Regolamento per il Settore Arbitrale
Approvato all'unanimità dal Consiglio direttivo nazionale del Settore Arbitrale nella riunione di Roma, 20 ottobre 1991. Approvato a maggioranza dal Consiglio direttivo nazionale della F.S.I. nella riunione di Roma, 11-12 gennaio 1992.
Art. 1
Il Settore Arbitrale è costituito in seno alla F.S.I. in funzione di perseguire i seguenti fini:
a) radunare nel settore tutti gli arbitri, allo scopo di fornire alla F.S.I., con una fattiva collaborazione, l'organico funzionamento dell'attività agonistica;
b) perfezionare il livello tecnico della classe arbitrale attraverso corsi, conferenze, pubblicazioni, bollettini settoriali, consulenza alle società e ai tesserati, in modo da permettere anche alle nuove leve arbitrali un inserimento nell'organizzazione nazionale;
c) mantenere uno stretto e continuo contatto con il direttivo federale per ottenere una rapida ed estesa diffusione dei regolamenti e delle modifiche approvate.
Art. 2
Hanno diritto a far parte del Settore Arbitrale tutti coloro ai quali la F.S.I. ha conferito in passato la qualifica di una categoria arbitrale. Saranno inoltre ammessi a far parte del Settore coloro che, dopo averne fatto domanda, verranno riconosciuti idonei. E' facoltà del Consiglio del Settore respingere la domanda, dandone in tal caso notizia all'interessato o al proponente e segnalando le motivazioni. Gli arbitri sono distribuiti nelle seguenti categorie:
a) Arbitri Internazionali;
b) Arbitri Nazionali;
c) Candidati Arbitri Nazionali;
d) Arbitri Regionali.
La qualifica di arbitro comporta l'effettivo svolgimento dell'attività; le qualifiche però di arbitro Internazionale, Nazionale e Candidato Nazionale non sono revocabili per inattività. Le qualifiche alle categorie arbitrali
sono assegnate dai soggetti indicati nei modi seguenti:
a) Arbitro Internazionale: dagli organi competenti della F.I.D.E., su richiesta della F.S.I., in attuazione motivata delle proposte del Consiglio del Settore Arbitrale;
b) Arbitro Nazionale: dal Consiglio del Settore Arbitrale, su richiesta diretta dell'interessato o proposta di un Comitato Regionale o Provinciale, dopo l'esame delle referenze dell'interessato e dell'attività da lui svolta;
c) Candidato Arbitro Nazionale: dal Presidente del Settore Arbitrale, su richiesta diretta dell'interessato o proposta di un Comitato Regionale o Provinciale o di una Società affiliata, dopo l'esame delle referenze dell'interessato e dell'attività da lui svolta;
d) Arbitro Regionale: dal Presidente del Settore Arbitrale, su richiesta di un Comitato Regionale o Provlnciale o di una Società affiliata, che ne attestino l'idoneità.
I limiti massimi delle competenze in funzione delle categorie arbitrali sono i seguenti:
a) Arbitro Internazionale: nessuno;
b) Arbitro Nazionale: tornei di interesse nazionale; tornei di interesse internazionale in collaborazione e sotto la responsabilità di un arbitro di categoria superiore. In applicazione delle disposizioni F.I.D.E. un Arbitro Nazionale può però essere ritenuto idoneo dal Consiglio del Settore a dirigere tornei di interesse internazionale, pur senza il possesso del massimo titolo;
c) Candidato Arbitro Nazionale: tornei di interesse locale; tornei di interesse nazionale e internazionale in collaborazione e sotto la responsabilita di arbitri di categoria superiore; tornei di interesse nazionale, ma esclusivamente su singola deroga del Presidente del Settore Arbitrale;
d) Arbitro Regionale: tornei di interesse locale o sociale, che non contemplino promozioni e variazioni nelle graduatorie nazionali. La collaborazione in altri tipi di torneo è ammessa sotto la responsabilità di arbitri delle categorie superiori. Per esercitare l'arbitraggio in manifestazioni federali è necessario essere in possesso della tessera rilasciata dal Settore Arbitrale alle condizioni previste per l'anno in corso.
Art. 3
La designazione dell'Arbitro Unico o dell'Arbitro Principale o del Collegio Arbitrale, per lo svolgimento delle manifestazioni federali, su richiesta della F.S.I. o delle società o terzi autorizzati dalla F.S.I., è di esclusiva competenza del Settore Arbitrale, che vi provvede, pur tenendo conto se possibile delle preferenze degli organizzatori, soprattutto ai fini di assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle manifestazioni stesse. Annualmente verrà richiesta la disponibilità dei singoli arbitri.
Le manifestazioni a carattere nazionale e internazionale indette da organizzazioni non aderenti alla F.S.I. non possono essere dirette da arbitri federali, se non dietro preventiva autorizzazione scritta da richiedersi da parte degli organizzatori al Presidente del Settore Arbitrale: tale autorizzazione non è automaticamente concessa in seguito alla richiesta.
Art. 4
In ogni manifestazione federale è prevista la presenza minima di un arbitro ogni 50 giocatori.
Art. 5
Alla fine di ogni manifestazione l'arbitro unico o principale dovra soddisfare a tutti gli obblighi richiesti dalla direzione tecnica federale e contemplati dai regolamenti. Per la stesura del rapporto il Settore indicherà agli arbitri un modello tipo, che risponda alle necessità.
Art. 6
Alla fine di ogni manifestazione l'arbitro unico o principale potrà anche far pervenire al Settore un rapporto riservato.
Art. 7
Il Settore Arbitrale è retto da un Consiglio Direttivo di cinque membri, eletti dall'Assemblea Nazionale degli Arbitri, con successiva ratifica del Consiglio Federale. Esso dura in carica quattro anni, i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio del Settore Arbitrale elegge fra i suoi membri nell'ordine un Presidente e un Vice-presidente, nomina un Segretario che può essere membro del Consiglio o persona esterna. Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno. Per l'ordinaria amministrazione i consiglieri possono essere consultati tramite un questionario. Si convalideranno le decisioni a maggioranza mediante votazione scritta, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Per questioni di natura straordinaria, a giudizio del Presidente o richiesta di almeno tre consiglieri, è obbligatoria la convocazione personale.
Art. 8
L'Assemblea Nazionale degli Arbitri è convocata almeno una volta l'anno. Gli arbitri Internazionali, Nazionali, Candidati Nazionali sono convocati con avviso personale (da spedire almeno venti giorni prima della data stabilita) partecipano con diritto di voto. Sono ammesse deleghe in numero massimo di due per persona. Gli arbitri Regionali possono partecipare senza diritto di voto. Ogni quattro anni dovrà essere rieletto l'intero Consiglio.
Art. 9
Il Settore Arbitrale provvede al suo funzionamento mediante: a) un contributo annuale concordato con la F.S.I.; b) le quote annuali di tesseramento degli arbitri.
Art. 10
Il Settore Arbitrale è tenuto ad informare i propri tesserati di tutte le modifiche apportate ai regolamenti, con eventuali chiarimenti.
Art. 11
Le competenze dovute agli arbitri per le loro prestazioni saranno stabilite d'accordo con la F.S.I.; un'adeguata tabella dei rimborsi spese e della diaria spettante sarà comunicata con la lettera di designazione sia agli interessati che agli organizzatori. In caso di insolvenza sarà informato il Consiglio Federale affinché provveda alla soluzione della vertenza.
Art. 12
Gli arbitri sono soggetti ai regolamenti di disciplina della F.S.I.
Art. 13
E' istituito l'Albo degli Arbitri Benemeriti, qualifica che il Consiglio del Settore conferirà a coloro che si siano segnalati per pluriennale attività e impegno, nonché con risultati encomiabili. Tale qualifica non esclude dallo svolgimento dell'attività ed esenta dal pagamento delle quote di cui all'Art. 9. Nell'ambito degli Arbitri Benemeriti il Consiglio può nominare un Presidente Onorario del Settore.