemblea
1. Il verbale dell’Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
PARTE QUARTA
ASSEMBLEE REGIONALI DEI GIOCATORI E DEGLI ISTRUTTORI
Art. 163
Assemblea regionale dei giocatori e delle giocatrici
per l'elezione dei delegati regionali dei giocatori
Art. 164
Assemblea regionale degli istruttori
per l'elezione dei delegati regionali degli istruttori
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 165
Comitati Regionali con meno di 10 affiliati
1. I Comitati Regionali preesistenti all'entrata in vigore dello Statuto federale, costituiti con un numero di società affiliate con diritto a voto inferiore a dieci, hanno un anno di tempo, così come previsto dall'Art. 62 dello Statuto, per raggiungere il suddetto minimo a decorrere dall'approvazione dello Statuto da parte degli organi competenti, approvazione avvenuta da parte del CONI con deliberazione della Giunta Esecutiva del 7 settembre 2000 n. 828.
2. I suddetti Comitati Regionali per poter beneficiare di tale proroga dovranno nel frattempo svolgere regolarmente le Assemblee Regionali e rispettare regolarmente tutti gli adempimenti di loro competenza prescritti dal presente Regolamento. Per i Comitati che non rispettassero tali obblighi, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, delibererà la loro immediata soppressione e la contestuale sostituzione con un Delegato Regionale.
Art. 166
Comitati Provinciali con meno di 10 affiliati
1. I Comitati Provinciali preesistenti all'entrata in vigore dello Statuto, costituiti con un numero di società affiliate con diritto a voto inferiore a dieci hanno un anno di tempo, così come previsto dall'Art. 62 dello Statuto, per raggiungere il suddetto minimo a decorrere dall'approvazione dello Statuto da parte degli organi competenti, da parte del CONI con deliberazione della Giunta Esecutiva del 7 settembre 2000 n. 828.
2. I suddetti Comitati Provinciali per poter beneficiare di tale proroga dovranno nel frattempo svolgere regolarmente le Assemblee provinciali e rispettare regolarmente tutti gli adempimenti di loro competenza prescritti dal presente Regolamento. Per i Comitati che non ottemperassero a tali obblighi, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione sentito il parere del Presidente Regionale competente, delibererà la loro immediata soppressione e la contestuale sostituzione con un Delegato Provinciale.
REGOLAMENTO APPROVATO
DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 9-10/12/2000.