Federazione Scacchistica Italiana

REGOLAMENTO ISTRUTTORI, INSEGNAMENTO E SCUOLA - RIS

 

INDICE

  1. Disposizioni di carattere generale
    1. Principi generali sull’insegnamento

0.1 Abilitazione all’insegnamento

0.2 Albo Istruttori Federali e Elenchi Speciali

0.3 Istruttori Federali. Qualifiche

0.4 Qualifiche onorarie

    1. Organismi Federali nel campo dell’istruzione scacchistica
    2. Programmi e materiale didattico
    3. Commissione Didattica Nazionale
    4. Commissione Nazionale Scacchi a Scuola

0.9 Coordinatore dell’Albo Istruttori Federali

0.10 Commissioni Esaminatrici

0.11 Requisiti tecnico-didattici per l’ammissione ai corsi con esami

0.12 Iscrizione all’Albo Istruttori

0.13 Quota annuale di iscrizione all’Albo

0.14 Attestazione dell’attività d’insegnamento: trasmissione degli elenchi

0.15 Corsi di qualificazione con esami, corsi di aggiornamento e di preparazione

1. Albo Istruttori Federali

1.1 Iscrizione

1.2 Requisiti per l’iscrizione

1.3 Domanda di iscrizione

1. 4 Istruttore di Primo Grado

1.5 Istruttore di Secondo Grado

1.6 Istruttore Giovanile

    1. Domanda di ammissione al corso con esami per acquisizione qualifica o
    2. passaggio di categoria

    3. Corsi con esami
    4. Durata della qualifica
    5. Cancellazione dall’Albo
    6. Sospensione
    7. Tariffe professionali
    8. Doveri degli iscritti

  1. Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica

2.0 Ripartizione dell’elenco speciale

    1. Iscrizione
    2. Requisiti per l’iscrizione
    3. Domanda di iscrizione
    4. Promotore
    5. Insegnante Elementare
    6. Corsi con esami
    7. Cancellazione dall’Elenco Speciale
    8. Doveri degli iscritti

  1. Elenco Speciale Divulgazione di Base

  1. Ripartizione dell’elenco speciale

3.1 Iscrizione

    1. Requisiti per l’iscrizione
    2. Domanda di iscrizione
    3. Istruttore Elementare
    4. Corsi di qualificazione con esami
    5. Cancellazione dall’Elenco Speciale
    6. Doveri degli iscritti

4. Scuole di Scacchi e Scuole Giovanili di Scacchi riconosciute dalla F.S.I.

    1. Scuole di scacchi riconosciute
    2. Riconoscimento federale delle Scuole
    3. Scuole Giovanili di Scacchi (C.A.S.) riconosciute
    4. Riconoscimento federale delle Scuole Giovanili

  1. Settore Scuola
    1. Organizzazione generale del Settore Scuola
    2. Compiti dei Referenti Regionali per la Scuola
    3. Compiti dei Referenti Provinciali per la Scuola

6. Norme transitorie e finali

    1. Costituzione dei quadri
    2. Costituzione dei quadri degli Istruttori di Primo e Secondo Grado
    3. Costituzione dei quadri degli Istruttori Giovanili
    4. Costituzione dei quadri degli Istruttori Elementari (Elenco Speciale Divulgazione di Base)
    5. Costituzione dei quadri degli Insegnanti Elementari (Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica)

 

 

REGOLAMENTO ISTRUTTORI, INSEGNAMENTO E SCUOLA

 

0 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

0.0 Principi generali sull’insegnamento

La divulgazione, l’insegnamento ed il perfezionamento degli scacchi fanno parte dei compiti istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) ed essa elabora i criteri tecnico-didattici per il metodo e l’insegnamento dell’attività scacchistica nel territorio nazionale.

L’insegnamento degli scacchi, attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, ecc., organizzati o curati dalla Federazione Scacchistica Italiana, dai suoi Comitati Regionali e Provinciali, da suoi Affiliati o Tesserati ed eventualmente da Associazioni ed Organizzazioni ad essa aderenti o collegate oppure da Enti ad essa non collegati, Amministrazioni o privati quando vi sia il patrocinio della F.S.I. o comunque l’intervento di suoi Affiliati o Tesserati, può essere effettuato solamente da istruttori autorizzati e riconosciuti dalla F.S.I. attraverso una particolare abilitazione.

L’insegnamento degli scacchi che viene anche effettuato, sia in conseguenza del Protocollo d’Intesa stipulato nel 1997 fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sotto l’alto patrocinio degli stessi e nel rispetto delle normative da loro emanate, sia per iniziativa o comunque promosso da Organi periferici della F.S.I. o da Affiliati e Tesserati, nell’ambito della struttura della Scuola Pubblica Italiana può essere svolto solamente da istruttori autorizzati e riconosciuti dalla F.S.I. attraverso una particolare abilitazione.

Tutti gli Affiliati ed i Tesserati, nonché le Associazioni ed Organizzazioni aderenti, sono tenuti alla conoscenza ed all’osservanza del presente articolo.

0.1 Abilitazione all’insegnamento

L’abilitazione all’insegnamento degli scacchi è attestata dall’iscrizione all’Albo Istruttori Federali, istituito con il presente Regolamento, ed è subordinata al possesso dei requisiti richiesti, al superamento delle prove specifiche stabilite dal Regolamento, all’approvazione del Consiglio Federale quando previsto, nonché al lodevole svolgimento della pratica dell’insegnamento.

0.2 Albo Istruttori Federali e Elenchi Speciali

All’Albo Istruttori Federali sono annessi e ne formano parte integrante i seguenti Elenchi Speciali (articolati su base regionale):

- Elenco Speciale Insegnati Scuola Pubblica (riservato al personale docente della Scuola Pubblica);

- Elenco Speciale Divulgazione di base.

L’Albo, con gli annessi Elenchi Speciali, è tenuto a cura della Segreteria Federale sotto il controllo di un Coordinatore, è pubblico e può essere consultato dagli Affiliati, dai Tesserati e dalle Associazioni o Organizzazioni aderenti.

Copia aggiornata dell’Albo sarà inviata agli Affiliati che ne faranno richiesta e sarà pubblicata annualmente sull’Organo Ufficiale "Scacchitalia" o su un allegato della stessa.

0.3 Istruttori Federali. Qualifiche.

Gli Istruttori Federali, a seconda della preparazione e della competenza raggiunta, si distinguono in:

Albo Nazionale

a) Istruttori di Primo Grado

b) Istruttori di Secondo Grado

c) Istruttori Giovanili

Le qualifiche riguardanti l’Albo Nazionale sono deliberate dal Consiglio Federale, dopo il superamento con esito favorevole del corso con esame previsto per ciascun livello.

Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica (suddiviso su base regionale)

a) Promotori

b) Insegnanti Elementari

Elenco Speciale Divulgazione di base (suddiviso su base regionale)

a) Istruttori Elementari

Le qualifiche relative agli elenchi speciali sono deliberate dal Consiglio Federale, dopo il superamento con esito favorevole del corso con esame previsto per le qualifiche di Insegnante Elementare e di Istruttore Elementare.

L’abilitazione all’insegnamento, la qualifica, e l’iscrizione all’Albo saranno comprovate da un Diploma rilasciato dalla F.S.I. e controfirmato dal Presidente Federale, dal Coordinatore dell’Albo e nel caso degli Elenchi Speciali dal Presidente del Comitato Regionale competente.

L’esercizio annuale dell’insegnamento è consentito solo dal possesso della apposita Tessera Federale di iscritto all’Albo per l’anno solare in corso.

0.4 Qualifiche onorarie

Il Consiglio Federale può proporre all’Assemblea Nazionale di attribuire la qualifica di:

a giocatori e studiosi particolarmente distintisi nel campo delle ricerche didattiche e dello studio del gioco degli scacchi, nonché a quegli istruttori che non esercitano più l’attività, che abbiano acquisito meriti e benemerenze particolari ed abbiano raggiunto i vertici della categoria.

La qualifica è vitalizia. Essa non abilita all’attività organica dell’insegnamento. L’Istruttore Onorario può peraltro far parte di Commissioni, Comitati nonché di Commissioni Esaminatrici di ogni livello e può svolgere attività divulgativa e promozionale su richiesta della Federazione e dei suoi organi periferici.

0.5 Organismi federali nel campo dell’istruzione scacchistica

Sono istituiti i seguenti organismi con compiti di gestione e propulsione nel campo dell’istruzione scacchistica:

- Coordinatore dell’Albo Istruttori Federali;

0.6 - Programmi e materiale didattico

La Federazione intende assecondare ed agevolare nella maniera più concreta possibile l'azione degli Istruttori di ogni livello, affinché l'insegnamento possa esprimere su tutto il territorio nazionale uno standard ottimale per ogni livello e per ogni iniziativa. Proprio a tal fine sono previste le Commissioni Nazionali sopra indicate.

La Commissione Didattica Nazionale e la Commissione Nazionale Scacchi a Scuola hanno in primo luogo il compito di varare, per quanto possibile annualmente, un programma tipo di massima per ogni livello di istruzione, predisponendo il materiale didattico e pedagogico e dettando i principi informatori cui attenersi nell'insegnamento. Possono inoltre determinare l'elenco ufficiale dei testi che possono essere adottati dagli Insegnanti Scuola Pubblica e dagli Istruttori per i vari livelli dell'insegnamento.

Insegnanti ed Istruttori che intendessero adottare proprio materiale didattico dovranno sottoporlo, per quanto possibile preventivamente e comunque contestualmente con l'inizio del ciclo di insegnamento, all'approvazione della Commissione competente.

I programmi tipo, il materiale e gli strumenti didattici di cui sopra debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, corredati da apposita relazione.

0.7 - Commissione Didattica Nazionale

La Commissione Didattica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, che ne indica il Presidente, e dura in carica sino al termine del mandato dello stesso.

I suoi componenti possono essere da 4 a 7, di cui almeno uno scelto fra i componenti del Consiglio Federale. Gli altri componenti saranno individuati, oltre che nel Coordinatore dell’Albo Istruttori, fra Istruttori Onorari, di Primo e di Secondo Grado, fra esperti nel campo della didattica e fra esperti nel campo dell'insegnamento degli scacchi nella Scuola pubblica. I componenti possono essere revocati dal Consiglio Federale.

La Commissione Didattica Nazionale oltre alle funzioni di indirizzo generale di cui al precedente punto 0.6 ha il compito di:

La Commissione dovrà sempre sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio Federale tutte le iniziative che comportino impegni di spesa o che siano comunque di particolare rilevanza.

    1. Commissione Nazionale Scacchi a Scuola

La Commissione Nazionale Scacchi a Scuola è nominata dal Consiglio Federale, che ne indica il Presidente, e dura in carica sino al termine del mandato dello stesso.

I suoi componenti possono essere da 4 a 7. Essi saranno individuati, oltre che nel Coordinatore dell’Albo Istruttori o altro elemento da lui proposto e in un elemento eventualmente proposto dal Presidente della Commissione Didattica, fra promotori ed esperti nel campo dell'insegnamento degli scacchi nella Scuola pubblica.

I componenti possono essere revocati dal Consiglio Federale.

La Commissione ha compiti non solo didattici ma anche organizzativi e di collaborazione con i Comitati Regionali e Provinciali, in relazione con gli adempimenti previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione e del CONI a seguito del Protocollo d'intesa del 1997 fra gli stessi e riguardanti il Progetto "Sport a Scuola" ed eventuali altri progetti, e pertanto essa all'inizio del suo mandato deve procedere a proporre al Consiglio Federale massimo 3 nominativi, scelti per quanto possibile nell'ambito della Commissione stessa, da designare come:

- Coordinatori Nazionali per la Scuola

In materia didattica, organizzativa, informativa e promozionale la Commissione Nazionale Scacchi a Scuola oltre alle funzioni di indirizzo generale di cui al precedente punto 0.6 ha il compito di:

a) in campo didattico

 

  1. in campo organizzativo

La Commissione dovrà sempre sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio Federale tutte le iniziative che comportino impegni di spesa o che siano comunque di particolare rilevanza.

0.9 Coordinatore dell’Albo Istruttori Federali

Il Coordinatore dell’Albo Istruttori è nominato dal Consiglio Federale e dura in carica sino al termine del quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale o di revoca da parte del Consiglio stesso.

Il Coordinatore è responsabile della tenuta dell’Albo e svolge i compiti previsti dal presente Regolamento.

0.10 Commissioni Esaminatrici

Requisito necessario per l’assegnazione di qualsiasi qualifica di Istruttore, nonché di Insegnante Elementare e di Istruttore Elementare è che ogni candidato partecipi ad un apposito corso di qualificazione/aggiornamento e superi il relativo esame davanti ad una determinata Commissione Esaminatrice.

Le Commissioni sono costituite secondo necessità e possono essere tanto a carattere nazionale che regionale. Esse hanno il compito di svolgere i corsi di qualificazione e gli esami di abilitazione per i vari livelli di istruttore.

Per la qualifiche di Istruttore di Primo Grado nonché di Secondo grado la relativa Commissione Esaminatrice sarà a livello nazionale e sarà composta da tre membri oltre che dal Coordinatore dell’Albo, che fungerà da Segretario, il quale proporrà la relativa convocazione all’approvazione del Consiglio Federale, che designerà il Presidente della Commissione. Potranno far parte di detta Commissione Istruttori Onorari, Istruttori di Primo grado, docenti della Scuola dello Sport CONI ed eventualmente qualificati Istruttori esteri.

Per la qualifica degli Istruttori Giovanili le relative Commissioni Esaminatrici potranno essere tanto a livello nazionale che regionale.

Per le Commissioni di livello nazionale le modalità di convocazione saranno le stesse previste al punto precedente, mentre per quanto concerne la composizione potrà essere prevista la presenza anche di Istruttori FSI di Secondo Grado e, d’intesa con il CONI sulla base della normativa C.A.S., pure di docenti ed esaminatori designati dalle strutture CONI competenti.

Per le Commissioni a livello regionale la relativa proposta di costituzione e convocazione dovrà essere avanzata dal Comitato Regionale interessato, d’intesa con le strutture periferiche CONI competenti, al Coordinatore dell’Albo, che provvederà ad integrarla se necessario con Istruttori di Primo o Secondo Grado, ed a sottoporla alla ratifica del Consiglio Federale.

Le Commissioni esaminatrici relative alle qualifiche previste dagli Elenchi Speciali saranno composte da tre componenti e saranno proposte dai Comitati Regionali competenti al Coordinatore dell’Albo che provvederà, d’intesa con la Commissione per la Scuola quando competente, a designare un docente-esaminatore con funzioni di Presidente.

0.11 Requisiti tecnico-didattici per l’ammissione ai corsi con esami

I requisiti tecnici e didattici previsti per l’ammissione ai corsi con esami stabiliti per ciascuna qualifica sono i seguenti:

a) Istruttore di Primo Grado:

- Grande Maestro

- Maestro Internazionale con qualifica di Istruttore di Secondo Grado conseguita

da almeno due anni;

- Maestro FIDE con qualifica di Istruttore di Secondo Grado conseguita da almeno due anni, particolarmente distintosi nel campo dell’insegnamento e che abbia contribuito attraverso ricerche, applicazioni, pubblicazioni al miglioramento della metodologia didattica e dello standard generale dell’insegnamento.

b) Istruttore di Secondo Grado:

- Maestro Internazionale;

- Maestro FIDE già particolarmente distintosi nel campo dell’insegnamento;

- Maestro con qualifica di Istruttore Giovanile conseguita da almeno due anni e particolarmente distintosi nel campo dell’insegnamento;

c) Istruttore Giovanile:

- Maestro;

- Candidato Maestro;

- 1^ Nazionale con valida attività didattica svolta in campo giovanile negli ultimi due anni ed opportunamente documentata;

d) Istruttori Elementari (Elenco Speciale Divulgazione di Base):

- 2^ Nazionale;

- 3^ Nazionale.

Per quanto concerne gli Insegnanti Elementari dell’Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica non è richiesto un determinato livello di gioco ma solo il requisito di far parte del personale docente della Scuola Pubblica.

 

0.12 Iscrizione all’Albo Istruttori

L’iscrizione all’Albo e agli Elenchi Speciali implica la conoscenza da parte degli iscritti del presente Regolamento e l’obbligo di rispettarne le disposizioni.

0.13 Quota annuale d’iscrizione all’Albo

Il Consiglio Federale determinerà annualmente il costo della quota d’iscrizione all’Albo - differenziando, ove lo ritenga opportuno, le varie categorie, sentito il parere consultivo del Coordinatore e delle eventuali Commissioni interessate – e fisserà il termine per il pagamento della stessa.

Il Consiglio può inoltre prevedere, in dipendenza di iniziative promozionali rivolte verso la scuola, particolari agevolazioni e la gratuità per gli iscritti all’Elenco speciale Insegnanti Scuola Pubblica, purché diano comunicazione dell’attività di insegnamento svolta nell’ambito della scuola,

A ricezione del versamento della quota la Segreteria Federale o il Comitato Regionale competente provvederanno a trasmettere la relativa Tessera Federale, comprovante la regolarità dell'iscrizione all'Albo.

Il mancato versamento della quota annuale entro il termine stabilito comporterà la temporanea sospensiva dall’iscrizione all’Albo e dall’esercizio all’attività di insegnamento. Ove l’inadempienza perdurasse per ulteriori tre mesi si provvederà alla cancellazione dell’inadempiente dall’Albo.

0.14 Attestazione dell’attività d’insegnamento: trasmissione degli elenchi

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (per gli iscritti all’Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica vale la sola scadenza del 30 giugno), gli istruttori di ogni livello dovranno trasmettere alla Segreteria Federale gli elenchi in duplice copia di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni nel semestre precedente. Ove l’istruttore svolga la sua attività presso Scuole di scacchi o luoghi diversi, gli elenchi dovranno essere compilati in modo distinto per ciascuna iniziativa.

L’istruttore deve attestare che tutti gli allievi risultano tesserati alla F.S.I. per l’anno in corso. E’ ammessa deroga, da indicare, solo in dipendenza di specifiche iniziative di insegnamento divulgativo rivolte alla Scuola Pubblica ed esplicitamente autorizzate dal Consiglio Federale.

0.15 Corsi di qualificazione con esami, corsi di aggiornamento e di preparazione

Per la partecipazione ai corsi di qualificazione con esami, ai corsi di aggiornamento e di preparazione di ogni livello potrà essere prevista una quota di iscrizione a fronte delle spese organizzative del corso. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti saranno a carico degli stessi.

 

1. ALBO ISTRUTTORI FEDERALI

1.1 Iscrizione

L’iscrizione all’Albo Istruttori Federali per le qualifiche di Istruttore di Primo Grado, Istruttore di Secondo Grado e Istruttore Giovanile è disposta dal Consiglio Federale, su richiesta dell’interessato, contestualmente all’attribuzione della qualifica dell’iscritto ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il Controllo del Coordinatore.

    1. Requisiti per l’iscrizione

Possono essere iscritti all’Albo Istruttori Federali coloro che siano maggiorenni, abbiano superato con esito favorevole il corso con esami previsto e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o se cittadini stranieri siano residenti in Italia;

b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso, anche se non siano passate in giudicato;

c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.S.I., del CONI o di altre Federazioni Sportive;

d) non abbiano procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;

e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso;

f) abbiano effettivamente svolto l’attività di insegnamento eventualmente richiesta per l’ammissione ai corsi con esami della qualifica richiesta;

g) siano in possesso del Titolo agonistico o della Categoria FSI previsto dall’Art. 0.11.

La mancanza iniziale, accertata dopo l’iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra comporta l’immediata cancellazione dall’Albo.

1.3 Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione all’Albo debbono essere presentate dagli aspiranti alla Segreteria Federale e debbono essere corredate da:

a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente Regolamento;

b) del parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale di competenza in relazione alla residenza;

c) della certificazione, rilasciata dal Coordinatore dell’Albo, di aver superato con profitto l’esame avanti l’apposita Commissione Esaminatrice.

L’eventuale parere contrario del Presidente del Comitato Regionale deve essere motivato e può essere impugnato dall’interessato avanti al Consiglio Federale, che deciderà al riguardo. La decisione dovrà essere motivata.

1.4 Istruttore di Primo Grado

L’Istruttore di Primo Grado potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e potrà essere il responsabile di una e il coordinatore di più Scuole di Scacchi riconosciute dalla F.S.I.. Potrà altresì tenere corsi, seminari, lezioni agli iscritti all’Albo sia per la preparazione al passaggio alla categoria superiore, sia di semplice aggiornamento, nonché svolgere le mansioni attribuite agli istruttori di categoria inferiore.

1.5 Istruttori di Secondo Grado

L’Istruttore di Secondo Grado potrà svolgere l’attività su tutto il territorio nazionale, potrà essere il responsabile di una ed il coordinatore di più Scuole di Scacchi riconosciute dalla F.S.I.. Potrà altresì tenere corsi, lezioni, seminari agli Istruttori Giovanili sia di aggiornamento che propedeutiche per il passaggio alla categoria superiore, nonché svolgere le mansioni attribuite agli Istruttori di categoria inferiore.

 

 

1.6 Istruttori Giovanili

L’Istruttore Giovanile potrà svolgere la sua attività nell’ambito della regione di residenza – e, con deroga motivata richiesta al Coordinatore dell’Albo, nelle regioni limitrofe – dove potrà essere il responsabile di uno o più Scuole Giovanili costituite presso Società affiliate eventualmente anche come Centro di Avviamento allo Sport (C.A.S.) rivolto agli scacchi e riconosciuto dal CONI. In tali compiti potrà avvalersi della collaborazione di Istruttori Elementari, sino ad un massimo di due.

Potrà inoltre coadiuvare l’Istruttore di Secondo Grado nel coordinamento dei corsi di una Scuola di scacchi riconosciuta dalla F.S.I..

L’Istruttore Giovanile potrà tenere corsi e lezioni di aggiornamento per gli iscritti agli Elenchi Speciali e corsi di qualificazione con esami per gli aspiranti a tali qualifiche.

1.7 Domanda di ammissione al corso con esami per l’acquisizione della qualifica o per il passaggio di categoria

Le richieste per l’ammissione ai corsi con esami per l’acquisizione della qualifica o per il passaggio di categoria devono essere inoltrate alla Segreteria Federale per il Coordinatore dell’Albo e corredate da:

a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;

b) curriculum personale con indicazione dell’attività svolta nel campo dell’insegnamento degli scacchi;

c) parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente in relazione alla residenza;

d) eventuale certificazione di aver partecipato con profitto a Corsi di aggiornamento e/o preparazione;

e) eventuale materiale didattico redatto o opere scacchistiche pubblicate;

L’eventuale parere contrario del Presidente del Comitato Regionale deve essere motivato e può essere impugnato dall’interessato avanti al Consiglio Federale, che deciderà al riguardo. La decisione dovrà essere motivata.

 

1.8 Corsi con esami

Il coordinatore invierà tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l’indicazione delle date, dei termini e delle modalità per lo svolgimento del corso con esami non appena lo stesso sarà indetto.

Gli esami, avanti le Commissioni Esaminatrici, potranno essere articolate su prove scritte, orali e di pratica dell’insegnamento e verteranno sulla didattica, sulla conoscenza degli aspetti tecnici, agonistici e psicologici del gioco e sulle nozioni fondamentali dei Regolamenti Internazionale e Federale.

La Commissione Esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell’esito delle varie prove d’esame; i candidati respinti potranno ripetere l’esame dopo un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

1.9 Durata della qualifica

Le qualifiche di Istruttore, salvi il passaggio di categoria e la cancellazione dall’Albo, hanno carattere permanente e sono a vita.

 

1.10 Cancellazione dall’Albo

La cancellazione dall’Albo è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria Federale, sotto il controllo del Coordinatore, a seguito di:

a) richiesta scritta dell’iscritto;

b) mancato esercizio dell’attività;

c) mancato pagamento della quota federale;

d) radiazione.

Della cancellazione deve essere data comunicazione scritta all’interessato.

Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) l’eventuale reiscrizione è subordinata alla partecipazione ed al superamento di un corso con esami per la qualifica già posseduta. La Commissione Esaminatrice può indicare per la reiscrizione una qualifica anche di grado inferiore a quella precedentemente rivestita.

1.11 Sospensione

La sospensione dall’attività federale comminata dagli Organi della Giustizia Sportiva, comporta automaticamente la sospensione dell’esercizio dell’attività dell’insegnamento.

1.12 Tariffe professionali

Agli istruttori competono per le loro prestazioni compensi e rimborsi spese a carico degli allievi e/o delle strutture presso cui operano e svolgono la loro attività.

I compensi sono fissati liberamente per accordo tra le parti.

Gli istruttori sono tenuti a comunicare, a richiesta, al Coordinatore ed alla Segreteria Federale le tariffe da loro praticate.

1.13 Doveri degli iscritti

Gli iscritti all’Albo debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento e sono tenuti, come tutti i Tesserati FSI, all’osservanza delle norme etico comportamentali dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti federali. In particolare dovranno mantenere un corretto comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono lo svolgimento dell’attività dell’insegnamento degli scacchi – che deve sempre essere ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza e della massima professionalità – nei confronti degli allievi, dei colleghi, della Federazione e dei suoi organi, rappresentanti e tesserati e dei terzi. Gli iscritti, come ogni altro tesserato FSI, sono sottoposti agli Organi di Giustizia e Disciplina della FSI.

Gli iscritti devono svolgere la loro attività presso scuole di scacchi e corsi tenuti presso le sedi degli Affiliati, degli Aderenti o di Enti espressamente previsti dal Consiglio Federale (ad es. Scuola pubblica).

Nel caso l’attività venisse svolta presso una differente sede, o presso privati, l’iscritto è tenuto a darne comunicazione preventiva al Coordinatore dell’Albo.

Il Diploma di abilitazione all’insegnamento rilasciato dalla FSI va esposto nel luogo in cui l’iscritto svolge abitualmente la sua attività.

Tutti gli allievi degli Istruttori iscritti all’Albo debbono essere Tesserati FSI, fatte salve le eventuali iniziative promozionali rivolte alla Scuola Pubblica e autorizzate dal Consiglio Federale.

2. ELENCO SPECIALE INSEGNANTI SCUOLA PUBBLICA

2.0 Ripartizione dell’elenco speciale

L’Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica, ancorché nazionale, è suddiviso in elenchi regionali per le varie qualifiche.

2.1 Iscrizione

L’iscrizione all’Elenco Speciale Insegnati Scuola Pubblica per le qualifiche di Insegnante Elementare e Promotore è disposta dal Consiglio Federale, su richiesta dell’interessato, contestualmente all’attribuzione della qualifica dell’iscritto ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il Controllo del Coordinatore.

2.2 Requisiti per l’iscrizione

Possono essere iscritti all’Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica coloro che siano maggiorenni, abbiano superato con esito favorevole, quando prescritto, il corso con esami previsto e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani;

b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso, anche se non siano passate in giudicato;

c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.S.I., del CONI o di altre Federazioni Sportive;

d) non abbiano procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;

e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso;

f) siano inseriti nel ruoli dei docenti della Scuola Primaria, Scuola Secondaria e Scuola Secondaria Superiore.

La mancanza iniziale, accertata dopo l’iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra comporta l’immediata cancellazione dall’Albo.

Il requisito della lettera f) non è obbligatorio per i Promotori.

Il Consiglio Federale può decidere l’ammissione nell’Elenco Speciale anche di docenti in quiescenza che svolgano attività di insegnamento nell’ambito della Scuola Pubblica.

2.3 Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione all’Elenco Speciale Insegnanti di Scuola Pubblica per la qualifica di Insegnante Elementare debbono essere presentate dagli aspiranti alla Segreteria Federale e debbono essere corredate da:

a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente Regolamento;

b) della certificazione, rilasciata dal Presidente del Comitato Regionale competente o dal Coordinatore dell’Albo, di aver superato con profitto l’esame avanti l’apposita Commissione Esaminatrice.

 

2.4 Promotore

La qualifica di Promotore è attribuita, a insindacabile giudizio del Consiglio Federale su proposta della Commissione per la Scuola, autonoma o su motivata richiesta allo stesso da parte del Presidente del Comitato Regionale competente, d’intesa con il Coordinatore dell’Albo, a quei docenti, anche iscritti all’Albo e non all’Elenco Speciale, che si siano particolarmente distinti nel campo dell’insegnamento nella Scuola, che abbiano contribuito al miglioramento della metodologia didattica e dello standard generale di tale tipo di insegnamento e che abbiano acquisito particolare competenza ed esperienza nel campo dell’addestramento e della formazione dei quadri della categoria.

Tra i compiti del Promotore, oltre a quello dell’insegnamento, assume particolare rilevanza specifica quello del reclutamento, della preparazione e dell’addestramento dei docenti scolastici che intendono iscriversi nell’elenco speciale in qualità di Insegnanti Elementari ed iniziare così l’attività di insegnamento degli scacchi nella Scuola Pubblica.

Dato il particolare ruolo il Promotore agisce in stretto collegamento con il Comitato per la Scuola,

2.5 Insegnante Elementare

La qualifica di Insegnante Elementare è attribuita ai Docenti di ruolo, precari o in altra situazione, ma comunque con titolo all’insegnamento nell’ambito della Scuola Pubblica, che siano stati ammessi e abbiano superato con esito favorevole lo specifico corso con esami previsto avanti l’apposita Commissione esaminatrice.

L’Insegnante Elementare potrà svolgere la propria attività nell’ambito dell’Istituto Scolastico nel quale svolge la sua normale attività di docente ed eventualmente presso altre sedi scolastiche.

2.6 Corsi con esami

Il Presidente del Comitato Regionale competente o un suo delegato, d’intesa con la Commissione per la Scuola, provvederà ad inviare tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l’indicazione delle date, dei termini e delle modalità per lo svolgimento del corso con esami non appena lo stesso sarà indetto, unitamente all’indicazione degli argomenti e delle materie trattate nel corso.

Gli esami, avanti alle Commissioni Esaminatrici, potranno essere articolati su prove orali, scritte e di pratica dell’insegnamento e vertono sulla didattica, sulla conoscenza del gioco, sugli aspetti pedagogici legati agli scacchi e sui principi dell’etica comportamentale.

La Commissione esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell’esito delle varie prove d’esame; i candidati respinti potranno ripetere l’esame dopo un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi.

2.7 Cancellazione dall’Elenco Speciale

La cancellazione dall’elenco speciale è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria Federale, sotto il controllo del Coordinatore, a seguito di:

a) richiesta dell’iscritto;

  1. cancellazione dai ruoli docenti della Scuola Pubblica;
  2. mancato esercizio dell'attività
  3. mancato pagamento della quota federale;
  4. radiazione

Della cancellazione sarà data comunicazione scritta all’interessato.

2.8 Doveri degli iscritti

Gli iscritti all’Elenco Speciale Insegnanti Scuola Pubblica debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento, oltre a quelle dettate dallo Statuto Federale e dagli altri Regolamenti della FSI.

Gli iscritti all’Elenco Speciale, ad eccezione dei Promotori che risultino iscritti anche all’Albo Istruttori Federali, non possono svolgere l’attività di insegnamento degli scacchi al di fuori delle strutture scolastiche pubbliche e che comunque non sia diretta esclusivamente a studenti della Scuola Pubblica.

Tutti gli Allievi degli Insegnanti iscritti all’Elenco Speciale debbono essere Tesserati alla FSI, fatti salvi i casi di deroghe espressamente stabilite dal Consiglio Federale per specifiche iniziative promozionali rivolte verso la Scuola Pubblica.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli iscritti dovranno trasmettere alla Segreteria Federale gli elenchi in duplice copia di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni nell’anno scolastico.

 

3. ELENCO SPECIALE DIVULGAZIONE DI BASE

3.0 Ripartizione dell’elenco speciale

L’Elenco Speciale Divulgazione di Base, ancorché nazionale, è suddiviso in elenchi regionali.

3.1 Iscrizione

L’iscrizione all’Elenco Speciale Divulgazione di base per la qualifica di Istruttore Elementare è disposta dal Consiglio Federale, su richiesta dell’interessato, contestualmente all’attribuzione della qualifica dell’iscritto ed è effettuata a cura della Segreteria Federale, sotto il Controllo del Coordinatore.

3.2 Requisiti per l’iscrizione.

Possono essere iscritti all’Elenco Speciale coloro che siano maggiorenni, abbiano superato con esito favorevole il corso con esami previsto e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano cittadini italiani o se cittadini stranieri siano residenti in Italia;
  2. non abbiano riportato condanne per delitto doloso anche se non siano passate in giudicato;
  3. non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.S.I., del CONI o di altre Federazioni Sportive;
  4. non abbiano procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;
  5. non abbiano sanzioni disciplinari in corso;
  6. siano conseguite le richieste qualifiche nell’ambito delle Categorie FSI di cui all’Art. 0.11.

La mancanza iniziale, accertata dopo l’iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra comporta l’immediata cancellazione dall’Albo.

3.3 Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione all’Elenco Speciale Divulgazione di Base per la qualifica di Istruttore Elementare debbono essere presentate dagli aspiranti alla Segreteria Federale e debbono essere corredate da:

  1. dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente Regolamento;
  2. del parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale di competenza in relazione alla residenza;
  3. della certificazione, rilasciata dal Presidente del Comitato Regionale competente o dal Coordinatore dell’Albo, di aver superato con profitto l’esame avanti l’apposita Commissione Esaminatrice.

3.4 Istruttore Elementare

L’Istruttore Elementare potrà svolgere la propria attività nell’ambito della Società di appartenenza o di altro Affiliato, e limitatamente all’insegnamento ai principianti, nonché in specifiche iniziative promozionali e divulgative rivolte verso l’esterno e verso la Scuola.

L’Istruttore Elementare potrà coadiuvare l’Istruttore Giovanile nella conduzione di una Sezione Giovanile o di un C.A.S..

3.5 Corsi di qualificazione con esami

I corsi di qualificazione sono tenuti, possibilmente con cadenza semestrale, a cura e presso le sedi indicate dai Comitati Regionali. Per il corso può essere previsto anche un unico docente, mentre per l’esame dovrà essere prevista la costituzione, d’intesa con il Coordinatore dell’Albo, della prescritta Commissione Esaminatrice composta da tre membri.

Il Presidente del Comitato Regionale competente o un suo delegato provvederà ad inviare tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l’indicazione delle date, dei termini e delle modalità per lo svolgimento del corso con esami non appena lo stesso sarà indetto, unitamente all’indicazione degli argomenti e delle materie trattate nel corso.

Gli esami, avanti alle Commissioni Esaminatrici, potranno essere articolati su prove orali, scritte e di pratica dell’insegnamento e vertono sulla didattica, sulla conoscenza degli aspetti tecnici, agonistici e pedagogici del gioco, sulle nozioni di base dei Regolamenti Internazionale e Federale nonché sui principi dell’etica comportamentale.

La Commissione esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell’esito delle varie prove d’esame; i candidati respinti potranno ripetere l’esame dopo un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi.

3.6 Cancellazione dall’Elenco Speciale

La cancellazione dall’elenco speciale sarà effettuata a cura del Coordinatore dell’Albo a seguito di:

a) richiesta dell’iscritto;

b) per passaggio di categoria o ad altro Elenco Speciale;

c) mancato esercizio dell’attività;

d) mancato pagamento della quota federale;

e) radiazione

Della cancellazione sarà data comunicazione scritta all’interessato.

3.7 Doveri degli iscritti

Gli iscritti all’Elenco Speciale debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento e sono tenuti, come tutti i Tesserati FSI, all’osservanza delle norme etico comportamentali dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti federali. In particolare dovranno mantenere un corretto comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono lo svolgimento dell’attività dell’insegnamento degli scacchi – che deve sempre essere ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza e della massima professionalità – nei confronti degli allievi, dei colleghi, della Federazione e dei suoi organi, rappresentanti e tesserati e dei terzi. Gli iscritti, come ogni altro tesserato FSI, sono sottoposti agli Organi di Giustizia e Disciplina della FSI.

Gli iscritti devono svolgere la loro attività esclusivamente nelle sedi indicate dall’Art. 3.4. Per poter esercitare presso un'altra sede, in casi di particolare necessità o utilità scacchistica, sarà necessario richiedere una specifica autorizzazione preventiva al Coordinatore dell’Albo, con copia al Presidente del Comitato Regionale competente.

Il Diploma di abilitazione all’insegnamento rilasciato dalla FSI va esposto nel luogo in cui l’iscritto svolge la sua attività.

Tutti gli allievi degli Istruttori Elementari iscritti all’Elenco Speciale debbono essere Tesserati FSI, fatti salvi i casi di deroghe espressamente stabilite dal Consiglio Federale per specifiche iniziative promozionali rivolte verso la Scuola Pubblica.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti dovranno trasmettere alla Segreteria Federale gli elenchi in duplice copia di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni nel semestre precedente. Ove l’istruttore svolga la sua attività presso Affiliati o luoghi diversi, gli elenchi dovranno essere compilati in modo distinto per ciascuna iniziativa.

 

4. SCUOLE DI SCACCHI E SCUOLE GIOVANILI DI SCACCHI RICONOCIUTE DALLA F.S.I.

4.1 Scuole di scacchi riconosciute

Sono riconosciute dalla Federazione quelle Scuole di scacchi organizzate presso Società affiliate o eventualmente presso Organismi aderenti alla FSI, che hanno ottenuto dal Consiglio Federale il richiesto riconoscimento.

Per essere riconosciuta dalla FSI una Scuola di Scacchi deve:

- avere già svolto effettiva attività didattica per almeno un anno;

- avere come responsabile un Istruttore di Primo o Secondo Grado. E’ consentito che un Istruttore di Primo o Secondo Grado, coadiuvato da uno o più Istruttori Giovanili, possa essere il coordinatore di più scuole;

- svolgere annualmente attività didattica per la durata di almeno due trimestri, anche non consecutivi;

- articolare la propria attività didattica su più gradi di insegnamento, ovverosia su almeno tre dei seguenti: elementare (per principianti), di primo perfezionamento, di perfezionamento, di assistenza agonistica superiore;

- avere una dotazione di materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca minima, dispense o altri supporti didattici, eventuale computer con database scacchistici, ecc.) ritenuta sufficiente dalla Commissione Didattica e programmi per i vari livelli di studio previsti considerati adeguati dalla stessa Commissione;

- impegnarsi a rispettare le indicazioni di massima ed i suggerimenti della Commissione Didattica in materia di programmi per i vari livelli.

4.2 Riconoscimento Federale delle Scuole

Per conseguire il riconoscimento va avanzata richiesta al Presidente della Commissione Didattica, a firma del Responsabile della Scuola e del Presidente della Società o di altro organismo presso cui la scuola ha sede, corredata da:

- elenco degli istruttori che collaborano all’attività didattica della scuola;

- breve relazione sull’attività didattica già svolta, segnalando il numero degli allievi partecipanti ai corsi più recenti;

- indicazione sintetica del materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca, eventuale computer e programmi informatici, eventuali dispense o testi previsti, ecc.) in dotazione alla scuola; indicazione dell’ampiezza dell’aula o delle aule utilizzate;

- programmi di studio adottati per i vari livelli previsti;

- parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente.

All’atto del riconoscimento, deliberato dal Consiglio Federale, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione scritta e a inoltrare apposito attestato, firmato dal Presidente della Commissione Didattica e controfirmato dal Presidente Federale, da esporre nella sede della Scuola.

4.3 Scuole Giovanili di Scacchi (C.A.S.) riconosciute

Sono riconosciute dalla Federazione quelle Scuole Giovanili di Scacchi organizzate come Centri di Avviamento allo Sport (CAS) da Società affiliate presso la loro sede, o eventualmente presso Istituti Scolastici o altre sedi, che hanno ottenuto dal Consiglio Federale il richiesto riconoscimento.

Per essere riconosciuta dalla FSI una Scuola Giovanile (CAS) deve:

- avere come responsabile un Istruttore Giovanile CAS, il quale può essere coadiuvato da uno o due Istruttori Elementari;

- svolgere attività di assistenza didattica e tecnica ai giovani ed ai giovanissimi per almeno un semestre nell’anno articolata secondo le fasce d’età stabilite dalla FSI e dal CONI in materia di C.A.S.

- avere una dotazione di materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca minima, dispense o altri supporti didattici, ecc.) ritenuta sufficiente dalla Commissione Didattica e programmi di studio e pratica scacchistica considerati adeguati dalla stessa Commissione;

- impegnarsi a rispettare le indicazioni di massima ed i suggerimenti della Commissione Didattica in materia;

- partecipare con i propri giovani alle gare previste dalla FSI e dal CONI per i giovani dei CAS.

4.4 Riconoscimento Federale delle Scuole Giovanili

Per conseguire il riconoscimento va avanzata richiesta al Presidente della Commissione Didattica, a firma del Presidente della Società e del Responsabile della Sezione Giovanile, corredata da:

- elenco degli istruttori impegnati nella Sezione;

- indicazione sintetica dell’attività già svolta, segnalando il numero degli allievi partecipanti nell’ultimo anno e la loro partecipazione alle gare federali per loro previste;

- indicazione sintetica del materiale didattico (scacchiere murali, biblioteca, eventuali dispense o testi previsti, ecc.) in dotazione alla scuola; indicazione dell’ampiezza dell’aula o delle aule utilizzate;

- programmi di studio e di pratica adottati;

- parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale competente.

All’atto del riconoscimento, deliberato dal Consiglio Federale, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione scritta e a inoltrare apposito attestato, firmato dal Presidente della Commissione Didattica e controfirmato dal Presidente Federale, da esporre nella sede della Sezione.

  1. SETTORE SCUOLA
    1. Organizzazione generale del Settore Scuola

Sulla base di quanto già indicato nelle Disposizioni di carattere generale al punto 0.8 è prevista la seguente articolazione organizzativa:

  1. Commissione Nazionale per la Scuola
  2. Coordinatori Nazionali per la Scuola
  3. Al fine di consentire sia alla Commissione nel suo complesso e sia soprattutto ai Coordinatori Nazionali di poter collaborare efficacemente con i Comitati Regionali e Provinciali per l'assunzione di iniziative e la formulazione di progetti locali, è stata individuata la necessità che ogni Comitato Regionale designi e comunichi alla Federazione il suo:

  4. Referente Regionale per la Scuola

Su impulso di quest'ultimo ogni Comitato Regionale deve individuare e designare d'intesa con i Comitati o Delegati Provinciali, per quanto possibile per ciascuna provincia della regione, il

d) Referente Provinciale per la Scuola.

    1. Compiti dei Referenti Regionali per la Scuola

Il Referente Regionale per la Scuola ha il compito di promuovere l’attività d’insegnamento scacchistico e d’Istituto nelle Scuole e l’attività provinciale e regionale relativa alle fasi successive a quella d’Istituto, nonché di svolgere opera di informazione, di formazione e di coordinamento nei confronti dei Referenti Provinciali e delle Società della propria regione. In particolare dovrà:

 

 

    1. Compiti dei Referenti Provinciali per la Scuola

Il Referente Provinciale per la Scuola ha il compito di promuovere l’attività scacchistica d’Istituto nelle Scuole e l’attività interscolastica e provinciale delle fasi successive a quella d’Istituto, nonché di svolgere opera di informazione, di formazione e di coordinamento nei confronti delle Società della propria provincia, sollecitandole a fornire assistenza alle Scuole del territorio. In particolare dovrà:

6. NORME TRANSITORIE

6.0 Fase transitoria

Pur essendo immediata l’entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvazione del CONI avvenuta, tuttavia l’entrata a regime di una operazione così complessa come quella intrapresa con la normativa in questione, nonché i tempi richiesti per la costituzione dei quadri e l’avvio di una effettiva operatività richiedono un ampio periodo transitorio.

6.1 Costituzione dei quadri

Per la costituzione dei quadri nella fase transitoria sono previste delle procedure più agili rispetto a quelle previste nella parte ordinaria del Regolamento, tenendo in debito conto le realtà d’insegnamento già esistenti ai vari livelli.

La fase transitoria della costituzione dei quadri riguarda il solo riconoscimento di qualifiche, parzialmente semplificato, ad istruttori già attivi nell’insegnamento, mentre ogni nuovo corso di qualificazione dovrà essere corrispondente alle nuove disposizioni.

6.2 Costituzione dei quadri degli Istruttori di Primo e Secondo Grado

Il Consiglio Federale, sulla base dei requisiti richiesti dal Regolamento, può attribuire direttamente, o a seguito di apposito seminario, tali qualifiche ad elementi che hanno già svolto attività didattica nei livelli indicati.

6.3 Costituzione dei quadri degli Istruttori Giovanili

I Comitati Regionali, sulla base dei requisiti richiesti del Regolamento, possono far pervenire entro il 31 dicembre 1998 alla Segreteria Federale elenco dei possibili candidati per tale qualifica, corredato del curriculum personale di ciascun candidato in materia di insegnamento svolto e di ogni altra documentazione utile in materia, limitatamente agli elementi che hanno effettivamente svolto attività di insegnamento giovanile nel 1997 o nel 1998 purché essa non sia stata limitata al solo livello delle prime nozioni di gioco.

E’ ammesso inserire anche elementi in possesso della 2^ Categoria Nazionale, purché corrispondenti agli altri requisiti richiesti.

Il Consiglio Federale sottoporrà la questione alle strutture CONI competenti in materia di Istruttori CAS, onde verificare l’opportunità di un unico corso di qualificazione nazionale o più corsi regionali.

6.4 Costituzione dei quadri degli Istruttori Elementari (Elenco Speciale Divulgazione di Base)

I Comitati Regionali, sulla base dei requisiti richiesti dal Regolamento, possono far pervenire entro il 31 dicembre 1998 elenco dei candidati per tale qualifica, accludendo curriculum personale per ciascuno di essi, purchè:

- si tratti di elementi che hanno già partecipato e superato l’analogo corso di qualificazione previsto in passato, precisando quale e se organizzato dal Comitato Regionale o da altri;

- si tratti di elementi che hanno effettivamente svolto attività di insegnamento nel 1997 e/o nel 1998;

- siano effettivamente intenzionati a proseguire nell’insegnamento (onde evitare inutili cancellazioni in seguito dall’Elenco Speciale)

6.5 Costituzione dei quadri degli Insegnanti Elementari (Elenco Speciale Insegnanti di Scuola Pubblica)

I Comitati Regionali, sulla base dei requisiti richiesti dal Regolamento, possono far pervenire entro il 31 dicembre 1998 elenco dei candidati per tale qualifica, precisando per ciascuno di essi:

- Istituto Scolastico di appartenenza e ruolo;

- Corso per docenti a cui ha partecipato, precisando da chi organizzato;

Possono essere inclusi nell’elenco anche i docenti in quiescenza che siano interessati a proseguire l’insegnamento nell’ambito della Scuola Pubblica.

Possono altresì essere inclusi quei docenti che notoriamente svolgono da tempo attività di insegnamento degli scacchi nella Scuola, anche se non hanno partecipato ad alcun corso.

Possono essere infine inclusi quei Tesserati, in possesso di qualsiasi categoria FSI, che siano docenti e che siano effettivamente interessati a svolgere attività di insegnamento degli scacchi nell’ambito della Scuola.

 

Regolamento approvato dal Vice Presidente Vicario del CONI con deliberazione n. 007147/268 del 17.12.1998.