FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
REGOLAMENTO FEDERALE ANTIDOPING
Testo approvato dal Consiglio Federale FSI del 7-8/4/2001
(in corso di approvazione da parte del CONI)
Sommario
Preambolo
Titolo I - Principi Generali
Art. 1 - Definizione del doping nello sport
Titolo II - Organismi ed Uffici preposti all'attività antidoping
Art. 2 - Commissione Antidoping
Art. 3 - Commissione Scientifica Antidoping
Art. 4 - Ufficio di Procura Antidoping
Art. 5 - Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.)
Art. 6 - Federazione Medico Sportiva Italiana
Art. 7 – Commissione Federale Antidoping
Art. 8 - Incompatibilità, durata e decadenza
Titolo III - Norme Procedurali
Art. 9 - Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa
Titolo IV - Adempimenti e Sanzioni
Art. 10 - Adempimenti conseguenti ai casi di positività
Art. 11 - Procedimento disciplinare
Art. 12 - Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni
Titolo V - Disposizioni finali
Art. 13 - Campo di applicazione
Art. 14 - Comunicazione ai mezzi di informazione
Allegato 1 - Sanzioni
REGOLAMENTO FEDERALE ANTIDOPING
PREAMBOLO
Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;
Vista la Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;
Visto il Decreto Legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping;
Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o comunque in grado di incrementarne artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;
Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale modifica delle sanzioni stesse;
Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) adotta il seguente Regolamento Antidoping.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Definizione del doping nello sport
1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:
a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;
b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.
4. Il doping è vietato e comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Scacchistica Italiana.
5. L’elenco formulato dal CIO, di cui all’articolo 1 comma 1 lettera c), relativo alle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate, rispettandone la medesima data di entrata in vigore stabilita dal CIO. La Federazione Scacchistica Italiana provvederà agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati. L’elenco in questione è comunque applicato ai sensi del presente Regolamento anche nel caso in cui non venisse formalmente recepito dalla Federazione Scacchistica Italiana.
TITOLO II
ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTIDOPING
ART. 2
Commissione Antidoping
1. E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.
2. La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:
a) intraprende appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti l’attività antidoping dell’Ente;
b) elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;
c) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate;
d) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte;
e) esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
f) può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e il controllo del doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI, nel rispetto dei criteri e delle modalità di seguito riportate. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.
3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla Federazione Scacchistica Italiana, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.
4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini.
5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della Federazione Scacchistica Italiana. La Commissione provvede ad inviare all’atleta e contestualmente alla Federazione Scacchistica Italiana, tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La Federazione Scacchistica Italiana è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping.
6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica.
7. La Federazione Scacchistica Italiana è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:
a) i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
b) l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell’atleta e della Società di appartenenza;
c) i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno;
d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;
e) i risultati agonistici ottenuti dagli atleti di interesse nazionale nelle gare nazionali ed internazionali;
f) i nominativi degli atleti tesserati che sono stati sottoposti ai controlli antidoping, in gara ed a sorpresa, da parte della Federazione Scacchistica Italiana e della Fèdèration Internationale des Echecs F.I.D.E., nonché l’esito dei suddetti controlli.
8. La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della Federazione Scacchistica Italiana, determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della Federazione Scacchistica Italiana non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I.
9. La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.
10. La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alla Federazione Scacchistica Italiana.
ART. 3
Commissione Scientifica Antidoping
1. E' istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione.
2. La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:
a) fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
b) fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
c) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
d) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;
e) svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
f) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
g) propone alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., curandone l’attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti.
ART. 4
Ufficio di Procura Antidoping
1. L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità di tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento.
2. L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché sull’uso, la vendita, la cessione all’atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l’istigazione, anche non accolta; l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell’atleta, di metodologie vietate .
3. L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario.
4. Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.
Art. 5
Ufficio Coordinamento Attività Antidoping
(U.C.A.A.)
2. L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di non negatività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, predispone gli adempimenti per la esecuzione delle analisi di revisione. In esito alle analisi di revisione provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della Federazione Scacchistica Italiana ai sensi dei successivi artt. 10, 11 e 12 del presente regolamento.
3. L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio di Procura Antidoping e dagli organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.
Art. 6
Federazione Medico Sportiva Italiana
1. L’espletamento dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa è svolto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento.
2. E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la Federazione Scacchistica Italiana, inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping.
ART. 7
Commissione Federale del Controllo Antidoping
1. E’ istituita presso la sede federale, la Commissione Federale del Controllo Antidoping presieduta da un Presidente nominato dal Consiglio Federale e composta da tre membri, compreso il Presidente, e da un Segretario senza diritto di voto.
2. La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare il rappresentante antidoping federale che dovrà seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento Antidoping federale.
3. La Commissione individuerà in primo luogo i tipi e le categorie di competizioni da prendere in esame e procederà poi per sorteggio alla designazione delle gare in occasione delle quali dovrà essere effettuato il controllo antidoping e ne darà tempestiva comunicazione alla FMSI che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori medici.
4. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per l’effettuazione del controllo antidoping in occasione di spareggi, raduni collegiali e quando sussistono gravi e giustificati motivi.
Art. 8
Incompatibilità, durata e decadenza
3. La Commissione Federale del Controllo Antidoping ha la durata di un quadriennio olimpico e continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale, fino alla nomina della nuova Commissione federale di Controllo Antidoping. I componenti della Commissione federale di Controllo Antidoping possono essere rinominati.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI
ART. 9
Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping
1. La Federazione Scacchistica Italiana ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I.
2. La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.
3. Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi.
4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping.
5. L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico all’arbitro principale della competizione, all’inizio del turno di gioco per il quale, in base al calendario di gara, è stato disposto il controllo antidoping.
6. Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:
7. Entro dieci minuti dalla avvenuta notifica del prelievo gli atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo antidoping. L’Ispettore Medico, d’intesa con il rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.
8. Gli atleti identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l’atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.
Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B.
Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.
9. Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell'Ispettore Medico. L’atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell’atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo.
11. L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
12. L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping (relativo ai controlli ordinari ed a sorpresa), in un originale (destinato al Laboratorio antidoping) e tre copie autoricalcanti, secondo il modello predisposto dall’U.C.A.A., che, firmate ove previsto dall’atleta, dall’Ispettore Medico e dal medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, dal dirigente accompagnatore della Società, devono essere ordinate come segue:
a) l’originale non deve contenere alcun dato identificativo dell’atleta e va inserita nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping;
b) la prima copia deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata all’U.C.A.A. sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Scacchistica Italiana, alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all’atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all’U.C.A.A.;
c) la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata alla Federazione Scacchistica Italiana, sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Scacchistica Italiana, alla gara con la località e la data di svolgimento;
d) la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), anch’essa inserita in un’apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all’atleta, oppure al medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, al dirigente accompagnatore della Società di appartenenza dell’atleta controllato.
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell’atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall’Ispettore Medico e dal rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana, se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all’U.C.A.A. ed alla Federazione Scacchistica Italiana, a cura dell’Ispettore Medico; se presente il rappresentante federale, l’Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per l’inoltro al competente Ufficio della Federazione stessa.
13. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, le buste sopra indicate potranno essere distrutte.
14.L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l’atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo. L’Ispettore Medico deve inoltre segnalare all'Ufficio di Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’atleta designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
15. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre.
16. I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche e nella apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell’atleta e del Medico della società o dell’atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall’atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell’atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall’Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall'atleta o dal Medico della società o dell'atleta (o dal dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping.
17. L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con mezzo celere a cura del rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana, con la collaborazione dell’organizzatore della manifestazione. L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica (se prevista) e verificatane l’integrità dei sigilli viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di non negatività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all’atleta riscontrato non negativo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana e di un funzionario dell’U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alla confermata positività si rimanda a quanto previsto al successivo art. 10. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.
18. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall’atleta, dal medico della società o dell’atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente.
TITOLO IV
ADEMPIMENTI E SANZIONI
ART. 10
Adempimenti conseguenti ai casi di positività
1. I risultati delle analisi sono comunicati dalla FMSI all’U.C.A.A.
2. L’accertamento dell’identità dell’atleta avviene presso l’U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito di non negatività emessa dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della Federazione Scacchistica Italiana.
Ai fini dell’identificazione dell’atleta, i funzionari dell’U.C.A.A. e della Federazione Scacchistica Italiana debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
3. Una volta determinata l’identità dell’atleta, l’U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana, all’atleta ed alla Società Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione Scacchistica Italiana) e all’Ufficio di Procura Antidoping e richiede immediatamente alla Federazione Medico Sportiva Italiana di fissare la data di effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione. La Federazione Scacchistica Italiana verifica in ogni caso l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’atleta o ne cura il perfezionamento.
4. L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping possibilmente entro i sette giorni successivi alla data di invio della comunicazione di non negatività da parte dell’U.C.A.A. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dall’U.C.A.A. al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana, all’atleta riscontrato non negativo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione Scacchistica Italiana). Alle analisi di revisione può assistere l’atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla Società di appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. Il Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall’U.C.A.A.
5. All’apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l’esito di positività, l’U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana, all’atleta risultato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione Scacchistica Italiana) nonchè alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping.
6. Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.
7. I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili.
8. L’atleta confermato positivo deve essere immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento della Commissione di Giustizia e Disciplina, alla quale l'atleta potrà essere eventualmente deferito. L’atleta sospeso non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra, decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante.
9. La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell’esito positivo delle analisi direttamente alla Fèdèration Internationale des Echecs F.I.D.E.
ART. 11
Procedimento disciplinare
L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli organi di giustizia della Federazione Scacchistica Italiana, o della Fèdèration Internationale des Echecs F.I.D.E. nei casi di sua competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti.
2. Il Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italiana dà attuazione ai provvedimenti dell’Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi all'Ufficio suddetto, per l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.
3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari.
4. Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla Federazione Scacchistica Italiana, procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell’indagato ovvero all’archiviazione del procedimento. Dell’avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla Federazione Scacchistica Italiana l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana, all’U.C.A.A. L’Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio.
5. La Federazione Scacchistica Italiana, ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo federale di giustizia, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste.
ART. 12
Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni
1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
2. Nei confronti del tesserato alla Federazione Scacchistica Italiana che, convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo federale di giustizia e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.
3. All’esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.
6. Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali antidoping per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italiana provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.
8. E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.
9. Le sanzioni adottate dalla Federazione Scacchistica Italiana sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping.
10. L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13
Campo di applicazione
1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati presso la Federazione Scacchistica Italiana. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla Fèdèration Internationale des Echecs F.I.D.E. e presso questa possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli "out of competition" nei confronti di atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.
ART. 14
Comunicazioni ai mezzi di informazione
1. L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla Federazione Scacchistica Italiana l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici.
Allegato 1
Sanzioni
Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento.
Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l'ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione.
Allegato 2
Lista della classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di doping,
emanato dal CIO nell'anno 2000