FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

 

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

 

 

 

 

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

 

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Generalità

  1. Il presente Regolamento Organico contiene le norme di attuazione dello Statuto.

Art. 2

composizione della federazione scacchistica italiana

  1. La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) è costituita dall’insieme delle Società, Associazioni ed Organismi similari ad essa affiliati, di seguito denominati per brevità "Società" o "Affiliati".
  2. L’attività della F.S.I. è disciplinata dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.) e della European Chess Union (E.C.U.).

 

Art. 3

Organizzazione della F.S.I.

  1. La F.S.I. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi, di giustizia e di controllo indicati dallo Statuto.
  2. Gli Organi della F.S.I. sono:

    1. gli Organi federali centrali
    2. gli Organi federali periferici:

    1. gli Organi di Giustizia.

Art. 4

Eleggibilità

  1. Possono essere eletti a cariche federali solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'Art. 45 dello Statuto federale.

Art. 5

Candidature

  1. In tutte le Assemblee federali, centrali e periferiche i voti di preferenza espressi per chi non sia candidato non possono essere attribuiti.
  2. Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'Art. 45 dello Statuto federale e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura per iscritto.
  3. I componenti uscenti di qualsiasi Organo centrale e periferico sono in ogni caso tenuti a presentare formale candidatura all'organo preposto.
  4. Le procedure per la presentazione delle candidature sono illustrate nella parte del Regolamento Organico riguardante le Assemblee.

Art. 6

Documentazione dei requisiti d'eleggibilità

  1. Entro quindici giorni dall'elezione l'interessato deve depositare presso la Segreteria F.S.I. i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nel precedente Art. 4 per l'eleggibilità, o idonee dichiarazioni sostitutive.

Art. 7

Incompatibilità

  1. Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'Art. 46 dello Statuto federale.

Art. 8

Opzione

  1. L'eletto a più cariche federali o l'eletto ad una carica federale che sia in possesso di una qualifica che crea incompatibilità, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità e comunque entro e non oltre la data della prima riunione degli Organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse o rinunciare alla qualifica che crea incompatibilità e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.
  2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria federale.
  3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 9

Accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli Artt. 45 e 46 dello Statuto federale, è di competenza del Consiglio Federale.

  1. Il soggetto interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 10

Durata delle cariche

  1. I componenti degli Organi federali elettivi, centrali e periferici, durano in carica un quadriennio olimpico, così come i componenti degli Organi di giustizia, e possono essere rieletti.
  2. I Delegati, sia regionali che provinciali, durano in carica due anni. Essi possono essere riconfermati.
  3. Per i componenti delle Commissioni la durata viene stabilita dal Consiglio Federale, all'atto della nomina, nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti federali.

Art. 11

Decadenza

  1. Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:

  1. gli Organi federali elettivi, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, per mancata approvazione da parte dell'Assemblea della Relazione tecnico-morale e finanziaria;
  2. gli Organi federali elettivi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti, anche nell'ipotesi che le stesse si realizzino non contemporaneamente nell'arco di un quadriennio;
  3. le Commissioni ed i Delegati, con la decadenza degli Organi federali elettivi che li hanno nominati, con esclusione della Commissione Federale Atleti, elettiva, dei Delegati Regionali degli Atleti, dei Delegati Regionali degli Istruttori e dei membri della Commissione Arbitrale Federale, che sono elettivi.

  1. I singoli componenti degli Organi federali elettivi decadono:

  1. qualora, dopo la loro elezione, perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell'Art. 45 dello Statuto federale;
  2. quando restino assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento; tale disposizione non si applica ai Presidenti degli Organi federali.

  1. La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'Organo di appartenenza; avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Federale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
  2. Qualora le ripetute assenze di un componente nominato dal Consiglio Federale impediscano il normale funzionamento di una Commissione nazionale, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d'ufficio o su proposta del Presidente della Commissione di appartenenza. I componenti eletti vengono sostituiti in successione con il primo dei non eletti sempre che abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti.
  3. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'Organo o dell'organismo di appartenenza.

Art. 12

Separazione dei poteri

  1. Gli Organi di giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
  2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
  3. I componenti degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni.

Art. 13

Conflitti di competenza

  1. I conflitti di competenza fra gli Organi federali sono risolti dal Consiglio Federale.

Art. 14

Funzionamento degli Organi collegiali

  1. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
  2. Gli Organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno 4 volte all'anno e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
  3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
  4. Ad eccezione delle Assemblee, non sono ammesse deleghe.
  5. Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.

Art. 15

Principio della proroga

  1. La continuità dell'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.
  2. Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche, a norma dello Statuto federale e del presente regolamento.

Art. 16

Decentramento

  1. L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto federale e del presente Regolamento.

Art. 17

Attività sportiva

  1. Svolge attività sportiva, sia essa agonistica che amatoriale, ed in conseguenza acquisisce il diritto di voto previsto dall'Art. 18 dello Statuto federale, l'Affiliato che, in ciascuna delle stagioni sportive comprese nell'arco dei 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'assemblea, abbia partecipato a qualsiasi campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della F.S.I.
  2. La F.S.I. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli Affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento. Per acquisire il diritto di voto può essere sufficiente anche la sola partecipazione a gare e/o campionati indetti a livello provinciale ed iscritti nei calendari ufficiali della FSI.

TITOLO II

Affiliazione e Tesseramento

Capo I

Generalità

Art. 18

gli Affiliati

  1. Sono affiliati alla F.S.I. le società, costituite da non meno di dieci persone maggiorenni, che intendano praticare attività sportiva del gioco degli scacchi, sia essa agonistica che amatoriale, senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano accolte dal Consiglio Federale.
  2. Gli Affiliati di cui al precedente comma sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale della F.S.I., se delegato dal C.O.N.I., e devono essere retti da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna da sottoporre all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento.
  3. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonché i regolamenti interni e le loro modifiche.

  4. Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata i singoli statuti societari dovranno espressamente prevedere - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione - l'assenza di fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.
  5. L'affiliazione e il riconoscimento delle sezioni scacchistiche di altri organismi aventi finalità diverse è soggetto alle medesime condizioni.

 

 

Art. 19

Composizione delle Società

  1. Gli Affiliati che costituiscono la F.S.I. sono composti dai tesserati, dei quali la Federazione riconosce le seguenti categorie:

  1. giocatori: agonisti, ordinari e juniores;
  2. dirigenti sociali;
  3. istruttori;
  4. arbitri.

  1. I suddetti tesserati entrano a far parte della F.S.I. all'atto del tesseramento che è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione secondo le norme del presente Regolamento.

 

 

Art. 20

Diritti e doveri degli Affiliati

  1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.S.I., lo Statuto federale ed i regolamenti della F.S.I., nonché le deliberazioni e decisioni adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali. Gli Affiliati sono tenuti all'osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e di probità nei riguardi della F.S.I., degli altri Affiliati e dei Tesserati.
  2. In particolare devono:

  1. essere retti da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli statuti sociali e responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione;
  2. quando cessano, per qualsiasi causa, di far parte della Federazione, devono regolare ogni eventuale pendenza finanziaria verso la stessa e verso altre Società restando tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi di giustizia della Federazione;
  3. provvedere a che le tessere dei loro Dirigenti, giocatori, istruttori, arbitri, siano in regola con le norme di deliberazione federale;
  4. assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento dello loro funzioni;
  5. provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme e deliberazioni federali, delle somme dovute alla F.S.I. per qualsiasi causa;
  6. notificare, immediatamente, ai propri associati, le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi federali di giustizia e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione.

  1. Gli Affiliati hanno diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  2. di partecipare all'attività agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
  3. di organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;
  4. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.S.I.

 

 

Capo II

Affiliazione

Art. 21

Modalità di Affiliazione

  1. La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale e deve essere redatta su appositi moduli da richiedersi al Comitato o Delegato regionale territorialmente competente ovvero direttamente alla Segreteria federale.
  2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento dell’Affiliato e dei suoi tesserati alla clausola compromissoria di cui all'Art. 57 dello Statuto federale.
  3. La domanda di affiliazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

  1. copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nei quali si dichiari espressamente l'assenza del fine di lucro;
  2. dichiarazione del Presidente di accettazione, per l'affiliando e per i tesserati, dello Statuto federale, dei Regolamenti e delle disposizioni F.S.I.;
  3. verbale dell'Assemblea sociale da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo in carica, riportato sul modulo di affiliazione con l'indicazione per ciascun nominativo della carica ricoperta;
  4. richiesta nominativa di tesseramento per tutti i soci dell'affiliando;
  5. copia della ricevuta di versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento stabilite.

  1. L'anno sportivo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. L'affiliazione ha validità dalla data di riconoscimento sino al termine ultimo, stabilito dal successivo Art. 22, per il rinnovo dell'affiliazione, scaduto il quale la Società decade.

Art. 22

Riaffiliazione

  1. Gli Affiliati per ottenere il rinnovo dell'affiliazione dovranno, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno:

  1. aver inviato alla F.S.I. il modulo di riaffiliazione per l'anno in corso debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della Società;
  2. aver effettuato il pagamento della quote di riaffiliazione e di tesseramento degli iscritti;
  3. solamente nel caso in cui siano state apportate variazioni al testo dello statuto sociale o siano intervenute variazioni della composizione del Consiglio Direttivo, dovranno inviare nuovamente lo Statuto Sociale o il verbale di Assemblea nella quale sono state apportate le variazioni della composizione del Consiglio Direttivo;
  4. essere in regola con il pagamento federale.

  1. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 28 febbraio comporta quanto previsto dal successivo Art. 34.

Art. 23

Tasse di affiliazione e riaffiliazione

  1. Le tasse affiliazione e riaffiliazione sono fissate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 24

Accettazione delle domande di affiliazione o riaffiliazione

  1. L'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione è competenza del Consiglio Federale.
  2. Dell'avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria federale dà notizia sugli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato o Delegato regionale ed al Comitato o Delegato provinciale di competenza.
  3. In caso di accoglimento della domanda di prima affiliazione, previo riconoscimento ai fini sportivi della Società, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
  4. La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione è comunicata all'interessato con la relativa motivazione. Le eventuali somme versate verranno restituite all'interessato.

Art. 25

Rappresentanza sociale

  1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.S.I. spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso.
  2. Per le sezioni scacchistiche di altri organismi aventi finalità diverse la rappresentanza sociale nei confronti della F.S.I. può essere demandata per iscritto dal Presidente o dal Responsabile dell'organismo, avente finalità diverse, in modo permanente al Responsabile della sezione scacchistica, purché lo stesso risulti regolarmente tesserato alla F.S.I. per l'anno in corso.

Art. 26

Denominazione sociale

  1. Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione sociale, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
  2. La F.S.I. può non accettare domande di affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato nella stessa provincia.

Art. 27

Fusioni

  1. Le fusioni tra due o più Società debbono essere proposte per la ratifica, ai fini sportivi, entro il termine stabilito all'Art. 28. Alla domanda devono essere allegate, in copia, i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante.
  2. La fusione può essere ammessa solo tra Società in regola con i pagamenti verso la F.S.I. e deve aver luogo alla fine dell'anno agonistico.
  3. In caso di fusione per incorporazione, la Società incorporante assumerà interamente le obbligazioni di quella incorporata.
  4. In caso di fusione vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle Società interessate alla fusione.
  5. In caso di fusione per incorporazione, invece, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante
  6. I giocatori tesserati con le Società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova Società.

Art. 28

Comunicazione di tutte le variazioni

  1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni, variazioni dello Statuto sociale e variazioni nella composizione degli Organi sociali, l'Affiliato deve darne comunicazione alla F.S.I. entro trenta giorni.
  2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla F.S.I. entro trenta giorni.
  3. Per ogni modifica relativa ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere inviata alla F.S.I. copia dei verbali delle Assemblee che le hanno deliberate.

 

 

Capo III

Cessazione di appartenenza alla F.S.I. delle società

Art. 29

Generalità

  1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.S.I. nei seguenti casi:

  1. per recesso;
  2. per scioglimento volontario;
  3. per inattività agonistica assoluta durante un anno sportivo, fatti salvi i casi indicati al successivo Art. 32.
  4. per radiazione;
  5. per mancata riaffiliazione annuale;
  6. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale;

  1. La cessazione di appartenenza alla F.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 30

Recesso

  1. Gli Affiliati possono richiedere il recesso di appartenenza alla F.S.I. inviando richiesta scritta alla Segreteria della F.S.I.

Art. 31

Scioglimento volontario

  1. L'Affiliato che procede allo scioglimento della Società o Associazione deve comunicarlo tempestivamente alla Segreteria F.S.I. che procederà a formalizzare la cessazione di appartenenza alla F.S.I. stessa.

Art. 32

Inattività sportiva

  1. L'Affiliato che non partecipa per un intero anno sportivo federale ad alcuna attività sportiva nazionale o periferica perde automaticamente la qualifica di Affiliato e cesserà di appartenere alla F.S.I., fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.
  2. L'Affiliato che prevede una inattività sportiva assoluta per un anno può chiedere per iscritto al Consiglio Federale entro il 30 novembre dell'anno precedente di essere posto in posizione di aspettativa. L'aspettativa può essere concessa solo per un anno e quando concessa differisce all'anno successivo l'applicazione di quanto previsto al punto 1. L'aspettativa comporta comunque il pagamento della quota di affiliazione.
  3. L'Affiliato posto in posizione di aspettativa che non partecipa nell'anno successivo ad alcuna attività sportiva nazionale o periferica perde automaticamente la qualifica di Affiliato e cesserà di appartenere alla F.S.I.

 

Art. 33

Radiazione

  1. Gli affiliati possono essere radiati nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia.

Art. 34

Mancata riaffiliazione annuale

  1. L'affiliato che non avrà, entro il 28 febbraio di ogni anno, ottemperato alle disposizioni relative al precedente Art. 22 verrà sospeso da ogni attività federale. Qualora l'Affiliato stesso non ottemperasse alle suddette disposizioni entro il successivo 30 aprile, con contestuale versamento della maggiorazione della tassa di riaffiliazione stabilita dal Consiglio Federale, il rapporto associativo dell'Affiliato con la Federazione decadrà automaticamente. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivarrà a nuova affiliazione e di conseguenza sarà subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art. 35

Revoca dell'affiliazione

  1. L'Affiliato che, in qualsiasi momento, perde i requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione verrà sottoposto a revoca dell'affiliazione stessa da parte del Consiglio Federale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV

Tesseramento

Art. 36

Vincolo federale

  1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.S.I. in un rapporto giuridico-sportivo.
  2. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto federale ed i Regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli Affiliati di appartenenza.
  3. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto federale e dai Regolamenti, nonché di concorrere, se è in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
  4. Il tesserato ha l'obbligo di sottoscrivere espressamente, all'atto del tesseramento, l'autorizzazione ad essere sottoposto al controllo antidoping; la relativa documentazione sarà conservata negli archivi della Società e inviata alla FSI su richiesta di quest'ultima.

Art. 37

Tesserati

  1. I soggetti di cui all'Art. 11 dello Statuto federale entrano a far parte della F.S.I. dal momento del tesseramento.

  1. Sono previsti seguenti tipi di tesseramento:

  1. Giocatori e Soci di Affiliato: tessere Agonistica, Juniores, Ordinaria;
  2. Istruttori: tessere di Formatore, Istruttore Giovanile, Istruttore Elementare, Insegnate Elementare della Scuola Pubblica;
  3. Arbitri: tessere di Arbitro Internazionale, Arbitro F.I.D.E., Arbitro Nazionale, Arbitro Candidato Nazionale, Arbitro Regionale;
  4. Dirigenti: tessera di Dirigente

Non vi è incompatibilità tra la tessera di Giocatore e Socio di Affiliato e gli altri tipi di tessera.

Art. 38

Modalità di tesseramento

  1. La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione tramite l'Affiliato di appartenenza.
  2. Gli Affiliati debbono richiedere alla Segreteria della F.S.I. le tessere occorrenti per i propri soci, suddivise nelle varie categorie di tesseramento, e devono versare per ciascuna categoria di tessera la rispettiva quota annuale stabilita dal Consiglio Federale. L'importo totale di ciascuna richiesta di tesseramento deve essere versato sul c/c postale della F.S.I. Copia delle ricevuta di versamento deve essere allegata alla richiesta.
  3. L'Affiliato deve indicare per ciascun nominativo, sugli appositi moduli previsti per il tesseramento, i seguenti dati:

  1. cognome e nome;
  2. data di nascita;
  3. indirizzo completo;
  4. categoria tecnica o qualifica di appartenenza.

  1. Il socio è tenuto a fornire all'Affiliato di appartenenza i dati anagrafici occorrenti per la compilazione della richiesta di tesseramento. Deve altresì depositare presso l'Affiliato, quando prescritto, valida certificazione medica.
  2. A ricezione della richiesta di tesseramento, la Segreteria F.S.I. dispone per la compilazione delle tessere richieste e provvede ad inoltrarle all'Affiliato richiedente.
  3. Gli Istruttori e gli Arbitri, qualora non siano soci di affiliati , vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali. I dirigenti federali centrali e periferici all'atto dell'elezione o della nomina.

Art. 39

Diritti dei tesserati

  1. I diritti dei tesserati sono quelli stabiliti al punto 2 dell'Art. 12 dello Statuto federale.

Art. 40

Validità delle tessere federali

  1. Le tessere sono valide dalla data del rilascio fino al successivo 31 dicembre.

  1. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno, salvo quanto previsto dall’Art. 60, sempre che la Società richiedente sia regolarmente affiliata e abbia già provveduto a rinnovare l'affiliazione per l'anno in corso.

Art. 41

Partecipazione all'attività sportiva

  1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera prescritta per quel tipo di gara (agonistica, juniores o ordinaria) all'Arbitro preposto.
  2. Chi non è in grado di esibire la tessera prescritta, pur essendone in possesso, o chi pur avendo dato già corso al tesseramento non è ancora entrato in possesso della tessera, per partecipare ad una competizione deve presentare all'Arbitro preposto:

  1. dichiarazione scritta rilasciata dalla Società di appartenenza in cui si attesta l'avvenuto tesseramento del giocatore, precisando dati anagrafici del giocatore, sua categoria tecnica ed il tipo di tessera posseduta dallo stesso o già richiesta;
  2. dichiarazione scritta del giocatore stesso con la quale egli attesta di essere in possesso della tessera o di averla già richiesta, precisando il tipo di tessera, la Società di appartenenza, i suoi dati anagrafici e la categoria di appartenenza.

L'Arbitro, dopo aver valutato la correttezza della dichiarazione presentata, può ammettere il giocatore a partecipare, sub judice, alla competizione, sino all'accertamento delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b)..

  1. I diritti di ammissione ai Campionati Italiani ed alle varie competizioni indette, riconosciute e omologate dalla F.S.I. sono stabiliti dai Regolamenti federali.
  2. Nelle competizioni a carattere internazionale possono partecipare i tesserati di Federazioni estere facenti parte della F.I.D.E..

Art. 42

Tesserato di più Affiliati

  1. Ogni persona può avere il tesseramento in favore di un solo Affiliato.
  2. Nel caso di doppio tesseramento agonistico ha validità quello cronologicamente anteriore. In tale caso, sia il Tesserato sia gli Affiliati interessati, qualora questi ultimi ne siano a conoscenza, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 43

Persone cui è inibito il tesseramento

  1. Gli Affiliati non possono tesserare persone private dei diritti civili secondo le norme vigenti.
  2. L'inosservanza della norma di cui sopra integra l'illecito disciplinare.

 

 

 

Capo V

Tessere

Art. 44

tipi di tessere

  1. I tipi delle tessere federali sono quelli indicati al punto 1 dell'Art. 45.
  2. Il costo di ciascun tipo di tessera viene annualmente stabilito dal Consiglio Federale.
  3. Art. 45

    tessere giocatori e soci dell'affiliato

    1. Le tessere Giocatori e Soci di Affiliato sono dei seguenti tipi:

    a) AGONISTICA: rilasciata dalla Federazione tramite l'Affiliato ai giocatori di età superiore ai 16 anni delle Categorie Nazionali o superiori, nonché ai giocatori di categoria inferiore di età superiore ai 16 anni quando intendono partecipare a gare federali valide per le promozioni alle Categorie Nazionali;

    b) JUNIORES: rilasciata, tramite l'Affiliato, ai giovani di almeno 6 anni sino ai 16 anni d'età. La tessera Juniores abilita a partecipare ai Campionati Italiani Giovanili, alle gare sociali nonché alle gare federali valide per le promozioni alle Categorie Nazionali e superiori.

    c) ORDINARIA: rilasciata a tutti gli altri soci dell'Affiliato.

  4. L'Affiliato richiederà la tessera agonistica o juniores o ordinaria per i giocatori minorenni solamente dietro nullaosta scritto rilasciato dalla persona che esercita la patria potestà, o di chi ne fa le veci.
  5. Per i giocatori in possesso di titolo internazionale riconosciuto dalla FIDE (Maestro FIDE, Maestro Internazionale, Grande Maestro, maschile e femminile) la tessera agonistica può essere consegnata solo previo deposito presso l'Affiliato del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per la disciplina degli scacchi come stabilito dalla vigente normativa. Tale adempimento è previsto anche per i giocatori privi di titolo internazionale riconosciuto dalla FIDE allorquando sono ammessi a partecipare alla Finale del Campionato Nazionale Assoluto e/o alle Finali della Serie A/1 del Campionato Nazionale a Squadre, mentre negli altri casi la tessera sarà consegnata dall'Affiliato in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di certificazioni di idoneità sanitaria.

Art. 46

tessere istruttori

  1. Le tessere Istruttori sono le seguenti, in dipendenza della qualifica conseguita in base all’apposito Regolamento federale:

  1. Formatore
  2. Istruttore Giovanile;
  3. Istruttore Elementare;
  4. Insegnante Elementare della Scuola Pubblica.

  1. Per ciascuna qualifica la tessera è rilasciata dalla Federazione, tramite l'Affiliato, agli Istruttori che hanno conseguito le predette qualifiche con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Federale.
  2. Gli Istruttori, qualora non siano soci di Affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nella rispettiva qualifica.

Art. 47

tessere arbitri

  1. Le tessere Arbitri sono le seguenti, in dipendenza della qualifica conseguita in base all’apposito Regolamento federale:

  1. Arbitro Internazionale
  2. Arbitro F.I.D.E.
  3. Arbitro Nazionale
  4. Candidato Arbitro Nazionale
  5. Arbitro Regionale

  1. Per ciascuna qualifica la tessera è rilasciata dalla Federazione, tramite l'Affiliato, agli Arbitri che hanno conseguito le predette qualifiche con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Federale.
  2. Gli Arbitri, qualora non siano soci di Affiliati, vengono tesserati, come previsto dall’Art. 11, comma 4 dello Statuto federale, a seguito di inquadramento nella qualifica di appartenenza.

Art. 48

tessera dirigente

  1. La F.S.I. provvede a rilasciare obbligatoriamente la tessera di Dirigente al Presidente dell’Affiliato indicato nel modulo di affiliazione e riaffiliazione.
  2. Il possesso della tessera Dirigente valida per l’anno in corso è obbligatorio per tutte le funzioni rappresentative. I Presidenti degli Affiliati potranno richiedere tessere di Dirigente per altri soggetti che debbano svolgere funzioni rappresentative. La quota da versare per detta tessera è pari a quella stabilita per la tessera agonistica.

Art. 49

duplicati

  1. Qualora, per una qualsiasi causa, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
  2. Il duplicato deve essere richiesto alla F.S.I. versando la tassa prevista.

Art. 50

giocatori non regolarmente tesserati

  1. La Società di appartenenza dei giocatori che parteciperanno a gare di qualsiasi livello, senza aver espletato le formalità per il tesseramento o che rilasceranno liberatorie false, sarà deferita agli Organi di giustizia per i provvedimenti del caso, unitamente ai giocatori interessati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo VI

Settori dei Tesserati

Art. 51

suddivisione secondo l’età dei giocatori

  1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:

  1. Juniores 10, sono coloro che hanno compiuto 8 anni ma non ancora 11;
  2. Juniores 12, sono coloro che hanno compiuto 11 anni ma non ancora 13;
  3. Juniores 14, sono coloro che hanno compiuto 13 anni ma non ancora 15;
  4. Juniores 16, sono coloro che hanno compiuto 15 anni ma non ancora 17;
  5. Juniores 20, sono coloro che non hanno ancora compiuto 21 anni;
  6. Ordinari, sono coloro che hanno compiuto 21 anni;
  7. Seniores Over 60, sono coloro che hanno compiuto 60 anni.

Art. 52

computo dell’età

  1. Per tutti i settori il computo dell’età viene riferito al giorno antecedente alla data di svolgimento della competizione o alla data di entrata in vigore di una graduatoria nazionale suddivisa per fasce d’età, fatto salvo quanto eventualmente diversamente disposto dai Regolamenti federali ed internazionali in materia di campionati e competizioni giovanili nazionali e/o internazionali.

Art. 53

suddivisione delle competizioni

  1. I campionati e le competizioni, nonché le graduatorie nazionali di giocatori sono suddivise in:

  1. assolute (o miste);
  2. femminili;
  3. giovanili assolute (o miste);
  4. giovanili femminili;
  5. seniores.

  1. Una giocatrice può partecipare alle competizioni assolute.
  2. Un giocatore di sesso maschile non può partecipare alle competizioni femminili.
  3. I tesserati Juniores possono partecipare sia ai campionati ed alle competizioni loro riservate, secondo la fascia d’età di appartenenza, che, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti punti 2 e 3, ai campionati ed alle competizioni assolute e/o femminili.
  4. Al Campionato Seniores possono partecipare soltanto i tesserati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

 

Capo VII

Classificazione dei Tesserati agonisti

Art. 54

classificazioni tecniche

  1. I tesserati agonisti, in rapporto al valore tecnico espresso nelle competizioni cui hanno preso parte e secondo quanto previsto dai Regolamenti tecnici della F.S.I. ed internazionali della F.I.D.E., possono essere classificati nelle seguenti categorie:

  1. internazionali: Grande Maestro, Maestro Internazionale, Maestro F.I.D.E.;
  2. magistrali: Maestro, Candidato Maestro;
  3. nazionali: Prima Categoria Nazionale, Seconda Categoria Nazionale, Terza Categoria Nazionale;
  4. sociali: Prima Categoria Sociale, Seconda Categoria Sociale.

  1. Ai tesserati agonisti appartenenti alle categorie internazionali, magistrali e nazionali viene inoltre assegnato un punteggio di merito, periodicamente aggiornato in base ai risultati conseguiti nelle competizioni, denominato Elo-Italia.
  2. I tesserati agonisti delle categorie Juniores possono, inoltre, essere classificati nell’ambito del settore specifico.
  3. Ai tesserati agonisti appartenenti alle categorie internazionali, magistrali e nazionali che partecipano alle competizioni internazionali riconosciute dalla F.I.D.E. viene inoltre assegnato dalla medesima F.I.D.E. un punteggio di merito, periodicamente aggiornato in base ai risultati conseguiti nelle competizioni internazionali, denominato Elo-F.I.D.E.. La F.S.I. riconosce il punteggio di merito denominato Elo-F.I.D.E..

Art. 55

Non classificati

  1. I non classificati sono quei tesserati che non hanno ancora svolto attività agonistica o che non hanno ancora raggiunto un valore tecnico tale da consentire il loro inserimento nelle categorie tecniche di cui al punto 1 del precedente articolo.

 

 

 

 

 

 

Capo VIII

TRASFERIMENTI

Art. 56

Generalità

  1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati in possesso di Tessera Agonistica.

Art. 57

Vincolo e modalità di trasferimento

  1. Ogni tesserato è libero di svolgere attività agonistica per altro Affiliato nell’annata agonistica successiva, purché ne dia avviso scritto all’Affiliato di appartenenza entro il 30 novembre dell’anno in corso.

Art. 58

Limitazione ai trasferimenti in corso d’anno

  1. Il giocatore che ha rappresentato un Affiliato in un qualsiasi Campionato Nazionale a squadre, non può ottenere la tessera agonistica per altro Affiliato se non dopo la conclusione del Campionato.

Art. 59

Trasferimento in corso d’anno

  1. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo, il tesserato che nel corso dell’anno intende svolgere attività agonistica per altro affiliato deve ottenere il nullaosta dell’Affiliato di appartenenza.
  2. Il nullaosta di cui al punto 1 deve essere allegato alla richiesta di tesseramento agonistico di quel Tesserato da parte del nuovo affiliato di appartenenza, che dovrà corrispondere nuovamente la quota di tesseramento alla F.S.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IX

Cessazione di appartenenza alla F.S.I. dei tesserati

Art. 60

cessazione di appartenenza

1. I Tesserati cessano di far parte della F.S.I. nei seguenti casi:

  1. per dimissioni volontarie;
  2. per mancato rinnovo del tesseramento entro il 30 novembre dell'anno in corso;
  3. per radiazione;
  4. per ritiro della tessera nel caso di sospensione o inibizione superiore ad un anno disposta dagli Organi di Giustizia della F.S.I.;
  5. per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  6. nei casi previsti dall'Art. 10 dello Statuto federale.

  1. La cessazione di appartenenza alla F.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I

ORGANI CENTRALI

Art. 61

Generalità

  1. Gli Organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto federale e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
  2. In conformità con le previsioni statutarie, sono Organi centrali della Federazione:

  1. l'Assemblea Nazionale;
  2. il Presidente della Federazione;
  3. il Consiglio Federale;
  4. il Consiglio di Presidenza;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 62

Norme generali

  1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione ed ha i poteri che le sono attribuiti dall'Art. 16 dello Statuto federale.
  2. L'Assemblea Nazionale è costituita dai rappresentanti degli Affiliati, dai delegati regionali dei Giocatori e dei delegati regionali degli Istruttori, con la partecipazione degli aventi diritto ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto federale.
  3. L'attività ed il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dalle norme statutarie e dal presente Regolamento, con l'ordinamento giuridico vigente.
  4. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

 

 

Art. 63

Indizione e pubblicità

  1. L'Assemblea Nazionale è indetta con deliberazione del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data , la sede e l'ordine del giorno.
  2. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali e la comunicazione agli organi di informazione.

Art. 64

Convocazione e svolgimento dell'Assemblea Nazionale

  1. Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono illustrate, secondo le previsioni statutarie, nella parte di questo Regolamento dedicata alle Assemblee.

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

PRESIDENTE FEDERALE

Art. 65

Norme generali

  1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, come previsto dallo Statuto federale.

Art. 66

Attribuzioni e compiti

  1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'Art. 20 dello Statuto federale ed ha la legale rappresentanza della F.S.I.
  2. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo degli scacchi in campo nazionale ed internazionale;
  3. Il Presidente della Federazione, in caso di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla F.S.I., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva.

 

Art. 67

Assenza o temporaneo impedimento

  1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vicepresidente di sede.

Art. 68

Impedimento definitivo o dimissioni

  1. Per i casi di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente valgono le norme previste dagli Artt. 20 e 24 dello Statuto federale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV

CONSIGLIO FEDERALE

Art. 69

Composizione ed elezione

  1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione.
  2. È composto dal Presidente della Federazione e da 10 (dieci) Consiglieri, di cui due con funzione di Vicepresidenti.
  3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, con votazioni separate, successive a quelle del Presidente della Federazione, del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti secondo le previsioni dell'Art. 18.bis dello Statuto:

  1. Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salve le ipotesi degli articoli seguenti.

Art. 70

Non accettazione della carica e dimissioni di uno o più Consiglieri

  1. Nel caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimane egualmente in funzione, permanendo in carica almeno la metà dei Consiglieri.
  2. Il Consigliere che risulti assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Consiglio Federale è considerato dimissionario.
  3. Quando il numero dei Consiglieri mancanti per qualsiasi motivo sia in numero inferiore alla maggioranza, il Consiglio Federale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni, nelle rispettive quote, con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
  4. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi si applica quanto stabilito ai punti 9 e 10 dell'Art. 24 dello Statuto federale.

Art. 71

Decadenza del Consiglio Federale

  1. I casi di decadenza del Consiglio Federale e la relativa disciplina sono previsti dall'Art. 24 dello Statuto federale.

Art. 72

Opzioni

  1. In caso di elezione di un Consigliere federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

Art. 73

Riunioni e modalità di convocazione

  1. Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi componenti.
  2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data fissata. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e con un preavviso inferiore a quanto previsto in precedenza.
  3. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. Il Presidente Onorario della Federazione partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.

Art. 74

Funzionamento

  1. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun Organo collegiale.
  2. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente di sede, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.S.I.
  3. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non intenda proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.
  4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
  5. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.

Art. 75

Segretario del Consiglio Federale

  1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario della Federazione, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
  2. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria Federale.
  3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dallo stesso Segretario.
  4. Il verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Art. 76

Pubblicità delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli Affiliati e quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate negli Atti ufficiali e mediante affissione nell'Albo federale.
  2. È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non pubblicate negli Atti ufficiali.

Art. 77

Attribuzioni del Consiglio Federale

  1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'Art. 23 dello Statuto federale.
  2. Esercita il controllo di legittimità sugli atti degli Organi centrali e periferici, ad eccezione di quelli degli Organi di giustizia e di controllo.
  3. Esercita il potere di intervento in caso di mancato o irregolare funzionamento degli Organi centrali e periferici, al fine di ripristinare la normale attività.
  4. Dirime i conflitti di competenza fra Organi federali.
  5. Stabilisce i criteri per l'erogazione di contributi agli Affiliati.

 

 

 

 

 

 

 

Capo V

VICEPRESIDENTI

Art. 78

Elezione dei Vicepresidenti

  1. Nella riunione di insediamento il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, due Vicepresidenti che, oltre ad esercitare le normali funzioni consiliari, coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.
  2. Ad uno dei due Vicepresidenti viene attribuita, al momento della elezione, la qualifica di Vicepresidente di sede.
  3. Il Vicepresidente di sede deve sostituire il Presidente della Federazione in ogni sua attribuzione in caso di sua precaria assenza o temporaneo impedimento.

 

Art. 79

Attribuzioni dei Vicepresidenti

  1. Il Vicepresidente di sede esercita i suoi poteri di supplenza a norma dello Statuto federale e del presente Regolamento. In caso di impedimento viene a sua volta sostituito in tale funzione dall'altro Vicepresidente.
  2. I Vicepresidenti fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
  3. Ai Vicepresidenti possono essere affidati speciali incarichi dal Presidente e dal Consiglio Federale.
  4. I Vicepresidenti durano in carica per tutto il quadriennio olimpico e non possono essere revocati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo VI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 80

Elezione e composizione

  1. Nella riunione di insediamento, o all'occorrenza, in quella immediatamente successiva, il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti eletti in quota Giocatori, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, un Consigliere che, unitamente al Presidente, ai due Vicepresidenti della Federazione e al Consigliere eletto in quota Istruttori , formano il Consiglio di Presidenza.
  2. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza sono svolte dal Segretario della Federazione che può delegare, in sua vece, altro funzionario.

Art. 81

Attribuzioni e deliberazioni

  1. Il Consiglio di Presidenza ha competenza a deliberare in merito alle materie indicate nell'Art. 25 dello Statuto ed a decidere su questioni di carattere particolarmente urgente incompatibili, per la loro natura, con i tempi indispensabili per la convocazione del Consiglio Federale.
  2. Per la validità delle deliberazioni, da assumere a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente di sede. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  3. In ogni caso, tutte le deliberazioni d'urgenza del Consiglio di Presidenza sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte di uno dei componenti, delle ragioni del provvedimento e dell'urgenza che ha impedito di procedere all'ordinaria convocazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 82

Composizione, elezione e nomina

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea F.S.I., e da un membro effettivo ed uno supplente nominati dal C.O.N.I..
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
  3. I componenti effettivi e supplenti di provenienza dalla F.S.I. sono eletti dall'Assemblea Nazionale in base ai requisiti e secondo le procedure previste dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.
  4. L'elezione dei componenti è disciplinata dall’Art.161.
  5. I membri supplenti intervengono alle riunioni in caso di assenza dei membri effettivi, i quali sono obbligati, in ragione di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza dalla riunione.
  6. La decadenza per qualsiasi motivo del Presidente Federale o del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.
  7. La carica di Revisore dei Conti nazionale è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art. 83

Cessazione dalla carica

  1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di singoli Revisori effettivi, le relative sostituzioni sono disciplinate dall'Art. 30 dello Statuto federale.

Art. 84

Funzionamento

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale della riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
  2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti federali su formale invito della Segreteria della Federazione.

 

Art. 85

Attribuzioni e compiti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

  1. esercitare il controllo amministrativo su tutta la gestione federale centrale e periferica;
  2. accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
  3. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà;
  4. redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione al bilancio stesso;
  5. approvare la relazione che correda la parte finanziaria della Relazione tecnico-morale finanziaria da sottoporre all'Assemblea Nazionale.
  6. Vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

  1. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.S.I., previa comunicazione al Presidente della Federazione. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
  2. Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

COMMISSIONI E CONFERENZE NAZIONALI

Capo I

Commissioni

Art. 86

Generalità

  1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio Federale può nominare Commissioni con funzioni tecniche, organizzative e consultive, nominandone Presidenti, o Coordinatori, e componenti e fissandone compiti e funzioni.

Art. 87

Requisiti, incompatibilità e durata in carica di componenti di Commissioni

  1. Possono essere nominati componenti di Commissioni solo i tesserati della Federazione che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e che non siano stati assoggettati dal C.O.N.I. o da qualsiasi Federazione sportiva a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
  2. I componenti delle Commissioni durano in carica due anni, se non altrimenti stabilito dal Consiglio Federale o dai Regolamenti che le disciplinano, e possono essere riconfermati.
  3. La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza dei componenti delle Commissioni, fatti salvi i componenti della Commissione Federale Atleti, che è elettiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Commissioni nazionali

Art. 88

Commissioni nazionali

  1. Le Commissioni nazionali sono composte di tesserati con particolare competenza nei singoli settori.
  2. Sono previste le seguenti Commissioni Nazionali:

  1. Commissione Organizzazione Periferica;
  2. Commissione Calendario Nazionale;
  3. Commissione Tecnica;
  4. Commissione Campionato Italiano a Squadre;
  5. Commissione Attività Giovanile e Scuola;
  6. Commissione Didattica;
  7. Commissione Arbitrale Federale
  8. Commissione Fair Play.

  1. Il Consiglio Federale può abrogare o istituire nuove Commissioni con compiti da stabilire, con particolare riguardo ai settori tecnico e promozionale.
  2. Sono altresì previste, su specifica indicazione del C.O.N.I., le seguenti Commissioni:

  1. Commissione Federale Atleti;
  2. Commissione Federale del Controllo Antidoping.

Art. 89

Commissione Organizzazione Periferica

  1. La Commissione è composta da un Coordinatore e da tre componenti (uno per il Nord-Italia, uno per il Centro-Italia ed uno per il Sud-Italia e le Isole), nominati dal Consiglio Federale che li sceglie possibilmente fra i Consiglieri, resta in carica per due anni ed è riconfermabile.
  2. La Commissione ha il compito di favorire un costante colloquio ed i più proficui rapporti tra la struttura centrale della F.S.I., gli Organi periferici e le Società, nonché di proporre al Consiglio Federale gli interventi ritenuti più idonei per raggiungere sia tali finalità, sia il miglior sviluppo locale della disciplina. Ha altresì il compito, se espressamente richiesta, di formulare pareri sulle proposte di concessione di contributi straordinari alle Società ed agli Organi periferici.

Art. 90

Commissione calendario nazionale

  1. La Commissione è composta da un Coordinatore e da due componenti, nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per due anni ed è riconfermabile.
  2. La Commissione ha competenza in materia di concessione delle autorizzazioni preventive alle competizioni valide per le promozioni alle Categorie Nazionali e/o all'aggiornamento del punteggio di merito per il loro inserimento nei Calendari ufficiali della F.S.I.
  3. La commissione ha altresì il compito di compilare il Calendario Nazionale della F.S.I. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 91

Commissione Tecnica

  1. La Commissione è composta da un Presidente e da cinque componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per due anni ed è riconfermabile.
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche ai regolamenti tecnici federali, agendo in ciò sia di propria iniziativa, sia su suggerimento o indicazione di altri organi o organismi della Federazione;
  2. provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio Federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre a deliberazione del Consiglio Federale e, successivamente, all'approvazione del C.O.N.I., da pubblicare negli Atti ufficiali;
  3. rispondere alle richieste di parere in materia tecnica e regolamentare;
  4. suggerire interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione;
  5. fornire indicazioni al Consiglio Federale sull'andamento annuale dell'attività agonistica federale.

Art. 92

Commissione campionato italiano a squadre

  1. La Commissione è composta da un Presidente e da cinque componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per due anni ed è riconfermabile.
  2. La Commissione ha funzioni di organizzazione e di programmazione del Campionato Italiano a Squadre. Ha inoltre il compito di fornire alla Commissione Tecnica tutti gli elementi utili per la formulazione di eventuali proposte di modifiche regolamentari riguardanti il Campionato da sottoporre al Consiglio Federale.

Art. 93

Commissione giovanile e scuola

  1. La Commissione è composta da un Presidente e da otto componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per due anni ed è riconfermabile.
  2. La Commissione ha funzione di organizzazione e di programmazione dell'attività giovanile nel suo complesso ed in particolare delle seguenti iniziative:

  1. Campionati Giovanili sino a 16 anni per fasce d'età;
  2. Campionato Giovanile Assoluto fino a 20 anni;
  3. Giochi Sportivi Studenteschi e Giochi Scolastici per le Scuole Elementari;
  4. Informazione ed assistenza agli Organi periferici per l'effettuazione delle fasi locali dei predetti Campionati;
  5. Centri di Avviamento allo Sport per gli Scacchi;
  6. Informazione ed assistenza agli Organi periferici per la migliore diffusione e riuscita dei Progetti e Protocolli, sia sottoscritti dalla FSI che promossi dal C.O.N.I. e dal Ministero della Pubblica Istruzione, rivolti all'inserimento ed alla pratica degli scacchi nella Scuola;
  7. Informazione ed assistenza agli Organi periferici per la divulgazione di programmi di base per l'insegnamento elementare degli scacchi nella Scuola e per l'organizzazione di corsi per i docenti della Scuola;
  8. altre competizioni ed iniziative in campo giovanile;
  9. valutazione tecnico-organizzativa dell'andamento delle succitate iniziative ed eventuale elaborazione di proposte alla Commissione Tecnica per modifiche dei Regolamenti relativi ai Campionati Giovanili.

  1. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, nei termini stabiliti, il programma di attività e le previsioni di spesa relative a ciascuna delle iniziative sopra riportate, per la prescritta approvazione da parte del medesimo, nonché annualmente una relazione sul lavoro effettuato.

Art. 94

Commissione didattica

  1. La Commissione è composta da un Presidente e da tre componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per due anni ed è riconfermabile.

  1. La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento Istruttori, Insegnamento e Scuola.

Art. 95

Commissione fair play

  1. La Commissione è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale, resta in carica per due anni ed è riconfermabile.
  2. La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento Fair Play.

 

 

Art. 96

Commissione Arbitrale federale

  1. La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Consiglio Federale, e quattro componenti eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea nazionale degli arbitri aventi diritto a voto, e resta in carica per l'intero quadriennio olimpico.
  2. Le modalità di funzionamento ed i compiti della Commissione, nonché le modalità di elezione dei componenti, sono quelli previsti dal Regolamento Arbitrale.

Art. 97

Commissione federale atleti

  1. La Commissione è composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da cinque componenti eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea nazionale degli atleti aventi diritto a voto, e resta in carica per l'intero quadriennio olimpico.
  2. Le modalità di elezione, di funzionamento ed i compiti della Commissione sono quelli previsti dal Regolamento Federale Atleti.

Art. 98

Commissione federale del controllo antidoping

  1. La Commissione è composta da un Presidente, da due componenti e da un Segretario senza diritto di voto nominati dal Consiglio Federale. La Commissione resta in carica per l'intero quadriennio olimpico.
  2. La Commissione ha i compiti previsti dal Regolamento Federale Antidoping.

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

CONFERENZE NAZIONALI

Art. 99

Conferenze nazionali

  1. Come previsto dall'Art. 15, comme 2, La Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, di organismi consultivi, denominati Conferenze Nazionali, con il fine di:

  1. Le Conferenze Nazionali debbono essere convocate almeno una volta all'anno dall'organo o organismo a ciò preposto.
  2. Le Conferenze Nazionali sono le seguenti:

 

 

Art. 100

Conferenza nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali

  1. La Conferenza è indetta almeno una volta l'anno dal Consiglio Federale, che stabilisce data, località e ordine del giorno dei lavori, e convocata dal Presidente federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data fissata agli aventi diritto.
  2. Hanno diritto a partecipare alla Conferenza tutti i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati Regionali. I Presidenti dei Comitati Regionali, in caso di loro comprovata impossibilità ad intervenire, possono delegare un componente del Comitato Regionale.
  3. In dipendenza dell'ordine del giorno dei lavori il Consiglio Federale può invitare ad intervenire alla Conferenza sia Presidenti o Coordinatori di Commissioni, sia altri Tesserati. Sono altresì invitati a partecipare alla Conferenza i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. La Conferenza rappresenta un importante momento di informazione e di raccordo tra la gestione nazionale e quella periferica della Federazione ed ha, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. confrontare le diverse esperienze locali;
  2. uniformare metodi e criteri di gestione;
  3. recepire indicazioni univoche;
  4. suggerire indicazioni per la conduzione federale.

Art. 100 bis

Conferenze dei giocatori delle nazionali

  1. Il Presidente Federale convoca almeno una volta l'anno, d'intesa con il Consiglio Federale, i Giocatori tesserati FSI, maschili e femminili, che negli ultimi otto anni antecedenti l'Assemblea elettiva della legislatura hanno rappresentato l'Italia nelle seguenti competizioni a squadre o individuali:

ed inoltre, a prescindere dal termine prima indicato, i tesserati FSI in possesso del seguenti titoli internazionali riconosciuti dalla FIDE:

  1. Partecipano di diritto alla Conferenza i Consiglieri Federali eletti in quota Giocatori e i Componenti della Direzione Agonistica;
  2. La Conferenza assolve il compito di:

  1. svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
  2. segnalare al Consiglio federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni in ordine all'attività agonistica sia di base che di alto livello.

Art. 100 ter

Conferenze degli istruttori

  1. Il Presidente Federale convoca almeno una volta l'anno, d'intesa con il Consiglio Federale, gli Istruttori tesserati FSI, maschili e femminili, in attività, in possesso delle seguenti qualifiche:

  1. Partecipano di diritto alla Conferenza il Consigliere Federale eletto in quota Istruttori, l'Allenatore delle Squadre Nazionali e l'Allenatore dei Giovani di interesse nazionale;
  2. La Conferenza assolve il compito di:

  1. svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
  2. segnalare al Consiglio federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni in ordine all'attività di insegnamento e di allenamento sia di base che di alto livello.

Art. 100 quater

Conferenza degli arbitri

  1. La Conferenza degli Arbitri è indetta dalla Commissione Arbitrale Federale ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Commissione Arbitrale Federale con le modalità stabilite dal Regolamento Arbitrale.
  2. La Conferenza degli Arbitri è presieduta dal Presidente della Commissione Arbitrale Federale ed è composta:

  1. dagli Arbitri Internazionali , FIDE, Nazionali e Candidati Nazionali;
  2. dai Fiduciari Regionali degli Arbitri;
  3. da eventuali esperti invitati dalla Commissione Arbitrale Federale.

E' invitato ad assistere ai lavori il Presidente della FSI. Possono intervenire alla Conferenza gli Arbitri regionali, gli Arbitri in aspettativa e gli organi della FSI.

  1. La Conferenza assolve il compito di:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

SETTORI DI ATTIVITÀ E DIREZIONE AGONISTICA

Capo I

Settori di attività

Art. 101

Generalità

  1. Il Consiglio Federale, per la migliore conduzione della Federazione, può suddividere l'attività, in particolare quella tecnica e promozionale, in specifici Settori, specificando per ciascuno di essi le rispettive sfere di attività.
  2. Il Consiglio Federale può designare, quale responsabile dell'andamento di un determinato Settore di attività, una Commissione o un Incaricato che può essere un Consigliere federale, un Tesserato o, eventualmente, per specifici incarichi di natura tecnica, un tecnico esterno con specifiche competenze.
  3. Sono previsti i seguenti Settori di attività;

  1. Settore Attività Agonistica;
  2. Settore Giovanile;
  3. Settore Femminile;
  4. Settore Seniores;
  5. Settore Arbitrale.

  1. Il Consiglio Federale può abrogare o istituire nuovi Settori con attribuzioni da stabilire.

Art. 102

Settore attività agonistica

  1. Il Settore Attività Agonistica, posto sotto la diretta supervisione del Presidente federale, è affidato alla responsabilità della Direzione Agonistica, prevista dall'Art. 31 dello Statuto federale, che ha competenza, nel rispetto dei Regolamenti tecnici vigenti, in materia di:

  1. preparazione ed allenamento dei probabili componenti delle squadre nazionali, assolute e femminili, partecipanti alle Olimpiadi, Campionati Europei ed altre competizioni internazionali a squadre;
  2. allenamento dei designati, assoluti e femminili, a partecipare alle prove individuali di selezione dei Campionati Mondiali o Europei individuali;
  3. preparazione ed allenamento dei giovani designati, assoluti e femminili, a partecipare alle prove individuali delle varie fasce d'età dei Campionati Mondiali o Europei o altre competizioni internazionali individuali od a squadre ed eventualmente degli altri giovani messisi in particolare evidenza nei Campionati federali delle rispettive fasce d'età;
  4. proposte di composizione definitiva delle squadre nazionali per la partecipazione a competizioni internazionali;
  5. proposte di designazione definitiva degli aventi diritto per la loro partecipazione a Campionati o altre prove internazionali individuali sia maschili che femminili o giovanili;
  6. proposte di formazione e di aggiornamento di Istruttori di alto livello:
  7. organizzazione delle trasferte e dei soggiorni relativi alle partecipazioni ed alle iniziative di cui ai punti precedenti.

  1. Tutte le proposte di designazione definitiva, corredate dalle relative previsioni di spesa per la partecipazione, nonché le proposte di spesa per lo svolgimento di stages o di altre attività di preparazione ed allenamento debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 103

Direzione agonistica

  1. La Direzione Agonistica è responsabile del Settore Attività Agonistica .
  2. Compongono la Direzione Agonistica:

  1. Il Direttore Agonistico, con compiti di coordinamento funzionale ed organizzativo fra i vari componenti della Direzione Agonistica. Per tale incarico il Consiglio Federale può designare quando occorra un Consigliere federale;
  2. il Responsabile tecnico nazionale, che ha competenza in materia di squadra nazionale assoluta e di giocatori di alto livello;
  3. il Responsabile tecnico femminile, che ha competenza in materia di squadra nazionale femminile e di giocatrici dei livelli tecnici più elevati sia in campo nazionale che in campo giovanile;
  4. il Responsabile tecnico giovanile, che ha competenza in materia di giocatori dei livelli tecnici più elevati in campo giovanile maschile.

  1. Il Responsabile tecnico nazionale svolge opera di coordinamento tecnico nell'ambito della Direzione Agonistica ed ha inoltre la responsabilità della formazione e dell'aggiornamento degli Istruttori di alto livello.

Art. 104

Settore giovanile

  1. Il Settore Giovanile è affidato alla responsabilità della Commissione per l'Attività Giovanile.
  2. L'attività concernente il Settore Giovanile è quella indicata dall'Art. 93 del presente Regolamento per la predetta Commissione.

Art. 105

Settore femminile

  1. Il Settore Femminile è affidato alla responsabilità di un Incaricato, designato dal Consiglio Federale di norma fra i Consiglieri federali.
  2. Compito del Settore è promuovere lo sviluppo dello scacchismo femminile nel paese, agendo quando occorra d'intesa con gli altri Organi e organismi interessati.
  3. Art. 106

    Settore Seniores (Over 60)

  4. Il Settore Seniores è affidato alla responsabilità di un Incaricato, designato dal Consiglio Federale di norma fra i Consiglieri federali.
  5. Compito del Settore è promuovere lo sviluppo nel paese dello scacchismo riguardante i tesserati che abbaino superato i 60 anni di età, agendo quando occorra d'intesa con gli altri Organi e organismi interessati.
  6. Art. 107

    Settore arbitrale

  7. Il Settore Arbitrale è affidato alla responsabilità della Commissione Nazionale Arbitri.
  8. Compito del Settore è promuovere la formazione, lo sviluppo e il perfezionamento dei quadri arbitrali nonché provvedere a quanto previsto dal Regolamento Arbitrale.

 

 

TITOLO VI

ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Capo I

Generalità

Art. 108

Organi federali periferici

  1. Gli Organi federali periferici hanno la unzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
  2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto federale e del presente Regolamento e, per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.
  3. Gli Organi federali periferici si suddividono in:

  1. Organi regionali;
  2. Organi provinciali.

  1. Gli Organi delle provincie autonome di Trento e Bolzano, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni degli Organi regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per questi ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle due province.
  2. Non è consentita l'istituzione di alcun Organo periferico non espressamente previsto dallo Statuto federale.

Art. 109

Mancato od irregolare funzionamento

  1. In caso di accertate irregolarità di gestione o di funzionamento di un Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina, in sostituzione, un Commissario Straordinario con il compito di ristabilire l'ordinario funzionamento, convocando l'Assemblea Regionale al più presto e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla nomina, come previsto al punto 1.23 dell'Articolo 23 dello Statuto federale.
  2. In caso di accertate irregolarità di gestione o di funzionamento di un Comitato Provinciale, valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma.

 

 

Capo II

ORGANI REGIONALI

Art. 110

Generalità

  1. L'organizzazione federale regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e per la Regione Trentino-Alto Adige, secondo le circoscrizioni di Trento e Bolzano.
  2. Gli Organi regionali sono:

  1. l'Assemblea regionale;
  2. il Presidente del Comitato Regionale;
  3. il Comitato Regionale.

  1. Qualora in una regione siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale, così come previsto dall'Art. 32 , comma 2.2 dello Statuto federale.

 

 

Capo III

ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 111

Norme di riferimento

  1. L'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria è disciplinata dagli Artt. 33, 37, 38 e 39 dello Statuto federale e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
  2. Per le modalità di indizione, convocazione, partecipazione e svolgimento dell'Assemblea regionale si rinvia alla parte di questo Regolamento dedicata alle Assemblee.
  3. L'Assemblea regionale elettiva dei Giocatori e delle Giocatrici e l'Assemblea regionale elettiva degli Istruttori, di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell'Art. 17 dello Statuto, sono disciplinate, oltre che dalle suddette norme, da quelle ad esse appositamente dedicate nella parte di questo Regolamento riguardante alle Assemblee.

 

 

 

 

Capo IV

PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Art. 112

Elezione ed attribuzioni

1. Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.

2. Il Presidente del Comitato Regionale espleta le funzioni di cui all'Art. 34 dello Statuto federale. Rappresenta la F.S.I. ai soli fini sportivi, e non negoziali, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. In particolare è suo compito:

  1. convocare il Comitato Regionale almeno quattro volte l'anno;
  2. redigere la Relazione tecnico-morale finanziaria annuale per l'Assemblea Regionale, sottoponendola al preventivo esame del Comitato Regionale unitamente al rendiconto finanziario per l'esercizio trascorso ed il preventivo per quello successivo;
  3. applicare e far applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione;
  4. rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Regionale del C.O.N.I.; promuovere, unitamente al Comitato Regionale, contatti con gli Enti amministrativi Regionali e Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Regione;
  5. partecipare personalmente o a mezzo di un suo delegato alle riunioni dei Comitati Provinciali;
  6. coordinare e vigilare sull'attività dei Comitati Provinciali e dei Delegati Provinciali;
  7. trasmettere al Consiglio Federale le informazioni e le istanze dei Comitati e dei Delegati Provinciali, delle Società affiliate e degli stessi tesserati, intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere eventuali disfunzioni;
  8. collaborare nell'ambito del proprio territorio, unitamente al Comitato Regionale, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione.

Per quanto non contemplato si richiamano per analogia, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Presidente della Federazione dall'Art. 20 dello Statuto federale.

  1. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi cassa d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

 

Art. 113

Non accettazione della carica

  1. Se il Presidente del Comitato regionale non accetta la carica, decadono automaticamente anche i componenti del Comitato Regionale eletti nella stessa Assemblea Regionale.
  2. In tal caso, entro sessanta giorni deve essere convocata altra Assemblea per le nuove elezioni.
  3. Per l'ordinaria amministrazione restano comunque in carica i Consiglieri regionali neoeletti.
  4. Il Consiglio Federale, in caso di conferma di indisponibilità dei neo-eletti, nomina un Commissario che deve convocare l'Assemblea elettiva nei sessanta giorni, da tenersi nei trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 114

Impedimento temporaneo

  1. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato regionale, esercita le sue funzioni il Vicepresidente.

Art. 115

Impedimento definitivo e dimissioni

  1. In caso di impedimento definitivo e dimissioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto federale per il Presidente della Federazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo V

COMITATO REGIONALE

Art. 116

Composizione

  1. Il Comitato Regionale è composto, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto federale, dal Presidente e da Consiglieri eletti nel numero rispettivamente:

  1. di sette, di cui quattro eletti dagli Affiliati, due eletti in quota Giocatori ed uno eletto in quota Istruttori, in quelle regioni dove esistono almeno trenta Affiliati;
  2. di quattro, di cui due eletti dagli Affiliati, uno eletto in quota Giocatori ed uno eletto in quota Istruttori, in quelle regioni dove esistono da dieci a meno di trenta Affiliati.

Art. 117

Elezione

  1. I componenti del Comitato Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale.
  2. L'elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale avviene, nelle rispettive quote, con votazioni a scrutinio segreto, separate e successive a quella del Presidente, secondo le norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.
  3. I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salve le ipotesi di cui agli articoli seguenti.

Art. 118

Non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri

  1. In caso di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, il Comitato Regionale eletto rimane egualmente in carica finché resta in funzione almeno la metà dei Consiglieri.
  2. Il Consigliere che resta assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Comitato Regionale è considerato dimissionario.
  3. Quando il numero dei Consiglieri mancanti per qualsiasi motivo sia in numero inferiore alla maggioranza, il Comitato Regionale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, nelle rispettive quote, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
  4. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi si applica quanto stabilito per il Consiglio Federale ai commi 9 e 10 dell'Art. 24 dello Statuto federale.

Art. 119

Opzioni

  1. In caso di elezione del Consigliere regionale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione deve avvenire come nel caso di dimissioni.

Art. 120

Attribuzioni del Comitato Regionale

  1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni previste dallo Statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli Scacchi e, in particolare, ha i seguenti compiti:

  1. promuovere, diffondere, disciplinare l'attività scacchistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
  2. applicare e far applicare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
  3. attuare un efficace collegamento fra i vari Comitati e Delegati Provinciali e fornire loro direttive di carattere generale per uniformare metodi e criteri di gestione tecnico-organizzativa e promozionale;
  4. promuovere la costituzione di Società Scacchistiche e di Comitati Provinciali dove non esistenti;
  5. vigilare sul funzionamento dei Comitati Provinciali e dei Delegati Provinciali e coordinare la loro attività;
  6. proporre al Consiglio Federale la nomina e la revoca dei Delegati Provinciali;
  7. tenere tutti i rapporti con gli Affiliati mediante comunicati ufficiali;
  8. vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla regione e dei loro Tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali. Curare che gli Affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
  9. amministrare i contributi federali e le altre somme a loro disposizione secondo le disposizioni federali e di legge, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte. Su detta gestione finanziaria il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale;
  10. trasmettere al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;
  11. sottoporre la Relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione del Comitato all'Assemblea Regionale;
  12. valutare le previsioni di spesa di Comitati e Delegati provinciali;
  13. trasmettere al Consiglio Federale entro il mese di ottobre le previsioni di spesa per l’anno successivo ed entro il mese di febbraio il rendiconto finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente;
  14. provvedere all'organizzazione delle competizioni ufficiali di competenza regionale; approvare le competizioni di competenza organizzate dagli Affiliati della regione; coordinare e vigilare sull'organizzazione delle competizioni ed iniziative di competenza provinciale; redigere e pubblicare il calendario delle manifestazioni agonistiche e delle iniziative che si svolgono nella regione, che deve essere inviato agli Affiliati della regione;
  15. inviare alla Segreteria della F.S.I. tutti gli Atti ufficiali del Comitato Regionale e, nei tempi stabiliti, i calendari regionali che i Regolamenti federali prevedono per specifiche competizioni;
  16. informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia che, nella Regione, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi e i loro tesserati, o fra tesserati.
  17. assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dai Regolamenti federali.

Art. 121

Funzionamento

  1. Il Comitato Regionale nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, un Vicepresidente.
  2. Il Comitato nomina un Segretario, eventualmente scelto anche al di fuori dei propri componenti ed in tal caso non ha diritto a voto. In questa ultima ipotesi, l'incarico conferito a persona non facente parte del Comitato non comporta in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. È fatto divieto assoluto di assumere personale con riserva di ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Federale. Per le assunzioni in violazione delle precedenti disposizioni è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Comitato Regionale con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Federale.
  3. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri; la riunione deve essere convocata per iscritto con almeno sette giorni di anticipo.
  4. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale entro e non oltre dieci giorni dal suo svolgimento, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.
  5. La sede del Comitato Regionale è nella città capoluogo della regione, se non diversamente deliberato dal Consiglio Federale.
  6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo VI

DELEGATO REGIONALE

Art. 122

Norme di riferimento

  1. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato regionale sono stabiliti dal comma 2.2 dell’Art. 32 dello Statuto federale.
  2. Rientrano tra le competenze del Delegato regionale:

  1. contribuire, nell'ambito della propria regione, alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 3 dello Statuto federale, operando per la costituzione e l'affiliazione di nuove Società scacchistiche e per l'assistenza a quelle già esistenti;
  2. rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Regionale del C.O.N.I.; promuovere contatti con gli Enti Amministrativi Regionali e Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Regione;
  3. coordinare l'attività degli Affiliati esistenti sul territorio, nonché degli eventuali Delegati Provinciali, anche indicendo, ove possibile, apposite riunioni collegiali;
  4. proporre al Consiglio Federale la nomina o la revoca di Delegati Provinciali;
  5. applicare e far applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
  6. informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma di attività realizzabile nella regione;
  7. inviare ogni fine anno al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato;
  8. amministrare gli eventuali fondi che gli fossero stati assegnati dal Consiglio Federale per sostenere l'attività di competenza regionale ed eventualmente provinciale, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte secondo le disposizioni federali e di legge. Dovrà altresì, adempiendo agli obblighi di quanto previsto dai punti 1l ed 1m dell’Art. 120, inviare al Consiglio Federale un rendiconto finanziario annuale degli stessi e di altre eventuali somme a sua disposizione. Sulla gestione finanziaria di detti fondi il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale.

  1. collaborare, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione.

  1. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Delegato Regionale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dall'evento, documenti, beni ed eventuali fondi di cassa d'appartenenza della Delegazione Regionale in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.
  2. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato dal Consiglio Federale, ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di funzionamento e di gestione.
  3. La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza del Delegato regionale.

 

Art. 123

Sede

  1. La sede della Delegazione regionale viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.

Capo VII

ORGANI PROVINCIALI

Art. 124

Generalità

  1. Il decentramento della F.S.I. si attua, oltre che con gli Organi periferici regionali, anche con gli Organi periferici provinciali, con riferimento alle circoscrizioni amministrative, con l'eccezione della particolare normativa concernente le Province di Trento e di Bolzano.
  2. Gli Organi provinciali sono:

  1. l'Assemblea Provinciale;
  2. il Presidente del Comitato Provinciale;
  3. il Comitato Provinciale.

  1. Qualora in una provincia siano presenti meno di 10 (dieci) Affiliati con diritto di voto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Provinciale, così come previsto dall'Art. 32, comma 2.4 dello Statuto federale.

Capo VIII

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 125

Norme di riferimento

  1. L'Assemblea Provinciale è disciplinata dall'Art. 41 dello Statuto federale e dalle norme relative alle Assemblee Nazionale e Regionale previste nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
  2. Per le modalità di indizione, convocazione, partecipazione e svolgimento dell'Assemblea provinciale si rinvia alla parte di questo Regolamento dedicata alle Assemblee.

Capo IX

PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

 

Art. 126

Elezione ed attribuzioni

  1. Il Presidente del Comitato Provinciale viene eletto dall'Assemblea provinciale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione.
  2. Il Presidente del Comitato Provinciale espleta le funzioni di cui all'Art. 42 dello Statuto federale. Rappresenta la F.S.I. ai soli fini sportivi, e non negoziali, nell'ambito territoriale di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Provinciale del funzionamento del medesimo nei confronti dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Federale. In particolare è suo compito:

  1. convocare il Comitato Provinciale almeno quattro volte l'anno;
  2. redigere la Relazione tecnico-morale finanziaria annuale per l'Assemblea Provinciale, sottoponendola al preventivo esame del Comitato Provinciale unitamente al rendiconto finanziario per l'esercizio trascorso ed al preventivo per quello successivo;
  3. applicare e far applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione;
  4. rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Provinciale del C.O.N.I. e, per le iniziative rivolte alla Scuola, presso il locale Provveditorato agli Studi; promuovere, unitamente al Comitato Provinciale, contatti con gli Enti Amministrativi Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella Provincia;
  5. collaborare nell'ambito del proprio territorio, unitamente al Comitato Provinciale, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale e dal Comitato Regionale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia.

Per quanto non contemplato si richiamano per analogia, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Presidente della Federazione dall'Art. 20 dello Statuto federale.

  1. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Provinciale è tenuto a consegnare, entro dieci giorni dall'evento, a chi lo sostituisce documenti, beni ed eventuali fondi di cassa d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 127

Non accettazione della carica, impedimenti temporanei, definitivi e dimissioni

  1. Per i casi di non accettazione della carica, impedimenti temporanei, impedimenti definitivi e dimissioni del Presidente del Comitato Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto federale e nel presente Regolamento per il Presidente Regionale.

Capo X

COMITATO PROVINCIALE

Art. 128

Composizione

  1. Il Comitato Provinciale è composto, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 32, punto 2.3.1 dello Statuto, dal Presidente e da Consiglieri eletti nel numero rispettivamente:

  1. di tre, di cui uno eletto dagli Affiliati, uno eletto in quota Giocatori ed uno eletto in quota Istruttori, in quelle provincie dove esistono da 10 a meno di 30 Affiliati;
  2. di sei, di cui quattro eletti dagli Affiliati, uno eletto in quota Giocatori ed uno eletto in quota Istruttori, in quelle provincie dove esistono almeno trenta Affiliati;

Art. 129

Elezione, non accettazione della carica o dimissioni di uno o più Consiglieri, opzioni

  1. In materia di elezioni e per i casi di non accettazione della carica, di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, nonché di opzioni, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto federale e nel presente Regolamento per il Comitato Regionale.

Art. 130

Attribuzioni del Comitato Provinciale

  1. Il Comitato Provinciale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni previste dallo Statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione degli Scacchi nella provincia di competenza e, in particolare, ha i seguenti compiti:

  1. promuovere, diffondere, disciplinare l'attività scacchistica nella provincia di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
  2. in particolare deve promuovere nel territorio di propria competenza, con il coordinamento degli Organi Regionali, la costituzione di nuove Società scacchistiche e la loro affiliazione;
  3. assicurare ed applicare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, nonché le disposizioni del Comitato Regionale di appartenenza interessanti il Comitato Provinciale;
  4. trasmettere al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;
  5. sottoporre la Relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione del Comitato all'Assemblea Provinciale e trasmettere copia del verbale d'Assemblea, corredato dagli allegati prescritti, al Comitato Regionale di appartenenza;
  6. vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla provincia e dei loro Tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali. Curare che gli Affiliati della provincia siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
  7. amministrare gli eventuali contributi che gli fossero stati assegnati per sostenere l'attività di competenza provinciale nonché le altre eventuali somme a sua disposizione, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte secondo le disposizioni federali e di legge. Dovrà altresì provvedere agli obblighi previsti per il Comitato Regionale ai punti 1l e 1m dell’Art. 120, entro i termini annualmente stabiliti dal Comitato Regionale di appartenenza. Su detta gestione finanziaria il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale.
  8. provvedere all'organizzazione delle competizioni ufficiali di competenza provinciale;
  9. inviare alla Segreteria della F.S.I. tutti gli Atti ufficiali del Comitato Provinciale;
  10. informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia che, nella provincia, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi e i loro tesserati, o fra tesserati;
  11. assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dai Regolamenti federali.

Art. 131

Funzionamento

  1. Il Comitato Provinciale nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, un Vicepresidente.
  2. Il Comitato nomina un Segretario, eventualmente scelto anche al di fuori dei propri componenti ed in tal caso non ha diritto a voto. In questa ultima ipotesi, l'incarico conferito a persona non facente parte del Comitato non comporta in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. È fatto divieto assoluto di assumere personale con riserva di ratifica del provvedimento da parte del Consiglio Federale. Per le assunzioni in violazione delle precedenti disposizioni è chiamato a rispondere personalmente il Presidente del Comitato e la trasgressione può costituire valido motivo per lo scioglimento del Comitato Provinciale con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Federale.
  3. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri; la riunione deve essere convocata per iscritto con almeno sette giorni di anticipo.
  4. Delle riunioni, a cura del Segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria federale ed al Comitato Regionale di appartenenza entro e non oltre dieci giorni dal suo svolgimento, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.
  5. La sede del Comitato Provinciale è nella città capoluogo della provincia, se non diversamente deliberato dal Consiglio Federale.
  6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale e Regionale dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.

Capo XI

DELEGATO PROVINCIALE

Art. 132

Norme di riferimento

  1. La durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono stabiliti dal comma 2.4 dell'Art. 32 dello Statuto federale.
  2. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:

  1. contribuire, nell'ambito della propria provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 3 dello Statuto federale, operando per la costituzione e l'affiliazione di nuove Società scacchistiche e per l'assistenza a quelle già esistenti;

  1. rappresentare la F.S.I. presso il locale Comitato Provinciale del C.O.N.I. e, per le iniziative rivolte alla Scuola, presso il locale Provveditorato agli Studi; promuovere contatti con gli Enti Amministrativi Provinciali, con gli uffici del C.O.N.I. e con le Autorità locali al fine di reperire finanziamenti e strutture per lo sviluppo e l'incremento dell'attività scacchistica nella provincia;

  1. coordinare l'attività degli Affiliati esistenti sul territorio, anche indicendo, ove possibile, apposite riunioni collegiali;
  2. osservare, applicare e far rispettare le norme federali, attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, nonché le disposizioni del Comitato Regionale di appartenenza interessanti la provincia di competenza;
  3. informare tempestivamente il Comitato Regionale di appartenenza, ed eventualmente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma di attività realizzabile nella provincia;
  4. inviare ogni fine anno al Consiglio Federale, tramite il competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato;
  5. amministrare gli eventuali fondi che gli fossero stati assegnati per sostenere l'attività di competenza provinciale, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte secondo le disposizioni federali e di legge. Dovrà altresì provvedere agli obblighi previsti per il Comitato Regionale ai punti 1l e 1m dell’Art. 120, anticipando di un mese le rispettive scadenze. Sulla gestione finanziaria di detti contributi il Collegio dei Revisori dei Conti della F.S.I. esercita il potere di controllo, a norma dell'Art. 29 dello Statuto federale.

  1. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Delegato Provinciale è tenuto a consegnare, entro dieci giorni dall'evento, a chi lo sostituisce documenti, beni ed eventuali fondi di cassa d'appartenenza della Delegazione in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.
  2. Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato dal Consiglio Federale, ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di funzionamento e di gestione, su parere o sentito il parere del Comitato o Delegato Regionale competente.
  3. La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza del Delegato Provinciale.

Art. 133

Sede

  1. La sede della Delegazione Provinciale viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Delegato stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII

SEGRETERIA FEDERALE

Capo I

Generalità

Art. 134

Finalità

  1. La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali.

Art. 135

Segretario generale

 

  1. La Segreteria Federale è retta dal Segretario della F.S.I., nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Il Segretario è un dipendente a tutti gli effetti e può essere scelto anche al di fuori dei tesserati della Federazione.
  2. Il Segretario assiste, nella sua qualità, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, curando la redazione e la custodia dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.
  3. Il Segretario assiste, altresì, alle riunioni di tutte le Commissioni e Comitati Federali; per tali compiti può delegare altro funzionario della Segreteria.
  4. È compito del Segretario strutturare la Segreteria in settori di lavoro in base alle esigenze, anche momentanee, che si prospettano per l'attività di ogni singolo settore.
  5. Oltre a quanto sopra indicato, il Segretario ha le attribuzioni indicate nello Statuto federale e nel presente Regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA

LE ASSEMBLEE

 

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 136

Norme di riferimento

1. Le Assemblee sono regolamentate dagli articoli 16, 17, 18, 18 bis, 19, 33, 37, 38, 39, 41, 59 e 60 dello Statuto.

Art. 137

Funzionamento dell’Assemblea Nazionale

  1. Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di votazione e di deliberazione dell’Assemblea Nazionale, nonché la rappresentanza ed il diritto di voto degli Affiliati, dei delegati regionali dei Giocatori e dei delegati regionali degli Istruttori, sono regolati dalle norme statutarie.
  2. La data di effettuazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio Federale e l’Assemblea stessa viene ritualmente convocata dal Presidente della F.S.I. che provvede, a cura della Segreteria Generale, a mezzo lettera raccomandata, a darne comunicazione ufficiale agli Affiliati, che dovrà essere spedita almeno 30giorni prima dell’effettuazione della stessa.
  3. In tutte le ipotesi previste dallo Statuto per le quali è richiesta l’effettuazione di un’Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall’evento considerato e da tenersi effettivamente entro i successivi trenta giorni, il termine di notifica di cui al secondo comma è ridotto alla metà.
  4. Gli aventi diritto al voto che intendano iscrivere argomenti all’O.d.G. possono richiedere l’inserimento degli stessi fino a 30 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea: il Consiglio Federale deciderà l’inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria invierà l’O.d.G. aggiornato.
  5. Gli aventi diritto al voto che, a mente dell’Art. 16, comma 5.2 dello Statuto richiedano la convocazione straordinaria dell’Assemblea, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Generale, motivata richiesta contenente gli argomenti da porre all’O.d.G.
  6. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito allorché si saranno pronunciati per la convocazione straordinaria dell'Assemblea tanti Affiliati da raggiungere il numero minimo di cui al comma 5.2 dell’Art. 16 dello Statuto.
  7. Le condizioni si intendono realizzate non appena sarà pervenuta l’ultima raccomandata - del cui giorno d’arrivo farà fede il timbro postale - in virtù della quale la richiesta di convocazione dovrà intendersi avanzata dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale entro 60 giorni decorrenti dal realizzarsi delle condizioni suddette deve adottare la delibera di prefissione del termine di effettivo svolgimento dell’Assemblea, termine che non potrà essere superiore a 30 giorni.
  8. Ai medesimi termini, previo rispetto delle stesse procedure in quanto compatibili, nonché di quelle stabilite agli Artt. 11 e 12 del presente Regolamento, dovrà attenersi la Segreteria Generale, nel caso previsto dal sesto comma dell’Art. 24 dello Statuto per decadenza, dimissioni o altra causa della metà più uno - anche non contemporaneamente - dei Consiglieri federali. Il termine iniziale comincia a decorrere dal giorno successivo a quello dell’ultimo evento, mercé il quale la previsione normativa dello Statuto s’intende realizzata.
  9. In caso di richiesta, da parte degli aventi diritto a voto, di convocazioni di Assemblee straordinarie per variazioni statutarie o per proposte di scioglimento della F.S.I. - Artt. 59 primo comma e 60 dello Statuto - per la decorrenza dei termini ivi previsti si deve aver riguardo al settimo comma del presente articolo.
  10. Nelle sole ipotesi di cui al precedente comma tra la prima e l’ultima richiesta avanzata dagli aventi diritto a voto non può intercorrere un intervallo di tempo superiore a quattro mesi. In caso contrario, e sempre che non sia stato raggiunto il numero prescritto per la convocazione obbligatoria da parte del Consiglio Federale dell’Assemblea straordinaria, dovranno essere rinnovate, a cura degli Affiliati stessi, tutte le precedenti istanze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Art. 138

Competenza della Segreteria Federale in tema di atti preparatori per l’Assemblea Nazionale Ordinaria e per quelle periferiche

1. La Segreteria Federale, a seguito della comunicazione della data per la quale l'Assemblea Nazionale è stata indetta, entro:

- il 20 novembre degli anni antecedenti le assemblee ordinarie elettive, con riferimento alla data del 31 ottobre precedente, e

– il 5 dicembre degli anni antecedenti le assemblee ordinarie non elettive, con riferimento alla data del 30 novembre precedente,

redige un primo elenco delle Società che, con il rinnovo dell'affiliazione, risulteranno aventi diritto a voto e non aventi diritto a voto alla data di celebrazione dell’Assemblea, distinte per regione e provincia, dei delegati regionali dei Giocatori e dei delegati regionali degli Istruttori, distinti per regione, nonché dei nominativi che hanno diritto ad intervenire all’Assemblea senza diritto di voto. Per quanto concerne le Società con diritto di voto l’elenco riporterà per ciascuna di esse i seguenti dati:

a) denominazione sociale, località ed eventuale numero di codice federale ad essa assegnato;

b) data concernente la prima affiliazione nonché quelle relative alle due ultime riaffiliazioni;

c) cognome e nome del Presidente;

  1. Le società non aventi diritto a voto verranno elencate in una lista a parte con gli stessi dati di quelli aventi diritto a voto.
  2. Gli elenchi regionali e provinciali sono desunti - sempre a cura della Segreteria Federale - dagli elenchi nazionali e comunicati ufficialmente ai Presidenti dei suddetti Comitati al massimo entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio Federale concernente l’indizione dell’Assemblea Nazionale perché ne venga data localmente la massima pubblicità.
  3. Per la convocazione delle Assemblee regionali dei giocatori e delle giocatrici per l'elezione dei delegati regionali dei Giocatori verranno utilizzati gli elenchi regionali degli Affiliati, sia aventi diritto a voto che non aventi diritto a voto, in quanto la convocazione dei giocatori e delle giocatrici aventi diritto a partecipare avviene mediante affissione all'albo degli Affiliati di appartenenza.
  4. Per la convocazione delle Assemblee regionali degli istruttori per l'elezione dei delegati regionali degli Istruttori la Segreteria federale provvederà a redigere e comunicare entro i termini suddetti gli elenchi, suddivisi per regione, dei nominativi iscritti agli Albi delle varie qualifiche di istruttore, aventi diritto a partecipare.

 

Art. 139

Ricorsi avverso il contenuto degli elenchi

1. Per quanto attiene alle lettere a), b) e c) di cui al precedente articolo, non è ammesso ricorso. Gli interessati, comunque, possono rivolgere istanza di rettifica entro 40 giorni dalla data di comunicazione degli elenchi ai Presidenti dei Comitati periferici al Presidente della Federazione, che delibererà al riguardo con provvedimento motivato entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa.

2. La deliberazione del Presidente è soggetta a ratifica del Consiglio Federale.

3. Per quanto attiene eventuali contestazioni circa il riconoscimento del diritto di voto per Società indicate negli elenchi come prive di tale diritto, oppure la non presenza di nominativi regolarmente eletti negli elenchi rispettivamente dei delegati regionali dei Giocatori o degli Istruttori, l’istanza deve essere proposta per iscritto - entro il termine di almeno 80 giorni prima dell’Assemblea - da chiunque vi abbia interesse, senza il rispetto di altre formalità e senza il pagamento di alcuna tassa, al Consiglio di Presidenza della Federazione. Il Consiglio di Presidenza provvederà tempestivamente ad un riscontro della posizione dell’Affiliata o del delegato e, nel caso di accoglimento del reclamo, provvederà tramite la Segreteria Federale a darne comunicazione ufficiale alla stessa ed al Comitato Regionale competente.

4. A pena di irricevibilità, non sono ammessi reclami sul diritto di voto direttamente in Assemblea.

Art. 140

Elenchi definitivi

  1. Il Consiglio Federale, entro il termine di 50 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale, delibera gli elenchi definitivi degli Affiliati, dei delegati regionali dei Giocatori e dei delegati regionali degli Istruttori, che, con il rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento, risultano aventi diritto al voto alla data di celebrazione dell'Assemblea, contraddistinguendo quelli che risultano aver già provveduto al predetto rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento, da utilizzare per la votazione nelle sedi assembleari.
  2. Sia nell'Assemblea Nazionale che nelle Assemblee periferiche, tutti gli Affiliati e i delegati regionali dei Giocatori e degli Istruttori inclusi nei predetti elenchi degli aventi diritto a voto, ancorché segnalati come non riaffiliati o non tesserati, che potranno documentare la successiva avvenuta riaffiliazione o il successivo avvenuto tesseramento dovranno essere ammessi alle votazioni.

 

Art. 141

Atti preparatori per l’Assemblea straordinaria nazionale

e per quelle periferiche

1. In caso di Assemblea Nazionale Straordinaria concomitante con quella Ordinaria o successiva alla stessa nel corso del medesimo anno saranno utilizzati gli stessi elenchi adottati per l’Assemblea Ordinaria, eventualmente aggiornati in base alla data di celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e riportando le riaffiliazioni e i tesseramenti successivamente avvenuti. Ugualmente si procederà per quelle periferiche.

2. In caso di Assemblea Nazionale Straordinaria che fosse antecedente, nel corso dello stesso anno, a quella ordinaria gli atti preparatori saranno dello stesso tipo di quelli previsti per l’assemblea ordinaria. Il Consiglio Federale provvederà a fissare i termini previsti per la redazione degli elenchi, la presentazione dei ricorsi e la deliberazione degli elenchi definitivi in modo che risultino compatibili con quanto stabilito dallo Statuto federale in materia di indizione e convocazione dell’Assemblea straordinaria. .

TITOLO III

EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Art. 142

Effettuazione delle Assemblee ordinarie regionali e provinciali

1 Il Consiglio Federale stabilisce, entro il termine di 100 giorni prima della data per cui viene indetta l’Assemblea nazionale ordinaria, e cioè

–al massimo entro il 5 dicembre dell’anno antecedente a quello di effettuazione dell’assemblea nazionale ordinaria elettiva, ed

–al massimo entro il 20 gennaio dell'anno di effettuazione delle assemblee nazionali ordinarie non elettive,

stabilisce il periodo entro il quale debbono svolgersi le Assemblee Regionali e Provinciali nelle regioni e provincie in cui risultino già regolarmente costituiti secondo l'Art. 32 dello Statuto federale rispettivamente i Comitati Regionali e Provinciali, e che secondo quanto disposto dall’Art. 33 dello Statuto debbono aver luogo almeno 45 giorni prima dell’Assemblea nazionale.

2. Qualora il termine ultimo per la convocazione venga a scadere senza che si sia provveduto al riguardo, il Consiglio Federale, valutate le responsabilità dei Consigli Regionali e Provinciali inadempienti, nomina a seconda dei casi un Commissario Straordinario oppure un Commissario ad acta per provvedere alle necessarie incombenze elettorali.

3. Le Assemblee provinciali e regionali hanno luogo, e nel caso di assemblee elettive eleggono i propri organi direttivi, se alla data di indizione risultano rispettivamente affiliate, da almeno 12 mesi e sempre che durante tale arco di tempo abbiano svolto attività sportiva, un minimo di tre e cinque Società con voto deliberativo.

4. Nel caso di assemblee elettive, al controllo di legittimità sulle elezioni dei Comitati Regionali e Provinciali provvede il nuovo Consiglio Federale nella prima riunione utile che si terrà dopo l’espletamento dell’Assemblea nazionale ordinaria elettiva.

 

 

Art. 143

Indizione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria

1. Il Consiglio Federale indice l’Assemblea Nazionale Ordinaria con deliberazione che deve essere assunta non più tardi del 100° giorno antecedente la data prevista per la sua effettuazione; con tale deliberazione vengono stabiliti data, sede, ordine del giorno dei lavori, nonché l’orario della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea stessa, e la nomina dei tre componenti la Commissione Verifica Poteri.

2. Le Assemblee ordinarie elettive devono sempre essere tenute entro il 15 del mese di marzo dell’anno successivo a quello di scadenza del quadriennio olimpico. Le Assemblee non elettive devono essere celebrate entro il 30 aprile degli altri anni del quadriennio.

3. La deliberazione di indizione dell’Assemblea ordinaria è pubblicata sugli "Atti Ufficiali" ed inviata entro 10 giorni dall’adozione a tutti i Comitati Regionali e Provinciali.

4. L’avviso di convocazione deve essere effettuato con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea. Per l’Assemblea straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.

5. Unitamente all’avviso di convocazione devono essere spediti, oltre all’O.d.G. definitivo, anche gli elenchi aggiornati dei partecipanti con diritto di voto e senza diritto di voto.

6. Tutti i partecipanti all’Assemblea a qualsiasi titolo - con esclusione dei soci onorari e degli invitati - devono risultare tesserati alla F.S.I. al momento di effettuazione della stessa.

Art. 144

Indizione delle Assemblee Ordinarie regionali e provinciali

1. Per le Assemblee, sia elettive che non elettive, regionali e provinciali l’indizione delle stesse deve avvenire a cura dei competenti organi statutari nel rispetto dell'obbligo previsto dall'Art. 33, comma 4 dello Statuto federale.

2. L’avviso di convocazione deve essere spedito entro il 20° giorno antecedente la data di effettuazione delle suddette Assemblee.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di Assemblea Nazionale Ordinaria.

 

 

Art. 145

Indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria

ad iniziativa del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale che decide di indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto deve farlo con propria delibera motivata. Con lo stesso provvedimento devono essere stabiliti O.d.G., data, ora e sede dell’Assemblea, nonché la designazione della Commissione di verifica dei poteri.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni relative all’Assemblea nazionale ordinaria.

Art. 146

Indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria

ad iniziativa degli aventi diritto a voto

1. Quando la convocazione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria è chiesta degli aventi diritto a voto, ai sensi del comma 5.2 dell’Art. 16, dello Statuto federale, le richieste devono essere firmate rispettivamente dal Presidente della Società, oppure dal delegato regionale dei Giocatori o dal delegato regionale degli Istruttori, e debbono contenere gli elementi indicati dal citato comma statutario. Le richieste regolari sono custodite dal Segretario federale, che, via via che pervengono, tiene nota del numero di società richiedenti. Al fine di tale computo si sommano solo le Società che, alla data del computo, hanno diritto di voto avendo ottenuto l’affiliazione da almeno 12 mesi ed avendo svolto nel frattempo attività agonistica unitamente agli altri aventi diritto a voto che risultano regolarmente tesserati; il conteggio resta aperto fino alla scadenza dell’anno solare entro il quale le richieste pervenute nell’anno conservano la loro validità. Se il quorum richiesto dallo Statuto non viene raggiunto entro il 31 dicembre, tutte le richieste pervenute fino a quel momento diventano inefficaci, e se gli aventi diritto a voto intendono ancora richiedere l’Assemblea straordinaria debbono ripetere la richiesta; in tal caso il conteggio degli aventi diritto a voto viene rifatto sulla base delle nuove richieste presentate dopo il 31 dicembre.

2. Quando viene raggiunto il quorum di aventi diritto a voto richiedenti a norma dell’Art. 16 dello Statuto, il Segretario federale ne dà immediata comunicazione al Presidente Federale, il quale, entro i 60 giorni successivi, deve convocare il Consiglio Federale per indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria in modo che essa possa svolgersi entro i successivi 30 giorni. Con la delibera di indizione deve essere stabilita la sede, la data e l’ora dell’Assemblea, nonché la nomina della Commissione di Verifica dei Poteri.

3. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si procede con le stesse modalità indicate per l’Assemblea Nazionale Straordinaria indetta dal Consiglio federale.

4. Come stabilito dall’Art. 16 dello Statuto, comma 5.4, è competente alla convocazione l’organo di volta in volta espressamente indicato dallo Statuto a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicato.

Art. 147

L’Assemblea Straordinaria. Compiti

1. I compiti dell’Assemblea Straordinaria sono:

a) elegge con votazioni separate successive nelle ipotesi previste dallo Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l’intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso, nelle rispettive quote di appartenenza, o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto federale da sottoporsi per l’approvazione al C.O.N.I.;

c) delibera sulla proposta di scioglimento della F.S.I.;

d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

2. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dallo Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un’assemblea nazionale ordinaria.

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 148

Modalità e termini di presentazione delle candidature

  1. Le candidature alle cariche elettive centrali, regionali e provinciali possono essere presentate per iscritto dai singoli Tesserati aspiranti alla carica elettiva, che devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’Art. 45 dello Statuto federale.
  2. Le candidature alle cariche federali centrali devono pervenire alla Segreteria Federale entro il termine inderogabile di 20 giorni prima della data dell'Assemblea, in unica copia originale. Le candidature a cariche regionali devono pervenire entro il termine inderogabile di 10 giorni prima della data dell'Assemblea al Presidente Regionale in carica e in copia alla Segreteria federale; le candidature a cariche provinciali devono pervenire entro il suddetto termine inderogabile di 10 giorni al Presidente Provinciale in carica e in copia al Presidente Regionale.

  1. Nel caso di Assemblea Straordinaria nazionale elettiva, totale o parziale, il termine di presentazione della candidature ai rispettivi uffici o organi competenti è di dieci giorni, come disposto dal comma 2 dell'Art. 44 dello Statuto federale.
  2. Successivamente alla scadenza del termine di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ufficio o l’organo che riceve le candidature compila l’elenco delle candidature convalidate e lo pubblica il giorno seguente mediante affissione presso la propria sede, rendendolo comunque disponibile a chiunque ne faccia richiesta. Unitamente all’elenco delle candidature convalidate l’organo preposto compila e pubblica l’elenco delle candidature eventualmente non convalidate per qualsiasi causa, indicando nell’elenco stesso la causa che ha impedito di tener conto della proposta. Tali elenchi sono altresì affissi nel luogo dell’Assemblea e tutta la relativa documentazione è consegnata al Presidente dell’Assemblea appena eletto.

Art. 149

Ricorsi sulla presentazione di candidature

1. Chiunque ha titolo a partecipare ad una Assemblea con diritto di voto, ovvero chiunque abbia proposto di essere candidato a cariche elettive se non è compreso nelle liste di quella determinata Assemblea, può presentare ricorso sia per negare l’ammissibilità di candidature già presentate, sia per affermare l’ammissibilità di candidature, compresa la propria, non convalidate dall’organo che le riceve.

2. Il ricorso - nei casi di candidature per le cariche centrali e regionali - deve essere proposto per iscritto, senza tasse ed altre formalità entro tre giorni dalla pubblicazione degli elenchi, che ha luogo presso la sede dell’organo competente, alla Commissione di Giustizia e Disciplina, che decide inappellabilmente nei successivi cinque giorni. Della decisione viene data immediata notizia, anche a mezzo telegramma, agli interessati ed all'ufficio o organo competente per l'eventuale rettifica degli elenchi di cui all'articolo precedente.

3. Il ricorso avverso le candidature a cariche provinciali deve essere proposto con le medesime modalità degli altri entro quarantotto ore dalla pubblicazione dell’elenco, al Giudice Sportivo Unico che decide in merito e inappellabilmente entro i tre giorni successivi. Della decisione viene data immediata comunicazione, anche a mezzo telegramma, agli interessati ed al Presidente Provinciale per l'eventuale rettifica degli elenchi di cui all'articolo precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Art. 150

Funzioni, composizione e nomina

della Commissione Verifica Poteri

1. I Membri del Consiglio Federale, del Comitato Regionale o del Comitato Provinciale non possono far parte di nessuna Commissione Assembleare né possono esercitare il diritto di voto.

2. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di provvedere al controllo dei diritti di partecipazione e di voto. Possono partecipare all'Assemblea, oltre agli aventi diritto al voto, le persone di cui all'Art. 17, comma 5 dello Statuto. La Segreteria Federale provvederà a fornire ai componenti la Commissione Verifica Poteri sia l’elenco degli aventi diritto a voto sia l'elenco di quelli comunque ammessi ad assistere. La Commissione è organo permanente dell’assemblea, si insedia almeno un’ora prima dell’ora fissata per l’inizio dell’assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

3. La Commissione Verifica Poteri è costituita da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui delibera la convocazione.

4. In sede di Assemblea Regionale e Provinciale è il rispettivo Presidente di Comitato che procede alla nomina della Commissione Verifica Poteri.

Art. 151

Insediamento della Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei membri nominati; in tal caso, se è assente il Presidente della Commissione Verifica Poteri ne assume la presidenza il membro più anziano presente.

2. Se al momento dell’insediamento non è presente la maggioranza dei membri nominati, il Presidente federale nomina seduta stante i membri mancanti affinché sia costituito un collegio di almeno tre membri, scegliendoli insindacabilmente fra i presenti che dimostrino di essere tesserati alla F.S.I. Analogo potere spetta al Presidente regionale e al Presidente provinciale nei riguardi delle rispettive assemblee. La Presidenza della commissione così formata spetta al più anziano dei nominati originariamente, se almeno uno di essi è presente, altrimenti il Presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti sceglie anche il Presidente della Commissione Verifica Poteri; gli assenti sostituiti che giungano sul posto dopo che la loro sostituzione è avvenuta non possono più far parte della Commissione Verifica Poteri.

3. Non può far parte della Commissione Verifica Poteri alcun candidato alle cariche elettive di competenza dell’Assemblea per la quale la Commissione Verifica Poteri stessa è nominata; nel caso si verifichi tale incompatibilità, la decadenza da componente la Commissione Verifica Poteri è immediata appena l’incompatibilità si rende manifesta e la sostituzione dei membri decaduti è di competenza del Presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti.

Art. 152

Operazioni di Verifica Poteri e deleghe

1. La Commissione Verifica Poteri esamina i titoli di ammissione dei membri dell’Assemblea, ossia dei partecipanti con diritto di voto, attenendosi unicamente alle risultanze degli elenchi ufficiali definitivi. Esamina altresì la regolarità delle deleghe rilasciate, in base a quanto stabilito dall'Art. 17 dello Statuto federale e dal presente Regolamento.

2. Un Affiliato con diritto a voto è rappresentato in Assemblea dal Presidente o da un suo delegato, purché quest'ultimo sia un componente del Consiglio Direttivo in carica dell'Affiliato, mediante delega scritta. Il rappresentante di un Affiliato avente diritto a voto, ovverosia il Presidente o il suo delegato, può ricevere deleghe scritte da altri Affiliati aventi diritto a voto nel numero massimo di due oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1.000 Società votanti; qualora le Società votanti fossero in numero superiore si deve fare riferimento a quanto stabilito dall'Art. 17 terzo comma dello Statuto federale. Solo il Presidente di un Affiliato può rilasciare delega in favore del rappresentante di altro Affiliato.

3. I membri del Consiglio Federale, i componenti dei Comitati Regionali, compresi i rispettivi Presidenti, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare Società né direttamente, né per delega.

4. La Commissione Verifica Poteri ammette all’Assemblea i rappresentanti degli Affiliati che, dagli elenchi ufficiali, risultino non in regola con i versamenti delle quote federali stabilite, solo se essi danno prova di aver successivamente regolarizzato la loro posizione, esibendo la ricevuta dell’avvenuto versamento, purché ciò si sia realizzato entro il termine ultimo fissato per la riaffiliazione annuale di cui all'Art. 34 del presente Regolamento.

5. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri ha il potere di disciplinare i lavori preliminari dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative ritenute atte alla scopo, inclusa la costituzione di un servizio d’ordine se non predisposto; tali poteri disciplinari sono assunti dal Presidente dell’Assemblea appena egli ne dichiari aperti i lavori.

 

Art. 153

Ammissione dei membri alle assemblee

  1. I rappresentanti degli Affiliati aventi diritto a voto ammessi all’Assemblea, di seguito per brevità definiti membri dell'Assemblea, contribuiscono a formare la volontà assembleare attraverso votazioni che si svolgono in forme diverse. In ciascuna votazione, ogni membro dispone di un voto per sé ed eventualmente di un voto per ciascuna delega di altro Affiliato avente diritto a voto che sia stata riconosciuta regolare dalla Commissione Verifica Poteri.

2. Intervengono inoltre alle Assemblee, senza diritto di voto, i Soci Onorari, i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti e Delegati Regionali, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Direttori Agonistici, i Presidenti e Delegati Provinciali, i Rappresentanti federali presso gli Enti sportivi nazionali e internazionali, i Presidenti delle Società con anzianità inferiore a 24 mesi, i rappresentanti delle Associazioni aderenti.

3. Le operazioni di verifica poteri, e le conseguenti ammissioni di membri, devono svolgersi ininterrottamente per tutta la durata dell’Assemblea, ogni qual volta si presenti qualche persona che intenda far riconoscere la sua qualifica di membro dell’assemblea; tali operazioni restano sospese brevemente, per il solo tempo materialmente necessario, in occasione della compilazione periodica dell’elenco dei membri effettivi e dei relativi voti, per la comunicazione della "forza assembleare", secondo le norme dell’articolo successivo.

Art. 154

Comunicazione della "forza assembleare"

e suoi successivi aggiornamenti

1. All’orario stabilito per l’inizio dell’assemblea, dopo aver completato le operazioni di ammissione delle persone presenti, la Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, redige apposito verbale delle operazioni compiute. Il verbale riporta la "forza assembleare" presente e riporta i seguenti dati:

a) il numero degli aventi diritto a voto;

b) il numero delle Società, dei delegati regionali dei Giocatori e dei delegati regionali degli Istruttori presenti in Assemblea con diritto di voto;

c) il totale dei rappresentati, direttamente o per delega, con diritto a voto.

Se esistono casi di contestazione, il verbale suindicato riporta distintamente i membri ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell’assemblea, dopo che quest’ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.

2. Il verbale di cui al comma precedente è consegnato al Presidente provvisorio dell’assemblea per i suoi successivi adempimenti, ed è affisso in copia all’albo. Dopo l’affissione all’albo della forza assembleare presente, la Commissione Verifica Poteri dispone per l’ammissione di nuove persone eventualmente sopraggiunte.

3. Le operazioni descritte nei commi precedenti si ripetono, nel corso dell’assemblea, ogni qual volta il suo Presidente richieda l’aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione; in tali casi le operazioni di verifica poteri sono immediatamente sospese, e vengono riprese a votazione conclusa, affinché la forza assembleare presente non possa subire alterazioni nel corso della votazione stessa.

PARTE TERZA

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

TITOLO I

APERTURA DEI LAVORI

Art. 155

Presidenza provvisoria dell’Assemblea

1. La Presidenza provvisoria dell’Assemblea ha luogo dal momento in cui il Presidente della Commissione Verifica Poteri nell’orario stabilito per l’Assemblea stessa comunica la relativa "forza assembleare", come precisato dall'Art. 154 del presente regolamento, fino al momento in cui si insedia il Presidente dell’Assemblea, eletto dall’Assemblea medesima.

2. La Presidenza provvisoria dell’Assemblea Nazionale spetta al Presidente della Federazione o a chi, in caso di impedimento del Presidente stesso, spetta di sostituirlo secondo le norme dello Statuto.

3. La Presidenza provvisoria dell’Assemblea regionale o provinciale spetta rispettivamente al Presidente del Comitato regionale o provinciale o a chi, in caso di impedimento degli stessi Presidenti, spetta di sostituirli.

4. Il Presidente provvisorio dell’Assemblea, giunto l’orario stabilito per l’inizio della stessa, dopo il completamento delle operazioni di verifica poteri in corso, se dall’elenco ufficiale consegnatogli dal Presidente della Commissione Verifica Poteri risulta esser presente la "forza assembleare" necessaria ai sensi degli articoli 16, 59 e 60 dello Statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.

5. Il Presidente provvisorio sottopone all’assemblea costituita dai membri ammessi dalla Commissione Verifica Poteri gli eventuali casi controversi sull’ammissione di ulteriori membri o di rappresentanza in assemblea di ulteriori Società prima di qualunque altro adempimento, e li sottopone a votazione con esclusione di chi ha presentato la contestazione.

6. Esaurita la votazione dei casi controversi, in relazione alle decisioni dell’Assemblea, il Presidente provvisorio aggiorna eventualmente l’elenco dei membri ammessi e la "forza assembleare", dopo di che ammette i nuovi membri a prendere parte ai lavori assembleari.

7. Quando costituitasi l’Assemblea nella sua composizione definitiva, nel corso di eventuali successive operazioni di verifica dei poteri si presentino ulteriori casi di contestazione, il Presidente della Commissione Verifica Poteri li comunica senza indugio al Presidente dell’Assemblea, che sospende i lavori assembleari in corso ed invita l’Assemblea stessa a risolvere tali ulteriori casi nei modi già descritti.

8. Se vi è in corso una votazione i casi di cui al comma precedente non possono interrompere la votazione; essi saranno discussi dall’Assemblea appena il suo Presidente ha proclamato l’esito di detta votazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELL’ASSEMBLEA

Art. 156

Elezione della Presidenza dell’Assemblea

1. Il Presidente provvisorio, appena il quorum richiesto per la validità della costituzione dell’Assemblea è stato raggiunto, pone in votazione il nominativo o i nominativi proposti per la presidenza, avendo cura, comunque, che i candidati alla presidenza siano regolarmente tesserati alla F.S.I. per l’anno in corso. In caso di un solo nominativo l’elezione può avvenire per acclamazione; altrimenti pone in votazione distintamente ciascun nominativo proposto. È eletto Presidente colui che ha riportato il maggior numero di voti.

2. Eletto il Presidente dell’Assemblea, questi assume immediatamente la presidenza della stessa.

3. Il Presidente dell’Assemblea indice poi la votazione, con le medesime procedure indicate nel primo comma, per l’elezione del Vice Presidente dell’Assemblea, il quale, insieme al Presidente ed al Segretario, costituisce l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Art. 157

Compiti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea

1. Il Presidente dell’Assemblea ha il compio di dirigere i lavori dell’Assemblea stessa secondo le norme federali, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all’O.d.G., di fissare la durata massima ed il numero degli interventi, di accettare o meno mozioni di ordine e porle in discussione, determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo, e convalidare tutti gli atti relativi all’Assemblea.

2. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea Nazionale vengono assunte d’ufficio dal Segretario Generale della F.S.I. o da un suo incaricato. Egli ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri Atti dell’Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima presso la sede della Federazione, ove rimarrà a disposizione degli Affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento. Nelle Assemblee Regionali e Provinciali le funzioni di Segretario vengono svolte dai rispettivi Segretari Regionali e Provinciali.

3. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d’impedimento momentaneo o definitivo.

Art. 158

La Commissione di Scrutinio

  1. La Commissione è composta da almeno tre membri proposti dall’Assemblea ed eletti per acclamazione.
  2. La Commissione di Scrutinio ha il compito di conteggiare i voti, assistendo il Presidente in qualunque tipo di votazione sia stata dal medesimo indetta.
  3. Gli scrutatori collaborano con l’Ufficio di Presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 159

Illustrazione degli argomenti posti all’ordine del giorno

1. L’ordine del giorno dei lavori assembleari comprende l’indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.

2. Devono essere iscritti all’ordine del giorno a pena di nullità dell’atto di convocazione:

a) la discussione e approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria in corso di Assemblea Ordinaria;

b) l’elezione alle cariche federali nel caso di Assemblea Ordinaria indetta al termine di un ciclo olimpico o di Assemblea Straordinaria indetta nei casi previsti dall’Art. 16 dello Statuto.

3. Dopo la relazione tecnico-morale e finanziaria del Presidente, i punti posti all’O.d.G. dell’Assemblea debbono essere illustrati dai relatori addetti o, in loro mancanza, dal Presidente della Federazione.

Art. 160

Discussione degli argomenti

  1. Per ciascun argomento all'ordine del giorno, esaurita l'illustrazione del medesimo, il Presidente dichiara aperta la discussione esponendo eventualmente le modalità ritenute necessarie per una ordinata discussione e per l'iscrizione degli interventi.
  2. Gli interventi devono susseguirsi nell'ordine in cui sono stati richiesti ed iscritti in apposita lista a cura del Segretario dell'Assemblea.
  3. Il Presidente stabilisce altresì la durata degli interventi.
  4. Chi è già intervenuto nella discussione può iscriversi una sola volta per una breve replica o precisazione.
  5. Esauriti gli interventi, il relatore sull'argomento discusso ha il diritto di replicare agli intervenuti ascoltati durante la discussione; al termine della replica si procede alla votazione.
  6. Art. 161

    Votazioni

    1. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti in Assemblea, fatta eccezione per le ipotesi previste dagli Artt. 59 e 60 dello Statuto federale.

    2. I sistemi di votazione sono, nell’ordine: per acclamazione; per appello nominale; per scrutinio segreto; per alzata di mano e controprova. Prima di ciascuna votazione si procederà all'accertamento della forza assembleare come stabilito dall'Art. 154.

    3. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all’unanimità.

    4. Le elezioni alle cariche indicate all’Art. 15, comma 3 dello Statuto debbono avvenire per scrutinio segreto, nell’ordine stabilito dal citato Art. 15 e dagli Artt. 18 bis, 28, 35 e 41.

  7. Per le elezioni dei componenti il Consiglio Federale, i nominativi che possono essere votati su ciascuna scheda sono:

I candidati, rispettivamente nel numero di 7, 2 e 1, che avranno riportato il maggior numero di voti sono eletti Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il Candidato più anziano di età. Analogamente si procederà per l'elezione dei componenti dei Comitati Regionali e Provinciali, nelle rispettive Assemblee, in base al numero di Consiglieri previsti per ciascuna quota.

6. Per le elezioni del Presidente, dei due componenti effettivi e dei due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti di competenza F.S.I., si procederà come disposto dall'art. 18bis, punto 2, dello Statuto.

7. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell’Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell’Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate e allegate al verbale dell’Assemblea.

8. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art. 162

Il verbale di Assemblea

1. Il verbale dell’Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

  1. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro 30 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l’altro trasmesso al C.O.N.I..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUARTA

ASSEMBLEE REGIONALI DEI GIOCATORI E DEGLI ISTRUTTORI

Art. 163

Assemblea regionale dei giocatori e delle giocatrici

per l'elezione dei delegati regionali dei giocatori

  1. L'Assemblea regionale dei Giocatori e delle Giocatrici ha il compito, previsto dall'Art. 17, punto 1.2 dello Statuto federale, di procedere all'elezione di un numero di delegati dei Giocatori in misura pari al 20% degli affiliati con diritto a voto della regione, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.
  2. L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in funzione della convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva e deve effettuarsi comunque non oltre il settantesimo giorno precedente quest'ultima. Nelle regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale l'Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.
  3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata, da inviare entro il 20° giorno antecedente l'Assemblea, alle Società affiliate della regione, le quali sono tenute alla tempestiva affissione della stessa all'Albo Sociale.
  4. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto tutti i giocatori e le giocatrici in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, punto 1.2, dello Statuto: cittadinanza italiana, maggiore età, regolarmente tesserati come giocatori FSI, con tessera agonistica o ordinaria, tramite le Società affiliate della regione di competenza.
  5. L'Assemblea, in ragione della sua funzione di Seggio Elettorale, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di giocatori e/o giocatrici aventi diritto al voto.
  6. Possono candidarsi per l'elezione a Delegato regionale i giocatori e le giocatrici in possesso dei requisiti previsti per aver diritto a voto.
  7. L'Assemblea in apertura provvede ad eleggere, fra i non candidati, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della stessa, i quali fungeranno da Commissione Verifica Poteri e da Commissione Scrutinio. Essi debbono provvedere a garantire la regolarità dell'apertura e della chiusura del Seggio Elettorale, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione della tessera federale, e redigere il verbale del risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportato e l'elenco dei Delegati eletti.
  8. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro le ventiquattrore successive alla chiusura del seggio.
  9. La candidatura a Delegato regionale dei Giocatori può essere presentata per iscritto al Presidente del Comitato Regionale o direttamente in Assemblea, in apertura della stessa. Il candidato deve risultare tesserato FSI tramite una Società della regione.

 

 

Art. 164

Assemblea regionale degli istruttori

per l'elezione dei delegati regionali degli istruttori

  1. L'Assemblea regionale degli Istruttori ha il compito, previsto dall'Art. 17, punto 1.3 dello Statuto federale, di procedere all'elezione di un numero di delegati degli Istruttori in misura pari al 10% degli affiliati con diritto a voto della regione, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.
  2. L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente del Comitato Regionale entro il termine stabilito dal Consiglio Federale in funzione della convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva e deve effettuarsi comunque non oltre il settantesimo giorno precedente quest'ultima. Nelle regioni in cui non è costituito un Comitato Regionale l'Assemblea è indetta e convocata dal Delegato Regionale.
  3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata inviata entro il 20° giorno antecedente l'Assemblea agli Istruttori, residenti nella regione di competenza territoriale, regolarmente iscritti agli Albi Federali degli Istruttori, riguardanti le qualifiche di Formatore, Istruttore Giovanile e Istruttore Elementare, le cui liste sono comunicate dalla Segreteria federale.
  4. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Istruttori residenti nella regione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, punto 1.2, dello Statuto: cittadinanza italiana, maggiore età, iscritti agli Albi Federali degli Istruttori e risultanti in regola con il tesseramento FSI per le qualifiche di cui al comma precedente.
  5. L'Assemblea, in ragione della sua funzione di Seggio Elettorale, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di istruttori aventi diritto al voto.
  6. Possono candidarsi per l'elezione a Delegato regionale gli istruttori in possesso dei requisiti previsti per aver diritto a voto.
  7. L'Assemblea in apertura provvede ad eleggere, fra i non candidati, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della stessa, i quali fungeranno da Commissione Verifica Poteri e da Commissione Scrutinio. Essi debbono provvedere a garantire la regolarità dell'apertura e della chiusura del Seggio Elettorale, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione della tessera federale, e redigere il verbale del risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportato e l'elenco dei Delegati eletti.
  8. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro le ventiquattrore successive alla chiusura del seggio.
  9. La candidatura a Delegato regionale degli Istruttori può essere presentata per iscritto al Presidente del Comitato Regionale o direttamente in Assemblea, in apertura della stessa. Il candidato deve risultare residente nella regione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 165

Comitati Regionali con meno di 10 affiliati

1. I Comitati Regionali preesistenti all'entrata in vigore dello Statuto federale, costituiti con un numero di società affiliate con diritto a voto inferiore a dieci, hanno un anno di tempo, così come previsto dall'Art. 62 dello Statuto, per raggiungere il suddetto minimo a decorrere dall'approvazione dello Statuto da parte degli organi competenti, approvazione avvenuta da parte del CONI con deliberazione della Giunta Esecutiva del 7 settembre 2000 n. 828.

2. I suddetti Comitati Regionali per poter beneficiare di tale proroga dovranno nel frattempo svolgere regolarmente le Assemblee Regionali e rispettare regolarmente tutti gli adempimenti di loro competenza prescritti dal presente Regolamento. Per i Comitati che non rispettassero tali obblighi, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, delibererà la loro immediata soppressione e la contestuale sostituzione con un Delegato Regionale.

Art. 166

Comitati Provinciali con meno di 10 affiliati

1. I Comitati Provinciali preesistenti all'entrata in vigore dello Statuto, costituiti con un numero di società affiliate con diritto a voto inferiore a dieci hanno un anno di tempo, così come previsto dall'Art. 62 dello Statuto, per raggiungere il suddetto minimo a decorrere dall'approvazione dello Statuto da parte degli organi competenti, da parte del CONI con deliberazione della Giunta Esecutiva del 7 settembre 2000 n. 828.

2. I suddetti Comitati Provinciali per poter beneficiare di tale proroga dovranno nel frattempo svolgere regolarmente le Assemblee provinciali e rispettare regolarmente tutti gli adempimenti di loro competenza prescritti dal presente Regolamento. Per i Comitati che non ottemperassero a tali obblighi, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione sentito il parere del Presidente Regionale competente, delibererà la loro immediata soppressione e la contestuale sostituzione con un Delegato Provinciale.

 

REGOLAMENTO APPROVATO

DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 9-10/12/2000.